AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.155
Data decisione, Autorità:
07.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00155
Lugano
7 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00110 (già inc. no. 4595) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione 16 febbraio 1994 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 45’385.-
oltre interessi (pretesa per onorario dell’architetto);
domanda
avversata dal convenuto, il quale in via riconvenzionale ha postulato la
condanna della controparte a versargli fr. 5’645.10 oltre interessi;
domanda riconvenzionale
cui l’attore si è opposto;
preso
atto che in sede conclusionale la parte attrice ha ridotto le sue pretese petizionali
a fr. 38’370.50, mentre il convenuto le ha ammesse limitatamente a fr.
20’311.90 mantenendo la domanda riconvenzionale;
sulle quali il
Pretore con sentenza 2 luglio 1996 si è così pronunciato:
- La petizione è
parzialmente accolta.
1.1 Di
conseguenza il convenuto __________, è condannato a pagare all’attore __________,
la somma di fr. 29’596.70 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1994.
1.2 Le
spese di fr. 8’887.- (comprese quelle peritali) e la tassa di giustizia di fr.
1’600.-, sono poste a carico di __________ per 2/3 e la rimanenza di 1/3 a
carico di __________.
__________ rifonderà a
controparte l’importo di fr. 1’900.- a titolo di ripetibili.
- La domanda riconvenzionale
è respinta.
2.1 Le
spese di fr. 46.- e la tassa di giustizia di fr. 400.-, sono poste a carico di
__________, il quale rifonderà alla controparte fr. 600.- a titolo di
ripetibili.
Appellante
il convenuto con atto di appello 10 settembre 1996, con cui in riforma del
querelato giudizio chiede l’accoglimento integrale della riconvenzione e quello
parziale della petizione limitatamente a fr. 20’311.- oltre interessi,
protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
l’attore con osservazioni ed appello adesivo 17 ottobre 1996 ha postulato la
reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la
petizione fosse accolta nella misura di fr. 38’370.50; il tutto, con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nella
primavera del 1992 __________ incaricò l’arch. __________ di allestire il
progetto di una casa unifamiliare da edificarsi sul mappale N. __________RT di
__________, di sua proprietà; l’architetto diede ben presto inizio alla
progettazione.
Verso
fine agosto dell’anno successivo, poco prima che fosse rilasciata la relativa licenza
edilizia, il proprietario comunicò al progettista la sua decisione di
rinunciare alla prevista edificazione (doc. E1).
B. Con
petizione 16 febbraio 1994 l’arch. __________ ha chiesto la condanna di
__________ al pagamento di fr. 45’385.- oltre interessi.
Egli
afferma che in un primo tempo il proprietario non aveva posto alcun limite di
spesa per la costruzione: egli allestì perciò un progetto (con una variante)
per il quale nell’autunno 1992, con l’accordo del convenuto, venne inoltrata la
domanda di costruzione; in un secondo momento, nei primi mesi del 1993, il
proprietario lo informò di voler limitare i costi a fr. 650’000.-, per cui egli
provvide ad allestire un nuovo progetto in tal senso, indicato come “casa B”.
In questa sede egli postula il pagamento degli onorari a lui dovuti, calcolati
sul costo della seconda (e meno onerosa) progettazione di fr. 533’346.85 (fr.
40’373.-), nonché la rifusione del costo per i rilevi (fr. 3’455.-), delle
spese di cancelleria (fr. 857.-) e della tassa per il rilascio della licenza
edilizia (fr. 700.-), che egli ha provveduto ad anticipare al Comune.
C. Con
risposta e domanda riconvenzionale 25 aprile 1994 il convenuto si è opposto
alla petizione e, a sua volta, ha chiesto la condanna della controparte a versargli
fr. 5’645.10 oltre interessi.
Egli
afferma che sin dall’inizio all’architetto era stato fissato un tetto di fr.
600’000.-, aumentato in seguito a fr. 650’000.-. Sennonché l’architetto si rese
ben presto conto che il suo progetto avrebbe oltrepassato di gran lunga il
limite posto, per cui, di sua iniziativa, decise di allestirne un altro
denominato “casa B”, che tuttavia non corrispondeva alle esigenze del
convenuto: di qui il rifiuto di quest’ultimo sia al progetto originario, sia a
quello successivo. Ciò premesso, è chiaro -a suo dire- che l’attore non poteva
pretendere la totalità degli onorari esposti in questa sede, ma unicamente
quanto da lui svolto nella fase del progetto di massima: se questi avesse
infatti correttamente adempiuto al suo incarico, allestendo in particolare la
stima sommaria dei costi di costruzione, il convenuto si sarebbe accorto ben
prima dell’impossibilità di restare nei limiti di spesa e già da quel momento
avrebbe potuto rinunciare all’edificazione, risparmiando spese inutili, quali
quelle di una progettazione in stato avanzato, il tutto non senza dimenticare
che l’architetto aveva inoltre anticipato dei lavori che andavano semmai svolti
in una fase successiva; quanto alla tassa per il rilascio della licenza
edilizia, la stessa doveva restare a carico dell’attore, in quanto a quel
momento egli sapeva che il convenuto non aveva più alcun interesse
all’edificazione. In via riconvenzionale il convenuto chiede infine la
rifusione delle spese, da lui assunte e resesi inutili, per l’intervento di un
ingegnere (fr. 4’700.-) e per la modinatura del fondo (fr. 945.10).
D. In
sede conclusionale, preso atto delle risultanze della perizia giudiziaria, la
parte attrice ha ridotto le sue pretese petizionali a fr. 38’370.50, mentre il
convenuto le ha ammesse limitatamente a fr. 20’311.90, mantenendo comunque le
richieste di cui alla domanda riconvenzionale.
E. Con
sentenza 2 luglio 1996 il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale ed ha
parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr.
29’596.70 oltre interessi.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che il convenuto avesse provato
l’esistenza di un limite di spesa cui l’attore dovesse attenersi
nell’elaborazione del progetto; in tali circostanze, il fatto che l’architetto
avesse omesso di allestire la stima intermedia dei costi di costruzione e delle
scadenze non poteva comportare una sua eventuale responsabilità, in particolare
per aver impedito al convenuto di recedere tempestivamente: poiché i costi
inizialmente preventivati (doc. 2) non erano aumentati in modo significativo
nel preventivo definitivo (doc. S e T), non era in effetti ragionevole supporre
che il convenuto, se fosse stato in possesso di tale stima intermedia, avrebbe
interrotto i lavori. Era per contro provato che l’architetto aveva anticipato
alcuni lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti solo dopo l’ottenimento
della licenza edilizia.
Ciò
posto, all’attore poteva essere riconosciuto l’onorario per le prestazioni
effettivamente svolte nella fase del progetto di massima (fr. 7’226.40) e nella
fase del progetto definitivo (fr. 18’973.30), ma non per l’allestimento dei
piani esecutivi, che in base alle norme SIA andavano in effetti eseguiti in una
fase successiva; oltre a ciò, gli spettavano altri fr. 2’500.- per i rilevi e
fr. 857.- per le spese di cancelleria, mentre il rimborso della tassa per la
licenza edilizia non è stato riconosciuto, tale versamento da parte
dell’architetto non lasciandosi ricondurre né ad un contratto, né (in quanto
avvenuto contrariamente alle istruzioni del padrone) ad una gestione d’affari
senza mandato. Non avendo il convenuto provato di aver fissato un limite di
costo e che il mancato allestimento della seconda stima fosse determinante
sulla sua decisione ad eventualmente continuare o meno la progettazione, la riconvenzionale
doveva pure essere respinta: in tali circostanze le spese per l’ingegnere e per
la modinatura non erano infatti inutili.
F. Con
appello 10 settembre 1996 il convenuto chiede in riforma del querelato giudizio
l’accoglimento integrale della riconvenzionale e quello parziale della
petizione limitatamente a fr. 20’311.- oltre interessi, protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado.
Egli
ripropone la tesi secondo cui all’attore sarebbe stato fissato un costo massimo
di fr. 600’000.-, poi aumentato a fr. 650’000.-, e che l’attore stesso, non
allegando la stima dei costi intermedi, gli avrebbe di fatto impedito di
rendersi tempestivamente conto del maggior costo che sarebbe derivato e con ciò
di rinunciare ben prima all’edificazione, beninteso anche alle prestazioni
dell’architetto stesso: di conseguenza quest’ultimo poteva essere remunerato
solo per quanto aveva svolto fino al momento in cui avrebbe dovuto allestire tale
stima (fr. 16’954.90), somma a cui andavano aggiunti i risarcimenti per rilievi
e spese di cancelleria (fr. 3’357.-). Per lo stesso motivo la riconvenzione
doveva essere accolta, per cui l’attore doveva essere condannato a rifondergli fr.
5’645.10: le spese per l’ingegnere e per la modinatura in effetti non sarebbero
mai state effettuate, in quanto successive al momento in cui l’architetto
avrebbe dovuto allestire la stima dei costi.
G. Con
osservazioni ed appello adesivo 17 ottobre 1996 l’attore ha postulato la
reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso di
accogliere la petizione per la somma di fr. 38’370.50; il tutto, con protesta
di spese e ripetibili.
Mentre
delle osservazioni al gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi,
con il ricorso adesivo l’attore chiede di essere remunerato anche per
l’allestimento dei piani esecutivi provvisori, tale prestazione (fr. 8’073.80)
essendogli stata affidata dalla controparte almeno per atti concludenti; egli
postula inoltre il rimborso della tassa per la licenza edilizia, da lui
anticipata (fr. 700.-).
Considerando
in diritto
-
A
questo stadio della lite è del tutto pacifico che il convenuto sia quanto meno
tenuto a versare alla controparte fr. 20’311.90, corrispondenti agli onorari
relativi alla prima fase della progettazione (art. 4.1 - 4.2.1 SIA 102, fr.
16’954.90) nonché al rimborso per i rilievi effettuati (fr. 2’500.-) e per le
spese di cancelleria (fr. 857.-).
-
Con
l’appello principale il convenuto contesta il giudizio pretorile nella misura
in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto a favore della controparte fr.
9’284.80 a titolo di onorari per la fase che va dall’allestimento dei documenti
per l’ottenimento della licenza di costruzione fino a quello dell’elaborazione
dei preventivi definitivi (art. 4.2.3 - 4.2.5 SIA): a suo dire, infatti, tale
retribuzione non era dovuta, in quanto da un lato l’architetto non aveva
ossequiato il limite di costo impostogli e poiché dall’altro, non allestendo la
stima intermedia dei costi, aveva in pratica impedito al proprietario di
rinunciare tempestivamente all’edificazione (troppo onerosa), rendendo così
inutili tutte le spese successive.
2.1 L’appellante
ritiene innanzitutto che l’assegnazione all’architetto di un limite di spesa di
fr. 600’000.-, poi aumentato a fr. 650’000.-, era senz’altro da ammettere,
poiché l’attore non allestendo la replica aveva da un lato omesso di contestare
la circostanza e poiché dall’altro tale assunto era stato reso verosimile da
chiari indizi.
La
censura è del tutto infondata.
Il
fatto che l’attore abbia omesso di presentare l’allegato di replica non può in
alcun modo giovare alla controparte. Questa Camera ha infatti già avuto modo di
stabilire che all’attore non incombe il compito di contestare le asserzioni
espresse dalla parte convenuta nell’allegato di risposta (IICCA 30 marzo
1994 in re R./R., 10 giugno 1994 in re T./R. SA in liq., 22 agosto 1995 in re
J./C.), poiché l’obbligo della contestazione e della motivazione della stessa è
previsto dal codice di rito solamente a carico del convenuto (art. 170 cpv. 2
CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 170); in altre parole, l’onere
della prova sui fatti di risposta sussiste a carico della parte convenuta a
prescindere dall’esistenza di una contestazione -implicita già per il fatto che
l’attore propone in petizione una fattispecie diversa e la conferma in sede di
udienza preliminare- che ne definisca l’esigenza e la portata come
genericamente indica l’art. 184 cpv. 2 CPC (IICCA 10 giugno 1994 in re
T./R. SA in liq.).
È
evidente che nel caso di specie l’esistenza di un tale limite di spesa è
rimasta allo stadio di puro parlato e non può perciò essere ammessa: lo stesso
appellante nel suo gravame ammette candidamente come al proposito non vi sia
alcuna prova assoluta -documenti o testi- che lo possa confermare (appello p.
5), limitandosi per contro ad esporre alcuni indizi in tal senso, basati però
unicamente su un’interpretazione soggettiva di alcune cifre estratte dai vari preventivi.
L’infondatezza
della tesi di parte convenuta, oltre che per l’assenza di prove che la possa
suffragare (mentre la prova indiziaria sarebbe stata eventualmente ammessa solo
in casi di natura eccezionale -che qui non ricorrono- quando cioè una prova
completa non sia oggettivamente possibile: cfr. Rep. 1974 p. 128; IICCA
12 dicembre 1989 in re M./H.), è stata in ogni caso confermata dall’istruttoria
ed in particolare dall’interrogatorio formale dell’attore (il quale, ad 1,
ricorda “di aver allestito un primo preventivo di massima ... per una cifra di
circa fr. 750’000.-” e che “il committente non pose condizioni, accettando la
mia proposta di progetto che divenne poi oggetto di domanda di costruzione”).
Vero
è che a un certo momento, e meglio nella primavera del 1993, il convenuto fissò
all’attore un limite di fr. 650’000.-: tale circostanza non è tuttavia
determinante per la presente fattispecie, atteso come a quel momento tutta la
progettazione era già stata portata a termine.
2.2 L’appellante
contesta allo stesso modo il fatto che il Pretore abbia concluso per
l’esistenza di un suo accordo al preventivo di fr. 758’860.- (doc. 2).
La
censura è infondata per motivi analoghi a quelli appena menzionati: il
convenuto -contrariamente a quanto da lui asserito- non ha infatti
assolutamente provato di aver accettato solo una parte di quel preventivo,
venendo così meno all’onere della prova che gli incombeva; al contrario
l’istruttoria ha chiaramente permesso di accertare come il convenuto stesso fosse
stato d’accordo con quel preventivo (cfr. interrogatorio formale dell’attore ad
3: “viene ostenso all’interrogato il doc. 2: ... si tratta del primo preventivo
... Vi fu accettazione da parte del committente; prova ne è che in seguito si
procedette a formulare la domanda di costruzione (sottoscritta dal committente)
proprio sulla base di questo preventivo di massima”).
2.3 In
tali circostanze, assodato che il convenuto era d’accordo con un preventivo di
fr. 758’860.- (doc. 2), il Pretore ha giustamente ritenuto che il mancato
allestimento da parte dell’architetto di una stima intermedia dei costi -pur
espressamente prevista dalle normative SIA all’art. 4.2.2- non poteva (ancora)
essere causale per un’eventuale decisione in buona fede del proprietario di
rinunciare all’edificazione.
In
base alle norme SIA al momento dell’allestimento della stima sommaria dei costi
-corrispondente al doc. 2 (perizia p. 16)- l’architetto dispone di un margine
di approssimazione di +/- 25%, per cui l’aumento di fr. 32’695.30 che ne è
derivato per raffronto al preventivo definitivo (di fr. 791’555.30, doc. S e T)
risulta relativamente contenuto, poco significativo (4.3%) e tutto sommato
accettabile; se anche, per ipotesi, l’architetto avesse allestito la stima
intermedia, la situazione non sarebbe invero mutata in modo sostanziale: a quel
momento, infatti, sarebbe stata possibile un’approssimazione (ridotta) del +/-
20%, di modo che anche in questo caso la somma di cui al preventivo definitivo
(doc. S e T) sarebbe rientrata nei margini di tolleranza.
Non
è quindi ragionevole e con ciò consono ai principi della buona fede che un
proprietario rinunci ad un’opera del costo (rilevante) di circa fr. 758’000.- a
seguito di un aumento (relativamente contenuto) di poco più di fr. 32’000.-: in
una situazione del genere sarebbe infatti stato più che sufficiente rivolgersi
all’architetto, affinché questi -con alcune modifiche del progetto- avesse a
ridurre i costi entro i limiti inizialmente preventivati; a meno che la
rinuncia non fosse la conseguenza del mancato allestimento della stima dei
costi intermedi e quindi dei maggiori costi evidenziati (ma anche in tal caso
il proprietario avrebbe dovuto retribuire l’architetto per le prestazioni
svolte).
- Con
l’appello principale il convenuto chiede inoltre l’accoglimento della
riconvenzione, cioè la rifusione delle spese per l’intervento dell’ingegnere
(fr. 4’700.-, doc. 3) e per la modinatura del fondo (fr. 945.10, doc. 4).
Visto
quanto sopra, non essendo cioè stata provata dal convenuto l’esistenza di un
limite di spesa ed essendo per contro dimostrato un suo accordo al preventivo
(doc. 2) e la sostanziale ininfluenza del mancato allestimento della stima
intermedia, ben si può ammettere che tali importi debbano rimanere a carico del
proprietario, trattandosi in entrambi i casi di spese che a quel momento erano
ritenute necessarie, in particolare per l’ottenimento della domanda di
costruzione (cfr. perizia p. 17 e seg.).
-
Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, ritenuto che la tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
-
Con
l’appello adesivo l’attore chiede a sua volta che gli vengano retribuiti i
lavori per l’elaborazione dei piani esecutivi provvisori (art. 4.3 SIA) per un
ammontare complessivo di fr. 8’073.80. La censura non può essere accolta.
La
dottrina è infatti del parere che l’architetto possa “anticipare” l’esecuzione
di talune prestazioni (che correttamente andrebbero effettuate in una fase
successiva) unicamente nel caso in cui il proprietario dell’opera gliel’abbia
richiesto in modo esplicito e, cumulativamente, se egli a sua volta lo ha in
precedenza informato dei rischi che tale modo di procedere potrebbe
comportargli (segnatamente il rischio che tali spese possano essere rese vane
per motivi subentrati nel frattempo; cfr. BR 1981 p. 12 e seg.; Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, Friborgo 1986, N. 613).
Ora,
nel caso di specie, l’attore non ha assolutamente provato di aver ricevuto in
modo esplicito un tale incarico, il fatto che lo stesso gli sia eventualmente
stato dato indirettamente -avendo il convenuto incaricato un ingegnere di
allestire i capitolati d’appalto, il che presupponeva che l’attore preparasse a
sua volta i piani esecutivi provvisori- non potendo evidentemente essere ancora
sufficiente per ammettere un suo esplicito consenso. D’altro canto, l’attore
neppure ha dimostrato di aver informato la controparte -che non era esperta del
ramo- sui rischi economici che l’anticipazione di alcune prestazioni avrebbe
causato.
- L’attore
chiede infine la rifusione della tassa per la licenza edilizia (cfr. doc. A1 e
H1) che egli ha pagato al Comune in vece del proprietario. A ragione.
È
innanzitutto pacifico che la procedura per l’ottenimento della licenza si è
conclusa dopo che il convenuto aveva comunicato all’attore di rinunciare
all’edificazione; pure pacifico è che il convenuto non voleva ritirare
l’incarto alla cancelleria comunale, pagando la relativa tassa, e che ciò sia
di conseguenza stato fatto dall’architetto (per correttezza con l’Autorità).
Chiaro
che nella fattispecie l’architetto non abbia agito in base ad un contratto, lo
stesso essendogli stato revocato in precedenza; non avendo inoltre agito
secondo la presumibile intenzione del padrone, egli non può d’altro canto
richiamarsi alle norme della gestione d’affari senza mandato (e con ciò all’art.
422 CO che regola il risarcimento delle spese assunte dal gestore). Il suo
comportamento, avendo agito nell’interesse della controparte, ma contro le sue
chiare istruzioni, configura invece un caso di gestione d’affari “irregolare”
(“irreguläre” o “unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag”): la dottrina
dominante esclude che in un tal caso il gestore possa chiedere il risarcimento
delle spese assunte a favore della controparte in base all’art. 423 CO (Bucher,
Skriptum zum Obligationenrecht - BT, 2. ed., Zurigo 1983, p. 196; Honsell/Vogt/Wiegand,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte
sul Meno 1996, N. 9 alle note preliminari all’art. 419 - 424 CO; Schmid,
Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Friborgo 1992, p. 204 e segg.), ma lascia
tuttavia aperta la possibilità di un suo risarcimento secondo le norme
dell’indebito arricchimento (Tercier, Les contrats spéciaux, 2. ed.,
Zurigo 1995, N. 4508; Engel, Contrats de droit suisse, Berna 1992, p.
531; ZH-Kommentar, N. 151 e seg. ad art. 423 CO; Schmid, op.
cit., p. 209 e segg.), pretesa quest’ultima che viene tuttavia ammessa
restrittivamente (ZH-Kommentar, op. cit., N. 152 ad art. 423 CO), a meno
che il gestore abbia tuttavia pagato un debito incontestato del padrone
(essendo in tale caso chiaro che quest’ultimo risulterebbe arricchito dal
risparmio a suo favore che ne è derivato: cfr. Schmid, op. cit., p. 212
n. 781 con rif.).
Nel
caso concreto è indiscutibile che la tassa per la licenza edilizia, non
contestata davanti al Consiglio di Stato, sia regolarmente cresciuta in
giudicato: la stessa, per costante giurisprudenza, è pertanto parificata ad una
sentenza esecutiva giusta l’art. 80 LEF (Scolari, Commentario della
Legge edilizia del Canton Ticino, Cadenazzo 1991, N. 5 ad art. 52 vLE), di modo
che il proprietario dell’immobile era senz’altro tenuto a pagarla; a scanso di
equivoci, essa sarebbe stata di principio dovuta anche in caso di ritiro della
domanda di costruzione (RDAT 1980 N. 41). Il fatto che il padrone non
volesse quindi ritirare l’incarto giacente presso la cancelleria non toglie che
egli fosse comunque obbligato a pagare la tassa.
Essendo
il debito incontestato, è perciò chiaro che il convenuto sia stato arricchito
dal pagamento da parte dell’architetto: ciò consente a quest’ultimo di ottenere
il risarcimento ex art. 62 e segg. CO.
- In
accoglimento dell’appello adesivo il convenuto è pertanto tenuto a versargli la
somma di fr. 30’296,70 oltre interessi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado e della procedura
di appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il
parziale accoglimento dell’appello adesivo non è comunque tale da comportare
una modifica del dispositivo di primo grado inerente le spese e le ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
10 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 580.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 600.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 17 ottobre 1996 dell’arch. __________ è parzialmente accolto e
di conseguenza la sentenza 2 luglio 1996 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
invariati gli altri dispositivi, viene così riformata:
1.1 Di
conseguenza il convenuto __________, è condannato a pagare all’attore
__________, la somma di fr. 30’296,70 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio
1994.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 480.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 9/10 e per
1/10 sono poste a carico della controparte.
V. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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