AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.150
Data decisione, Autorità:
24.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00150
Lugano
24 settembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa a procedura speciale per mercedi e salari inc. no. CL.96.00032 (già 144/94) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
promossa con istanza 30 agosto 1994 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
con
cui l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 18’000.- oltre interessi (pretesa per licenziamento in tronco
ingiustificato);
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza ed in via
riconvenzionale hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
18’912.30 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;
domanda
riconvenzionale a cui la parte istante si è opposta;
sulle
quali il Pretore con sentenza 9 agosto 1996 si è così pronunciato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________, e __________ a, sono tenuti
a versare a __________, l’importo netto di fr. 7’793.40 oltre interessi al 5%
dal 4 agosto 1994.
§ Trattandosi di azione derivante da contratto di lavoro non
si prelevano né tasse di giustizia, né spese.
§§ L’istante è tenuta a versare ai convenuti in solido fr.
1’000.- a titolo di ripetibili ridotte.
- La domanda riconvenzionale è integralmente respinta.
§ Trattandosi di un’azione derivante da contratto di lavoro
non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
§§ Gli istanti riconvenzionali sono tenuti a versare in solido
a __________ fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
Appellanti
i convenuti con atto di appello 20 agosto 1996 con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la
riconvenzione con protesta di ripetibili;
mentre
la parte istante con osservazioni 4 settembre 1996 ha postulato la reiezione
del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in
fatto
A. Con
contratto 7 gennaio 1994 __________ venne assunta da __________ e da __________
in qualità di gerente del night club “__________ ” di __________, locale di
loro proprietà (doc. B): la sua attività ebbe inizio l’11 marzo, data
dell’apertura ufficiale dell’esercizio pubblico.
In
data 29 luglio 1994 i proprietari hanno disdetto il rapporto di lavoro con
effetto al 1° agosto 1994, asserendo l’esistenza di motivi gravi (doc. H).
B. Con
istanza 30 agosto 1994 __________ ha chiesto la loro condanna in solido al
pagamento di fr. 18’000.- oltre interessi.
L’istante
ha in sostanza contestato l’esistenza di motivi gravi giustificanti un
licenziamento in tronco, le critiche mosse nei suoi confronti essendo -a suo
dire- del tutto generiche ed infondate, specialmente quella circa un’eventuale
sottrazione d’inventario da parte sua; nella misura in cui era dovuto a fatti
avvenuti prima del 20 luglio, il provvedimento era inoltre palesemente tardivo;
lo stesso assumeva pure un carattere abusivo, in quanto controparte si era
costruita ad arte una pretesa patrimoniale per giustificare quella decisione ed
imporle così di rinunciare alle sue pretese salariali. Ella ha pertanto chiesto
il pagamento dei salari relativi ai mesi di luglio e di agosto (il primo in
quanto mai versato, il secondo relativo al periodo di disdetta ordinaria) per
complessivi fr. 9’000.-, oltre ad un’indennità per disdetta abusiva di pari
importo.
C. Nel
corso dell’udienza di discussione del 30 settembre 1994 i convenuti hanno
postulato la reiezione dell’istanza e in via riconvenzionale hanno chiesto la
condanna dell’istante al pagamento di fr. 18’912.30 oltre interessi.
A
loro dire, il licenziamento in tronco era del tutto giustificato: la
lavoratrice si era infatti resa responsabile di tutta una serie di violazioni
contrattuali e segnatamente di notevoli ritardi nell’inizio del lavoro e
partenze in anticipo sull’orario di chiusura, di eccessivo consumo di alcolici
(oltretutto senza riscontro in cassa), di mescita non autorizzata di bevande al
personale, di trascuranza della clientela, di prelievo ed asportazione di
bevande dal posto di lavoro, di mancato resoconto al datore di lavoro della
merce mancante; ciò imponeva di respingere l’azione principale. La riconvenzionale
tendeva per contro al pagamento di fr. 8’912.30, somma corrispondente alla
merce mancante dall’inventario, già dedotto il salario di luglio di fr.
3’896.70 (doc. M e 1), nonché di altri fr. 10’000.- per le maggiori spese
sopportate dai proprietari per far capo a personale supplementare al fine di
compensare la cattiva gestione del locale.
D. In
replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte.
E. Con
sentenza 9 agosto 1996 il Pretore ha respinto la riconvenzionale e, in parziale
accoglimento dell’istanza, ha condannato i convenuti in solido al pagamento di
fr. 7’793.40 oltre interessi.
Il
giudice di prime cure ha accertato che negli ultimi periodi l’istante era
effettivamente arrivata in ritardo sul posto di lavoro e che in diverse
occasioni vi si trovava in stato di ubriachezza, ciò che pregiudicava il
rapporto con la clientela; a suo parere, tuttavia, tali mancanze non erano atte
da sole a giustificare un licenziamento in tronco, a meno che le stesse fossero
state ripetute nonostante un’esplicita diffida da parte del datore di lavoro a
non più commetterle, pena il licenziamento immediato: nel caso di specie, anche
se era vero che il signor a-Marca in due diverse occasioni aveva rimproverato
l’istante per i suoi comportamenti, non risultava che essa fosse stata
espressamente minacciata di licenziamento immediato, ciò che rendeva
ingiustificato il provvedimento del 29 luglio 1994. In tali circostanze, si
imponeva la condanna dei convenuti al pagamento del salario del mese di luglio
(mai pagato), pari a fr. 3’896.40, e di quello, di uguale importo, relativo al
mese di agosto, cioè fino al termine del periodo di disdetta pattuito
contrattualmente; il riconoscimento di un’indennità di fr. 9’000.- per disdetta
abusiva, o comunque per disdetta ingiustificata -come la parte istante ha
chiesto con le conclusioni- era per contro escluso, da un lato in quanto non vi
era stato alcun licenziamento abusivo, dall’altro poiché, nonostante il
carattere ingiustificato del licenziamento, alla lavoratrice andava imputata
una certa concolpa, sia per aver abusato di bevande alcoliche, sia per non
essersi attenuta alle istruzioni impartite dal datore di lavoro.
Quanto
alla riconvenzionale, la stessa è stata integralmente respinta, non essendo
stato provato da una parte che l’istante avesse sottratto merce dell’inventario
(documento quest’ultimo che costituiva inoltre una semplice allegazione di
parte), mentre dall’altra non era nemmeno risultato che il personale
supplementare fosse stato a suo tempo assunto unicamente per ovviare alle
manchevolezze dell’istante o ancora che i convenuti avessero subito un danno
dell’ammontare di quello fatto valere.
F. Con
appello 20 agosto 1996 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale con
protesta di ripetibili.
Gli
appellanti rimproverano al Pretore di aver dimenticato che l’istante svolgeva
la funzione di gerente dell’esercizio pubblico, per cui era responsabile nei
confronti del Dipartimento delle Istituzioni del buon andamento del locale: le
manchevolezze pacificamente accertate dal giudice non la rendevano per nulla
affidabile, il che imponeva l’assunzione di un altro responsabile al suo posto.
Ma non era tutto: l’istante, oltre ad essere sempre ubriaca, trascurava la
clientela e si era addirittura fatta arrestare per guida in stato di ebrietà
proprio durante l’orario di lavoro; un licenziamento in tronco si imponeva,
infine, pena il fallimento dell’attività commerciale. La riconvenzionale -sempre
a loro dire- meritava per contro integrale accoglimento: contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, l’inventario era innanzitutto un documento
vincolante, atteso che la lavoratrice, seppur invitata a più riprese per il suo
allestimento, si era sempre sottratta a tale incombenza; la merce mancante
dall’inventario, anche se non portata a casa, era sicuramente stata consumata
dall’istante o da lei offerta al bar a clienti privilegiati; per quel che
concerneva la pretesa di fr. 10’000.- che il datore di lavoro aveva formulato
per la necessità di far capo a terze persone accanto all’istante, era chiaro
che tale importo era dovuto, in quanto quest’ultima non era in grado di
svolgere regolarmente l’attività di gerente, fermo restando che altre
soluzioni, quali la decurtazione del suo salario, non erano praticabili. Nulla
era infine dovuto a controparte per ripetibili, atteso che tutta la procedura
giudiziaria era stata da lei avviata al solo scopo di trarre profitto da una
situazione, che essa aveva per altro provocato.
G. Delle
osservazioni 4 settembre 1996 della parte istante con cui si postula la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Prima
di entrare nel merito delle censure d’appello, occorre esaminare la fondatezza
dell’eccezione di tipo procedurale sollevata dalla parte appellata in virtù dell’art.
309 CPC. Tale norma prevede la nullità dell’appello, se il medesimo non
ossequia determinate esigenze formali (art. 309 cpv. 5 CPC).
Nel
caso particolare l’istante rimprovera agli appellanti da un lato di non aver
indicato i dispositivi della sentenza pretorile dedotti in appello (riferendosi
quindi alla lettera d dell’art. 309 cpv. 2 CPC), dall’altro di aver esposto in
modo confuso e comunque assolutamente incomprensibile gli argomenti a sostegno
della loro impugnativa (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
1.1 La
dottrina e la giurisprudenza ammettono che nell’applicazione dell’art. 309 cpv.
2 lett. d CPC non si debba essere eccessivamente rigorosi, se dal contesto
appare chiara la volontà di appellare e se le pretese carenze formali non
pregiudicano la posizione della controparte (Anastasi, Il sistema dei
mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p.
135; Rep. 1926 p. 309, 1981 p. 338, 1985 p. 338). In particolare appare
determinante che l’ordine imposto dall’art. 309 CPC ha lo scopo di garantire
alla parte appellata la possibilità di un’adeguata difesa e di fornire al
giudice tutti gli elementi per procedere nei suoi incombenti (cfr. Rapporto
della commissione speciale per il nuovo CPC, 27.11.1970, p. 7).
Nel
caso in esame è ben vero che gli appellanti non hanno indicato i punti del
dispositivo su cui intendono ottenere il giudizio d’appello, ma è altrettanto
vero che questa indicazione si rivela inutile sulla base delle richieste, anche
se non esplicite, dell’impugnazione (IICCA 27 gennaio 1987 in re B.L.
SA/C., 17 luglio 1990 in re T.H. SA e llcc./D., 12 agosto 1993 in re T./B., 17
dicembre 1993 in re A., 25 febbraio 1994 in re Q./C. SA in liq., 12 agosto 1996
in re SA G.L./R.V. SA): non vi è infatti dubbio che gli appellanti hanno
postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la riconvenzionale
e di respingere l’istanza, mentre le ripetibili dovevano essere poste a carico
della controparte. In pratica essi si sono quindi aggravati contro i
dispositivi n. 1, 2 e 2§§ della sentenza 9 agosto 1996.
1.2 Parimenti,
nemmeno nell’applicazione del disposto di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
si impone un rigore estremo: per la ricevibilità dell’appello basta in effetti
una concisa esposizione dei motivi a sostegno del gravame, atteso che per
costante giurisprudenza i motivi sono considerati sufficienti se sono
sufficientemente chiari e tali da permettere alla parte appellata un’adeguata
difesa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 9 ad art. 309; IICCA 10 febbraio
1994 in re E./R.).
Nel
caso di specie è ben vero che i motivi a sostegno dell’appello sono stati
talora esposti in modo confuso; ciò non toglie che gli stessi, nel loro
complesso, appaiono comprensibili a questa Camera e tali da poter essere
esaminati. D’altro canto l’appellata, pur avendo affermato di non aver
assolutamente compreso gli argomenti sollevati con il gravame, non ha comunque
mancato di prendere posizione in merito, di modo che la stessa non risulta in
alcun modo impedita nella sua facoltà di difesa, il che deve comportare la
reiezione della censura.
- Con
riferimento all’azione principale, gli appellanti non hanno assolutamente
ritenuto di contestare l’assunto pretorile secondo cui le violazioni
contrattuali commesse dall’istante non potevano giustificare (ancora) un
licenziamento immediato, in quanto il datore di lavoro, pur avendola biasimata
in due occasioni, non l’aveva mai minacciata concretamente di licenziamento in
tronco in caso di recidiva. Tale questione deve pertanto essere considerata
assodata e non può più essere rimessa in discussione da questa Camera (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 5 ad art. 309).
Gli
appellanti si sono per contro limitati ad evidenziare tutta un serie di
circostanze, che, a loro dire, non sarebbero state sufficientemente tenute in
considerazione dal primo giudice. Come vedremo, si tratta di considerazioni,
che, nella misura in cui non contestano l’assunto pretorile di cui sopra, sono
del tutto ininfluenti per stabilire la legittimità o meno del licenziamento in
tronco.
2.1 Il
fatto che l’istante fosse formalmente gerente dell’esercizio pubblico, con le
responsabilità che tale posizione comporta, ed in particolare nei confronti del
Dipartimento delle Istituzioni, non appare in concreto determinante: la
circostanza non fa in effetti venir meno -né gli appellanti del resto lo
pretendono- la necessità di un preventivo avvertimento.
2.2 Che
il mancato licenziamento dell’appellata avrebbe comportato il fallimento
dell’impresa commerciale dei convenuti non è invece stato minimamente
dimostrato ed anzi è una semplice allegazione di parte, per altro rimasta allo
stadio di puro parlato. La circostanza -oltretutto irricevibile, siccome
formulata per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)-
è comunque irrilevante, tanto più che nessuno impediva al datore di lavoro di
diffidare formalmente la lavoratrice e di licenziarla con effetto immediato,
nel caso in cui essa avesse persistito nelle sue mancanze.
2.3 Contrariamente
a quanto ritenuto dagli appellanti, il fatto che la dipendente, oltre ad essere
talora ubriaca e lasciare l’esercizio pubblico durante gli orari di lavoro,
trascurasse i clienti, è già stato preso in considerazione dal primo giudice
(sentenza p. 3 “... la maggior parte dei testi conferma che l’istante era
solita bere, ed anche sul posto di lavoro, ciò che pregiudicava il rapporto con
la clientela ...”), per cui non vi è motivo per ridiscutere la questione.
2.4 Quanto
al suo arresto, avvenuto durante l’orario di lavoro, per aver guidato in stato
di ebrietà, lo stesso è semplicemente la prova del fatto -per altro regolarmente
riconosciuto dal Pretore- che l’istante beveva e talora si allontanava dal
locale.
L’episodio
concreto non risulta invero determinante per il licenziamento in tronco, tanto
è vero che lo stesso risale oltre un mese e mezzo prima del provvedimento del 29
luglio 1994 (e meglio al 12 giugno; cfr. documentazione richiamata dalla
Sezione della circolazione).
- Con
riferimento alla domanda riconvenzionale, gli appellanti chiedono nuovamente
che controparte sia tenuta a rifondere loro gli importi relativi alla merce
mancante dall’inventario, nonché le spese conseguenti alla necessità di far
capo a personale supplementare.
3.1 In
merito alla prima posizione di danno, gli appellanti hanno innanzitutto
affermato che i dati contenuti nell’inventario erano da ritenersi veritieri, in
quanto l’istante -seppur invitata a più riprese- non si interessò mai di
presenziare alla sua formale stesura: tale considerazione è stata tuttavia
sollevata per la prima volta in sede di appello ed è irricevibile (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC). Ne discende, come correttamente stabilito dal Pretore, che
lo stesso va considerato una semplice allegazione di parte, senza alcuna
efficacia probatoria.
Il
riconoscimento di questa posizione di danno è comunque escluso anche per altri
motivi: innanzitutto nessun teste ha potuto confermare che l’istante avesse
asportato merce facente parte dell’inventario; oltre all’istante ed ai
proprietari, anche terze persone detenevano inoltre le chiavi dell’esercizio
pubblico (“un certo signor __________ ”, teste _________ p. 7), di modo che le
eventuali mancanze di merce dall’inventario non dovevano necessariamente essere
attribuite all’istante; l’istruttoria ha altresì provato che in determinate
circostanze, e segnatamente in occasione di feste organizzate (in almeno due
casi) dai proprietari, le consumazioni -su loro ordine- non dovevano essere, e
in effetti non vennero, registrate (teste _________ p. 7), ciò che pure poteva
aver contribuito alle eventuali mancanze nei liquori inventariati; oltretutto era
risultato che in un paio di occasioni la gerente del night club “__________ ” -altro
locale appartenente ai convenuti- venne nel “__________ orto” per ritirare
merce che era stata erroneamente consegnata in quel locale (teste _________ p.
7), il che non esclude che la merce mancante potesse essere stata erroneamente
consegnata in quel locale.
3.2 Quanto
all’altra pretesa di fr. 10’000.-, l’istruttoria di causa non ha permesso di
stabilire se la presenza di una seconda barista fosse unicamente dovuta al
fatto che l’istante non era in grado, da sola, di portare avanti l’esercizio
pubblico. La questione deve pertanto essere risolta per la negativa, tanto più
che i proprietari avevano deciso di far capo ad una seconda barista già al
momento dell’apertura del locale (teste __________ p. 23), quando cioè non
erano, evidentemente, a conoscenza delle eventuali manchevolezze che l’istante
avrebbe successivamente commesso.
Il
fatto che i convenuti non abbiano minimamente provato (nemmeno in modo
approssimativo) l’ammontare del danno da loro subito -prova che era sicuramente
possibile- comporta in ogni caso la reiezione della posizione di danno (art. 42
CO).
-
Non
vi è infine nulla da eccepire per quanto riguarda le ripetibili attribuite dal
primo giudice: le stesse tengono infatti regolarmente conto della soccombenza
delle parti, non essendo per altro risultato che la parte istante abbia voluto
trarre profitto da una situazione da lei creata.
-
Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
Non
si prelevano né tasse, né spese per il presente giudizio (art. 343 cpv. 3 CO, art.
417 lett. e CPC), mentre le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 agosto 1996 di __________ e __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
Gli
appellanti rifonderanno alla parte appellata fr. 500.- a titolo di ripetibili
di appello.
III. Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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