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Numero d'incarto:
12.1996.149
Data decisione, Autorità:
09.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00149
Lugano
9 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa
con istanza 16 aprile 1996 da
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
(rappr.
dallo St.leg. __________)
chiedente
l’accertamento della validità della disdetta per gravi motivi, comunicata il 13
dicembre 1995 alla conduttrice qui istante;
che il
pretore ha accolto, dichiarando valida la disdetta ed efficace a far data dal
30 giugno 1996;
appellante
la società convenuta che, in riforma parziale della sentenza impugnata, postula
la condanna dell’istante a versarle la somma di almeno fr. 73’600.- quale
indennità per le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata;
lette le
osservazioni dell’istante che si oppone all’appello;
esaminato
l’incarto;
considera
in fatto e in
diritto:
- Dal
1979 la convenuta ha concesso in locazione all’istante un certo numero di
locali commerciali, siti in via __________ a _________ e destinati ad
accogliere l’__________.
Il
contratto è stato rinnovato ogni cinque anni: l’ultima volta il 9 settembre
1994. Il contratto vigente è stato pattuito con durata indeterminata, potendo
essere disdetto con preavviso di 6 mesi, la prima volta per il 31 marzo 2000.
Fino
dal settembre 1995 la conduttrice ha segnalato a controparte di voler interrompere
il rapporto locativo a dipendenza delle sue peggiorate condizioni di salute che
le impedivano di gestire l’esercizio pubblico, gestione di cui essa portava il
carico essenziale. Falliti diversi tentativi di dare in locazione i locali a
terze persone interessate, l’istante notificò la disdetta del contratto per
motivi gravi.
-
L’Ufficio
di conciliazione di Lugano, con decisione 4 aprile 1996, accolse l’istanza di
__________, considerando la disdetta della conduttrice efficace soltanto per la
prima valida scadenza contrattuale, ossia per il 31 marzo 2000. Da qui
l’istanza sottoposta al pretore. Questi sulla base della documentazione medica
prodotta e delle testimonianze assunte ha deciso per l’esistenza dei
presupposti d’applicazione dell’art. 266g CO.
-
Con
il presente appello la locatrice non mette in discussione la decisione
pretorile per quanto riguarda l’esistenza dei motivi gravi, ma rimprovera al
primo giudice di non aver determinato le conseguenze patrimoniali della
disdetta anticipata, in virtù dell’art. 266g cpv. 2 CO. Pur ammettendo di non
aver formulato in prima sede nessuna domanda di risarcimento danni, ritiene che
incombeva al giudice, di fronte alla sua totale opposizione all’istanza, di
pronunciarsi su tali conseguenze della disdetta, dopo aver indetto una
discussione sullo stesso punto.
La
sentenza viola perciò sia il diritto sostanziale, sia il diritto di essere
sentito della parte convenuta.
Affronta
poi il calcolo del proprio danno di cui chiede il risarcimento.
- L’art.
266g CO prevede la possibilità per entrambe le parti di un contratto di locazione
di disdirlo -segnatamente per motivi gravi che ne rendano incomportabile
l’adempimento- osservando il termine di disdetta legale di preavviso per una scadenza
qualsiasi. Il secondo capoverso della norma aggiunge: “Il giudice determina le
conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze”.
Litigioso
in questa sede non è il modo di computo di tali conseguenze, ma il fatto a
sapere se il giudice, ancorché non richiesto di procedervi, debba comunque
fissare tale importo, non solo, ma -secondo l’appellante- anche condannare la
parte al pagamento dello stesso.
Nel
caso di specie, accogliendo l’azione d’accertamento di , il pretore -secondo
quanto afferma l’appellante- avrebbe dovuto d’ufficio incorporare nel processo
una domanda di natura patrimoniale dell’.
- Prima
di affrontare qualsiasi argomento di natura processuale, il tema deve trovare
risposta nel diritto sostanziale.
Il
Messaggio 27 marzo 1985 che ha portato alla modifica del diritto della
locazione non dà indicazioni sul tema controverso, ma dedica la sua attenzione
piuttosto ai motivi per cui viene preferita la nozione di “risarcimento di ogni
danno” al versamento di un’indennità forfettaria prevista dal vecchio art. 269
CO e ai modi di computo che il giudice deve adottare (Messaggio cit., p.
62).
Comunque
la vecchia norma, almeno per quanto riguarda le locazioni concluse per un anno
e più, definisce la richiesta di pagamento dell’indennità come un diritto della
parte (cpv. 2). E’ vero che questo concetto non è ora più esplicitato nell’art.
266g CO, ma non v’è nessun motivo che induca a ritenere che il legislatore abbia
voluto far obbligo al giudice non solo di applicare determinati criteri al fine
di stabilire il risarcimento del danno, ma altresì di condannare la parte che
fa capo alla disdetta per motivi gravi, addirittura in assenza di una tale
richiesta della controparte.
Sul
tema si esprime il Commentario SVIT (Schweizerisches Mietrecht, 1991, art.
266g CO), facendo senz’altro riferimento alla parte: “die Schadenersatz infolge
frühzeitiger Kündigung beansprucht”; ciò che presuppone un’attivazione
processuale di chi pretende il pagamento. Chiarisce poi del tutto la
possibilità di equivoco relativa al testo del secondo capoverso della norma il
Commentario di Zurigo precisando che l’art. 266g cpv. 2 CO definisce
esclusivamente lo spazio in cui si colloca il potere d’apprezzamento del
giudice; per contro, processualmente, il danno dev’essere preteso e provato
dalla parte interessata; conclude: “Wird kein Schaden geltend gemacht oder bleibt
ein solcher unbewiesen, ist auch kein Ersatz geschuldet” (Higi, Obligationenrecht,
Comm. di Zurigo, art. 266g, n. 80 e 81).
- D’altra
parte ciò concorda con un principio fondamentale del processo civile (“Dispositionsmaxime”)
secondo cui il procedimento non può venir aperto d’ufficio, ma soltanto su
istanza di una parte; ciò che vale anche per ogni richiesta che il giudice deve
decidere, mentre le eccezioni a questo principio generale sono previste dal diritto
sostanziale (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo
1958, p. 125 e segg.).
Poiché
la norma in questione non contempla nessuna attività del giudice al di fuori di
questo principio, non può essere accolta la tesi secondo cui, nel caso
concreto, il pretore avrebbe dovuto indire un contraddittorio e decidere sul
risarcimento dei danni vantati dall’__________, ignorando che questa parte -ancorché
nell’impossibilità di presentare una domanda riconvenzionale per il divieto dell’art.
406 cpv. 1 CPC- durante tutto il procedimento si è limitata a opporsi
all’esistenza dei motivi gravi addotti dall’istante, senza cautelarsi
relativamente ai pretesi danni patiti.
Concretamente,
nel processo, essa né ha sostanziato, né ha provato di aver subito dei danni in
seguito alla disdetta della locazione, ma nemmeno ha postulato di volerne
ottenere il risarcimento. Se ne deve concludere che il giudice non sapeva se
l’appellante intendesse avvalersi del diritto relativo alle conseguenze
economiche della disdetta, e nemmeno disponeva di elementi che potessero
indurlo a simile conclusione.
Né,
in generale, si può poi escludere che il diritto al risarcimento dei danni, per
motivi che restano estranei al procedimento, non venga esercitato di proposito;
in tale evenienza un intervento del giudice apparirebbe senza dubbio
inopportuno.
- Altra
questione è quella evocata dall’appellante, ossia se tale domanda di giudizio
possa formare oggetto di una procedura separata, successiva al giudizio sulla disdetta;
la questione, di non poco rilievo, può tuttavia restare aperta in questa
sede.
Per tutti questi
motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. L’appello
12 agosto 1996 di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 600.-, anticipati
dall’appellante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre la somma di fr.
900.- a __________, a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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