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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.130
Data decisione, Autorità:
29.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00130
Lugano
29 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.40
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 29
agosto 1995 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in
materia di risarcimento dipendente da contratto di assicurazione che il
Pretore, con sentenza 13 maggio 1996, accogliendo la relativa eccezione
sollevata dalla parte convenuta, ha respinto per perenzione del diritto fatto
valere.
Appellante
l’attrice la quale, con atto di appello 17 giugno 1996, chiede che l’eccezione
di perenzione venga respinta.
Mentre
la controparte, con osservazioni 9 luglio 1996, postula la reiezione
dell’appello e la conseguente conferma del primo giudizio.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
-
__________ procede
nei confronti dell’__________ in forza di una cessione di pretese della massa
nell’ambito del fallimento della ditta __________. Quest’ultima, titolare di
una pellicceria, vantava infatti un credito di Fr. 214.010.- nei confronti
della compagnia di assicurazioni a seguito di un furto di pellicce, preteso
avvenuto il 5 dicembre 1990, tra le quali vi erano anche due capi, per un
valore di Fr. 56’610.-, di proprietà dell’attrice.
-
Il formulario di
cessione delle pretese della massa fallimentare porta la data del l’ 11
novembre 1992 ed una nota dell’ammini-strazione del fallimento nel senso che
“il termine di prescrizione del credito scadrà il 5 dicembre 1992”.
Con scritto 16 novembre
1992 il patrocinatore dell’attrice ha chiesto all’assicurazione di rilasciargli
una dichiarazione di rinuncia a far valere per il periodo di un anno il termine
di prescrizione del credito e l’assicurazione, il 18 novembre successivo, ha
confermato di rinunciare a sollevare l’eccezione di prescrizione fino al 5
dicembre 1993 con tutte le riserve in merito agli obblighi della Compagnia.
Il 26 novembre 1993
l’attrice ha presentato una domanda di esecuzione nei confronti della convenuta
e l’UE di Ginevra ha fatto intimare, il 28 gennaio 1994, il relativo precetto
esecutivo.
- Il 29 agosto 1995
l’attrice ha inoltrato la causa che ci occupa e, con l’allegato di risposta, la
parte convenuta ha sollevato l’eccezione di perenzione della pretesa sostenendo
che, per l’art. 28 cpv. 2 delle CGA che reggono la polizza assicurativa stipulata
con la __________, la stessa si è estinta non essendo stata fatta valere entro
i due anni susseguenti il sinistro.
Con la sentenza impugnata
il Pretore ha accolto l’eccezione e dichiarato perento l’eventuale diritto
dell’attrice con la conseguenza della reiezione della petizione. In particolare
il primo giudice ha ritenuto che la proroga del termine di prescrizione al 5
dicembre 1993 ha unicamente prorogato anche il termine di perenzione previsto dall’art.
28 delle CGA - e non lo ha annullato come pretenderebbe l’attrice - percui
l’azione giudiziaria andava introdotta necessariamente entro questo termine:
non avendolo fatto l’attrice ha perso la sua pretesa.
- Con l’appello
l’attrice sostiene che la rinuncia a prevalersi della prescrizione sino al 5
dicembre 1993 non ha perfezionato nessuna nuova clausola contrattuale inerente
il termine di perenzione il quale, per l’atteggiamento della Compagnia di assicurazioni,
è stato soppresso. Infatti il nuovo accordo sulla prescrizione deve essere
interpretato, nel dubbio, nel modo più favorevole all’assicurato. Addebita alla
Compagnia di non aver mai accennato all’esistenza del termine di perenzione che
le era del resto del tutto sconosciuto, fino al momento dell’inoltro della
risposta di causa con la relativa eccezione, e lo era anche all’UEF. Se si
volesse anche ammettere la conclusione del Pretore bisognerebbe allora
considerare la clausola delle condizioni generali come espressione di slealtà
nei rapporti contrattuali ai sensi dell’art. 8 LCSl poiché una sua modifica
relativa alla sola prescrizione causerebbe una tale confusione nei rapporti tra
le parti da non poter essere protetta.
Delle osservazioni della controparte
si dirà nel seguito dell’esposizione di diritto.
-
L’invocata ignoranza
da parte dell’attrice, che la fa risalire anche all’amministrazione del
fallimento che le ha ceduto la pretesa, dell’esistenza del termine di
perenzione non può avere alcun influsso nei rapporti tra le parti
rispettivamente nella situazione a sapere se tale termine sia stato prorogato
in uno con quello di prescrizione - come afferma il Pretore -, sia stato
soppresso - come sostiene l’attrice - oppure non sia stato rispettato già alla
scadenza dei due anni dal sinistro senza alcun influsso della concessa proroga
della prescrizione - come ritiene la parte convenuta -. Infatti spetta a chi
ottiene la cessione preoccuparsi di avere le informazioni necessarie ed utili
per il recupero del credito ed a chi cede la pretesa mettere a disposizione documenti
e notizie (art. 170 cpv. 2 CO) salvo rispondere per violazione di questi
obblighi (OR-Giersberger, art. 170 n. 14).
-
La clausola delle
CGA attorno alla quale si discute non è sicuramente insolita (cfr. le CGA di
varie compagnie di assicurazioni prodotte dalla convenuta; Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, pag. 400) e del resto l’appellante più non riprende
questo argomento ma nemmeno può essere considerata essa stessa, così come
l’interpretazione datane dal Pretore nel caso concreto, sleale, e quindi da non
proteggere, ai sensi dell’art. 8 LCSl. L’argomento dell’appellante nel senso
che con la concessione della proroga di un anno del termine di prescrizione
essa poteva comprendere che l’assicurazione rinunciava ad un qualsiasi presunto
termine di perenzione è pretestuoso e fuori luogo per il sol fatto che
l’attrice nemmeno sapeva dell’esistenza della clausola di perenzione e quindi
non poteva, al proposito, pensare o confidare in nulla. La confusione nei
rapporti tra le parti che l’appellante addebita alla modifica della clausola
delle CGA così come intesa dal Pretore ha potuto eventualmente nascere in lei
solo perché non si è preoccupata negligentemente di approfondire i termini e le
condizioni del credito cedutole. L’avesse fatto, avrebbe coerentemente chiesto
anche la proroga del termine di perenzione (possibile per accordo tra le parti:
Maurer, op. cit., pag. 400 n. 1044) o si sarebbe affrettata ad introdurre
la procedura giudiziaria.
-
La rinuncia alla
perenzione può essere dedotta anche da atti concludenti (Spiro, Die Begrenzung
privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Band II,
pag. 1140). L’appellante intravede tale situazione nel fatto che la convenuta
ha rinunciato a far valere per un anno l’eccezione di prescrizione, in pratica
prorogando di un altro anno il termine di prescrizione originario di due anni.
Avesse rinunciato tout court a far valere la prescrizione si potrebbe anche ritenere
che - stante la stretta connessione tra i due istituti (prescrizione e
perenzione contenuti nella stessa clausola delle CGA) ed il fatto che il termine
di perenzione contrattuale non può essere tale da contribuire a ridurre i
termini di prescrizione legali - la Compagnia di assicurazioni, nulla dicendo
al proposito, rinunciava anche alla possibilità di eccepire la perenzione. Ma
la semplice proroga di un anno del termine di prescrizione, in assenza di
qualsiasi accenno a quello di perenzione e per gli stessi motivi sopra ricordati,
non può far concludere coerentemente che per la soluzione adottata dal Pretore.
La sorte del termine di perenzione non può che coincidere con quello della prescrizione.
Altre soluzioni sono improponibili. Quella prospettata dalla convenuta nel
senso che la perenzione, nonostante la proroga del termine di prescrizione al 5
dicembre 1993, si sia già verificata il 5 dicembre 1992 (due anni dopo il
preteso sinistro) è contraria alla buona fede e, fosse anche sostenibile con un
puro ragionamento di diritto, rappresenta abuso. Quella dell’appellante è
invece contraria alla logica dei comportamenti: non si vede per quale motivo
prorogando il termine di prescrizione la convenuta avrebbe rinunciato a quello
di perenzione. Come già evidenziato se il problema fosse stato evocato la
stessa proroga di un anno sarebbe stata concessa per il termine di perenzione
altrimenti la rinuncia, per quel periodo, alla prescrizione non avrebbe avuto
alcun senso pratico.
-
Ci si può ancora
chiedere se la Compagnia di assicurazioni tacendo dell’esistenza del termine di
perenzione si sia messa in una situazione per la quale il sollevare l’eccezione
rappresenti un abuso di diritto. La risposta è negativa. Infatti non spetta al
debitore evocare le situazioni particolari del rapporto contrattuale nei
confronti di una parte cessionaria del credito derivante da quel rapporto,
parte alla quale, assieme al cedente, incombe l’obbligo di raccogliere ogni
informazione necessaria alla corretta formulazione della pretesa, informazione
che nel caso di specie era facilmente ottenibile.
-
Ne segue che solo la
domanda in giudizio entro il 5 dicembre 1993 poteva impedire la perenzione (Sentenze
dei tribunali svizzeri in materia d’assicurazione, XV, n. 70 pag. 357) l’interruzione
della prescrizione attraverso la notifica del precetto esecutivo non giovando
per il termine di perenzione.
La sentenza del Pretore
deve cosi essere confermata.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 11 giugno
1996 di __________ è respinto.
-
Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 600.-
b) emolumenti di
cancelleria Fr. 50.-
totale Fr. 650.-
già anticipati
dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
Fr. 700.- per ripetibili d’appello.
- Intimazione a
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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