Appeal against procedural security rejected

12.1996.129Autre juridiction17 juin 1996Dismissed

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Résumé

The plaintiff appealed a first-instance decree ordering him to provide CHF 5,000 in procedural security in a debt-denial action. The appellate court held that security may be required from the plaintiff whenever the substantive prerequisites are met, including insolvency, and that this applies even in a debt-denial action. It further held that the amount was within the discretionary and tariff-based limits, and that the cost allocation was justified because the appellant lost entirely on the security issue. The appeal was rejected as manifestly unfounded at preliminary review, and the request for suspensive effect was not addressed.

Regest

Art. 153-154 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC, Art. 313bis CPC; security for costs may be ordered against the plaintiff whenever the statutory conditions are met, in particular insolvency, irrespective of the procedural reason why the plaintiff must sue. The debt-denial action is not excluded from the general rule of Art. 153 CPC, the exceptions being exhaustively listed in Art. 154 CPC. The amount of security is determined within the judge’s discretion by reference to the tariff for recoverable expenses and is reviewed only with restraint; an amount within the tariff range is not censurable. Where the appellant is wholly unsuccessful on the principal issue, a heavier cost allocation is justified.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.129

Data decisione, Autorità: 17.06.1996, IICCA

Incarto n. 12.96.00129

Lugano 17 giugno 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.238 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 12 agosto 1992 da


rappr. dall’ avv. __________

contro


rappr. dall’ avv. __________

con la quale è chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 55’000.- di cui al precetto esecutivo no. __________ dell’UE di Lugano.

Ed ora sull’appello 11 giugno 1996 della parte attrice nei confronti del decreto 29 maggio 1996 del Pretore con il quale le viene imposto di prestare una cauzione processuale di Fr. 5’000.- .

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che, con l’appello, la parte attrice censura la decisione del Pretore poiché ritiene che, in una causa di disconoscimento del debito, non può essere imposta cauzione processuale all’attore che è obbligato a promuovere causa per difendersi dalla pretesa della controparte;

che l’argomento è privo di rilevanza dal momento che obbligato a prestare cauzione - datene le condizioni di fondo, in particolare l’insolvenza, qui non contestate - è l’attore indipendentemente a sapere per quale motivo gli tocca tale posizione e quindi anche se promotore di un’azione di disconoscimento del debito (Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 73 n. 5);

che, del resto, l’art. 153 CPC parla indistintamente di attore, quale parte eventualmente obbligata a prestare cauzione, e che le sole eccezioni al principio sono quelle enumerate all’art. 154 CPC senza che l’azione di disconoscimento del debito vi sia evocata;

che l’appellante ritiene inoltre che l’importo di Fr. 5’000.- quale cauzione sarebbe oltremodo eccessivo;

che - a prescindere dal fatto che su questo punto l’appello potrebbe anche essere considerato privo di motivazione e quindi nullo (art. 309 cpv. 2 litt. f e cpv. 5 CPC) non potendo sanare tale mancanza il rinvio alle osservazioni presentate, in prima istanza, alla domanda di cauzione (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 7) - sta nell'apprezzamento del giudice stabilire l’ammontare della cauzione, in funzione dei disposti della TOA per la determinazione delle ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 153 n. 2) e, sotto questo profilo, la decisione del giudice d'appello interviene solo con riserbo (I CCA 11 giugno 1994 in re L. c. DL);

che l’importo di Fr. 5’000.- rientra, seppur nella fascia alta, nei limiti percentuali dell’art. 9 TOA e di conseguenza non è sicuramente censurabile sotto questo punto di vista;

che l’appellante critica anche la ripartizione di spese e ripetibili decisa dal Pretore nella misura di 2/3 a suo carico sostenendo che la stessa non rappresenta aritmeticamente le soccombenze delle parti avendo l’istante ottenuto solo Fr. 5’000.- di fronte ad una richiesta di Fr. 15’000.-;

che anche questa censura non può trovare accoglienza perché il maggior onere di spese a carico dell’appellante è giustificato dal fatto che, sul principio della prestazione della cauzione, è risultato completamente soccombente;

che l’appello, manifestamente infondato, può essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC e, visto l’esito, non torna più conto esprimersi sulla domanda di effetto sospensivo;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 11 giugno 1996 di __________ è respinto.

  2. Le spese di Fr. 30 con una tassa di giustizia di Fr. 120.- (totale Fr. 150.-) sono a carico dell’appellante.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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