AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.122
Data decisione, Autorità:
29.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00122
Lugano
29 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. DI.96.00280 (già 26/G/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1-
dipendente dall’opposizione interposta in data 14 marzo 1996 dal precettato
rappr.
dall’avv. __________
al
precetto esecutivo nelle forme cantonali intimatogli il 5 marzo 1996 dalla
precettante
rappr.
dall’avv. __________
Nella quale il Pretore, con decisione 20 maggio 1996,
ha respinto l’opposizione del precettato.
Appellante quest’ultimo che, con atto di appello con
domanda di effetto sospensivo 31 maggio 1996, postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la sua opposizione al precetto esecutivo
cantonale.
Mentre la precettante, con osservazioni 3 luglio 1996,
chiede la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto: A. In data 7 ottobre 1995 la __________ ha sottoscritto
il contratto di leasing Nr. __________, in virtù del quale la __________ le
noleggiava un motoscafo __________ del valore dichiarato di fr. 90’883.- per la
durata di 48 mesi dietro la corresponsione di un canone mensile di fr. 2’623.-,
IVA inclusa (doc. 1). __________, amministratore della __________, si è
impegnato a rispondere in solido accanto a quella società per tutti gli
obblighi derivanti dal contratto (doc. 1 e 3).
B. Con scritto 25 ottobre 1995 la __________, preso atto
come controparte non avesse provveduto ad onorare gli impegni assunti, ed in
particolare a versare la prima rata mensile ed a fornirle il prezzo di listino
del motoscafo (doc. 4 I° e I), ha dichiarato di recedere dal contratto di
leasing (doc. L).
Non
avvenendo la restituzione del motoscafo nel termine assegnato (doc. 4 VI°), il
5 marzo 1996 la società ha fatto spiccare nei confronti del debitore solidale
__________ il precetto esecutivo civile che qui ci occupa (doc. A1), al quale
il precettato in data 14 marzo 1996 ha interposto opposizione.
C. Nel corso dell’udienza del 29 marzo 1996 __________ ha
precisato i termini della sua opposizione, facendo in sostanza rilevare che,
per accordo fra le parti, il contratto di leasing relativo al motoscafo
__________ era inteso a sostituirne uno precedente, avente per oggetto
un’automobile __________, nel frattempo andata “smarrita”: a suo dire, tra le
condizioni per la sostituzione dell’oggetto del leasing vi era anche quella
secondo cui la precettante avrebbe dovuto ritirare la denuncia penale (doc. B)
inoltrata a suo tempo nei suoi confronti a seguito della scomparsa della
__________. Non avendo la controparte provveduto a ritirare la denuncia penale,
egli a sua volta non ha dato seguito al nuovo contratto di leasing, contratto
che non era perciò mai entrato in vigore, il che escludeva l’efficacia del precetto
esecutivo civile, che si basava per l’appunto su quel titolo.
In
risposta la __________ ha contestato le argomentazioni di controparte,
osservando che il contratto di leasing in esecuzione non aveva lo scopo di
sostituirne uno precedente: lo stesso era comunque stato sottoscritto dalla
__________ e dal signor __________, ai quali venne per altro regolarmente
retrocesso firmato.
In
replica e in duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
D. Con sentenza 20 maggio 1996 il Pretore ha respinto
l’opposizione presentata dal precettato, rilevando in sostanza che le eccezioni
da lui sollevate non apparivano tali da inibire l’esecuzione. Pur essendo vero
che tra le parti vi furono trattative in merito a diversi contratti di leasing,
volte a risolvere varie pendenze, era altrettanto vero che il contratto di
leasing avente per oggetto il motoscafo __________, sottoscritto dal precettato
in qualità di debitore solidale, venne regolarmente perfezionato con tra
l’altro la regolare consegna del natante alla __________, e in un secondo
momento rescisso dalla precettante a seguito dell’inadempienza della
controparte. L’obbligo di restituzione dell’oggetto del leasing a dipendenza
della rescissione del contratto essendo espressamente previsto alla clausola
15.3 del contratto stesso, ne discendeva che l’opposizione al precetto
esecutivo non poteva essere ammessa, ritenuto peraltro che anche nell’ipotesi
del mancato perfezionamento del contratto di leasing, le parti avrebbero dovuto
procedere alla restituzione delle prestazioni già effettuate.
E. Con appello con domanda di effetto sospensivo del 31
maggio 1996 il precettato ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso
di ammettere la sua opposizione al precetto esecutivo cantonale.
L’appellante
ritiene nuovamente che la conclusione del contratto di leasing relativo al
motoscafo fosse condizionata al ritiro da parte della precettante della
procedura penale inoltrata nei suoi confronti per la scomparsa della
__________, ciò che da un lato sarebbe provato dai doc. F e M1 e dall’altro
sarebbe stato ammesso dalla stessa controparte nei doc. I e L: non avendo
quest’ultima provveduto a ritirare la denuncia penale inoltrata a suo tempo,
era chiaro che il contratto non si era ancora perfezionato, per cui lo stesso
non poteva costituire valido titolo ai sensi dell’art. 488 cpv. 2 CPC per
ottenere in questa sede la restituzione dell’oggetto del leasing.
F. Delle osservazioni 3 luglio 1996 della precettante con
cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà,
se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 488 CPC riservate le disposizioni della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e della relativa legge
cantonale di attuazione, l’esecuzione effettiva non può aver luogo che in virtù
di un titolo esecutivo (cpv. 1). Sono titoli esecutivi (cpv. 2): le sentenze, i
provvedimenti cautelari, i lodi, le transazioni, le acquiescenze e le desistenze
giudiziali (lett. a); il riconoscimento di un’obbligazione scaduta e constatata
mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui siano attuate le condizioni
(lett. b); le decisioni di Autorità amministrative equiparate dalla legge alle
sentenze giudiziali (lett. c).
Secondo
la giurisprudenza costante di questa Camera (cfr. Rep. 1984 p. 170 e
seg.), i principi fondamentali in materia di procedimento esecutivo possono
essere così riassunti:
a) Le
prestazioni assunte dall’obbligato, oppure a lui imposte da sentenza od ordine,
per essere esecutive, debbono sempre venire specificate in modo chiaro da non
lasciare dubbio sulla estensione, qualità e natura dell’obbligazione. Non può
trattarsi quindi soltanto di un diritto da far valere, ma di un obbligo da solversi
da parte dell’obbligato: in altre parole, al diritto di pretendere deve
corrispondere una obbligazione assunta formalmente dal debitore o a lui imposta
dall’autorità.
b) Per
dar luogo all’esecuzione effettiva si deve aver per base una convenzione o una
sentenza che indichi in modo certo, determinato, senza alcuna possibile
confusione quali siano le prestazioni che il precettato si è obbligato ad
adempiere.
c) Non
sono ammissibili né interpretazioni analogetiche, né apprezzamenti soggettivi e
discutibili, specie circa l’interpretazione e l’applicazione di una determinata
norma giuridica: è un fatto da compiersi, non un diritto da discutersi che
costituisce il titolo esecutivo.
d) Nella
procedura esecutiva il titolo posto a base della stessa deve essere preso nella
sua forma materiale e letterale, senza indagare sull’intenzione presuntiva che
le parti potevano avere al momento della stipulazione della convenzione.
In
altri termini, di fronte ad un titolo esecutivo come quelli enunciati dall’art.
488 CPC non è più possibile al giudice riesaminare il tenore dell’atto, o
interpretarlo, o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligazione,
l’atto valendo solo come titolo esecutivo quando contenga un’obbligazione
formale, esplicita, senza condizioni o condizioni appurate assunte da una parte
a favore dell’altra. Se questa obbligazione appare espressa in modo dubbio,
involuto da far luogo a diverse interpretazioni o a un processo probatorio, responso
peritale, o altre indagini procedurali per accertare e concretare l’obbligo
assunto, allora non si è più di fronte ad un “titolo esecutivo” ma ad
un’obbligazione discutibile, ad una questione cioè da risolversi dal giudice
colla procedura ordinaria (Rep. 1936 p. 551 e segg.).
- Nel caso di specie l’appellante ritiene che il
contratto di leasing non si era (ancora) perfezionato, atteso che controparte
non aveva ossequiato alla condizione -a suo dire- contrattualmente pattuita, di
ritirare la denuncia penale inoltrata nei suoi confronti.
La censura è
del tutto infondata.
Vero
è che il ritiro dell’azione penale inoltrata a suo tempo nei confronti
dell’appellante costituisse, almeno per quest’ultimo, uno dei punti essenziali
della trattativa con la controparte (doc. F).
Non
è tuttavia stato provato che la conclusione del contratto di leasing avente per
oggetto il natante fosse condizionata al ritiro della denuncia penale: tale
circostanza non risulta né dal menzionato doc. F (che fa unicamente stato
dell’esistenza di semplici “trattative” tra le parti, non ancora finalizzate),
né dalla risposta a quello scritto (doc. G, ove invero l’appellata non fa
neppure menzione a quelle trattative e ad eventuali condizioni poste). Errato è
pure l’assunto dell’appellante, secondo cui la stessa appellata con i doc. I e
L avrebbe a sua volta considerato non perfezionato il contratto: mentre il doc.
I altro non è infatti che un richiamo con cui l’appellata sollecita il
pagamento della prima rata mensile e chiede altresì che controparte le fornisca
(finalmente) il prezzo di listino del motoscafo, con l’avvertimento che in caso
mancato ossequio del termine assegnato essa non avrebbe avuto più interesse a
continuare nei 2 contratti di leasing, cioè quello relativo al veicolo
__________ e quello relativo al motoscafo __________, (“besteht für uns kein
Interesse mehr, die beiden Leasingverträge weiterzuführen”), il che sta a
significare che li avrebbe disdetti, siccome -evidentemente- già perfezionati;
il doc. L, a maggior ragione, presuppone l’avvenuto perfezionamento del
contratto, tanto è vero che quest’ultimo, a seguito del mancato ossequio degli
impegni assunti da controparte, a quel momento è stato rescisso (“treten wir von
diesen beiden Geschäften zurück”). Il fatto che l’appellante l’11 novembre 1995
abbia dichiarato che il solo contratto di leasing in vigore fosse quello Nr.
__________, relativo al veicolo __________, non prova nulla e tanto meno che
quello inerente il motoscafo _________ non fosse mai entrato in vigore a causa
del mancato adempimento della condizione posta: anzi, in quello stesso scritto
egli ha espressamente confermato il contrario, cioè che quest’ultimo contratto
è stato rescisso (“hiermit bestätige ich Ihnen nochmals in schriftlicher Form, dass
ich die von Ihnen am 25. Oktober 1995 schriftlich ausgesprochenen Rücktritte von
den Leasingverträgen Nr. __________ und ... an die __________, anerkenne”),
anche se poi ne ha tratto l’erronea conclusione secondo cui quei contratti non
entravano in vigore (“bestätige ich ausdrücklich, dass die v.g. Leasingverträge
nicht in Kraft treten”), mentre era evidente che in quelle circostanze gli
stessi, semplicemente, non erano più in vigore.
- È perciò chiaro -come accertato dal giudice di prime
cure- che il contratto di leasing di cui al doc. 1, regolarmente sottoscritto
dalla __________ e dall’appellante in quanto persona solidalmente responsabile,
non contiene alcuna condizione, segnatamente quella di un eventuale ritiro
delle azioni penali inoltrate nei confronti di quest’ultimo, la tesi contraria
fatta valere dall’appellante non essendo stata né resa verosimile, né tantomeno
provata.
Pacifica
la rescissione del contratto da parte dell’appellante ed il suo diritto di
chiedere la restituzione dell’oggetto del leasing in base alle clausole
contrattuali (art. 15 e 17), è chiaro che l’opposizione al precetto esecutivo
civile che qui ci occupa -come correttamente stabilito dal Pretore- non può
essere ammessa. Infatti con la sottoscrizione del contratto il qui appellante
si è obbligato, come appare dalla clausola 17.1, a riconsegnare subito, alla
fine del contratto, alla società di leasing l’oggetto del leasing; tale impegno
indica l’azione di fare che permette di concretizzare l’obbligo che il
precettante vuole vedere adempiuto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 488,
n. 5).
- Ne discende la reiezione del gravame, del tutto
infondato, atteso che l’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto
la domanda di effetto sospensivo formulata con l’appello.
soccombenza
(art. 148 CPC).La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 31 maggio 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster