Appeal inadmissible against order requesting documents from unemployment fund

12.1996.100Autre juridiction17 juin 1996Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the Pretore's order admitting a request for documents from an unemployment fund was a non-appealable procedural order. Because unemployment funds of trade-union organizations perform public-law functions and are treated as public offices for document requests, the order fell under Art. 215 CPC rather than the rules governing ordinary third parties. The plaintiff's appeal was therefore inadmissible. Appeal costs of CHF 250 and party costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 215 CPC; admissibility of appeal against an order requesting documents from a public office. Requests for production addressed to public authorities or public offices lie within the judge's procedural powers and are to be decided by ordinance, not by decree. Unemployment funds of trade-union organizations, by virtue of their statutory public-law functions under the unemployment insurance legislation, are to be treated as public offices in this context and not as ordinary third parties under Art. 211 CPC. Such an order is therefore not appealable under Art. 95 cpv. 1 CPC (consid. 1). Cost consequences follow the inadmissibility of the appeal (consid. 2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.100

Data decisione, Autorità: 17.06.1996, IICCA

Incarto n. 12.96.00100

Lugano 17 giugno 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA 96.174 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 22 settembre 1995 da


rappr. dall’ avv. __________

contro


rappr. dallo studio legale __________

con la quale l’attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 23’940.- oltre interessi e spese quale indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.

Ed ora sull’appello 23 aprile 1996 dell’attrice nei confronti della decisione del Pretore, in calce al verbale dell’udienza preliminare del 27 marzo 1996, con la quale è stato ammesso il richiamo presso la Cassa disoccupazione __________ di __________ dell’incarto riguardante l’attrice __________;

preso atto delle osservazioni 10 giugno 1996 della parte appellata;

avendo il Pretore concesso effetto sospensivo all’appello,

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’appellante giustifica innanzitutto la proponibilità del proprio appello ritenendo che la decisione del Pretore di richiamare atti e documenti da una Cassa disoccupazione rappresenti un decreto, da emanarsi ai sensi dell’art. 213bis CPC, poiché la Cassa disoccupazione non può essere considerata una pubblica autorità ai sensi dell’art. 215 CPC;

che in effetti il richiamo di documenti da pubbliche autorità o da pubblici uffici rientra nelle più ampie facoltà del giudice, contrariamente all’edizione di documenti dalle parti o da terzi, da realizzarsi attraverso una pronuncia che riveste la forma dell’ordinanza (Rep. 1991, 482; Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, pag. 277), provvedimento nei confronti del quale non è possibile l’appello (art. 95 cpv. 1 CPC);

che la Cassa di disoccupazione di un’organizzazione sindacale (art. 78 LADI), come quella qui richiesta del richiamo documenti, svolge, per espresso mandato di legge (art. 76 LADI), le stesse funzioni di diritto pubblico (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 79/80 n. 15 in fine) demandate alla Cassa di disoccupazione pubblica della quale deve disporre il Cantone (art. 77 LADI);

che la Cassa di disoccupazione del Cantone è, per definizione, un ufficio pubblico ed evidentemente allo stesso modo devono essere considerate le Casse delle organizzazioni percui, nell’ambito di un richiamo di loro documenti in una procedura giudiziaria, non possono essere trattate come terzi qualsiasi ai sensi dell’art. 211 CPC ma invece sottostanno alle disposizioni dell’art. 215 CPC;

che la pronuncia del Pretore, indirizzandosi ad un ufficio pubblico, è così rappresentativa di un’ordinanza inappellabile e di conseguenza l’appello presentato dalla parte attrice risulta irricevibile;

Per i quali motivi

visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 23 aprile 1996 di __________ è irricevibile.

  2. Le spese di Fr. 50.- con una tassa di giustizia di Fr. 200.- (totale Fr. 250.-), già anticipate dalla parte appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.- per ripetibili d’appello.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

appeal admissibilityprocedural orderdocument productionpublic officeunemployment fundcosts