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Numero d'incarto:
12.1995.96
Data decisione, Autorità:
11.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00096
Lugano
11 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 6720 della
Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 30 giugno 1992 da
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in materia di contratto d’assicurazione che il
Pretore, con sentenza 15 settembre 1994, ha integralmente respinto.
Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 4
ottobre 1994, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la
sua petizione e vedersi riconosciuto un credito di Fr. 277’540.- oltre interessi
al 6% a partire dal 19 luglio 1987.
Mentre la controparte, con osservazioni 27 marzo 1995,
chiede che l’appello sia dichiarato nullo per carenze formali rispettivamente
respinto nel merito con riconferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto ed in diritto
- __________ ha sottoscritto con la compagnia d’assicurazioni
__________ un’assicurazione individuale contro gli infortuni a far tempo dal 1
giugno 1982 sino al 28 febbraio 1987. Per quanto qui può interessare la
polizza prevedeva una somma d’assicurazione per invalidità progressiva di Fr.
160’000.- e faceva riferimento alle CGA Edizione 1978 che prevedevano, all’ art.
7.2., i vari gradi d’invalidità in caso di perdita totale anatomica o
funzionale di un organo o di un arto, la riduzione proporzionale del grado
d’invalidità nel caso di perdita parziale, e la riserva che se il tasso
d’invalidità non potesse essere determinato sulla base di quelli predefiniti
esso doveva essere fissato in funzione del pregiudizio fisico permanente,
tenendo conto del grado di incapacità lavorativa e della situazione personale
dell’assicurato (cfr. doc. A e doc. B).
Nel
corso del periodo d’assicurazione __________ ha subito degli infortuni, alle
spalle ed alle braccia, che gli hanno causato in particolare una periartropatia
omero-scapolare bilaterale con conseguente invalidità totale per la quale é al
beneficio di una rendita intera d’invalidità come alla decisione 15 dicembre
1989 del TCAss.
- Con la causa che ci occupa l’attore ha preteso dalla
convenuta, in forza della polizza assicurativa, il pagamento, oltre che di
altre indennità giornaliere, dell’importo di Fr. 360’000.-. Sostiene che la sua
invalidità del 100% gli dà diritto, come alla tabella di cui all’art. 3 delle
CGA, ad un importo pari al 225% della somma assicurata.
La
convenuta invece, sulla base di referti medici, ritiene che l’invalidità medico-teorica
dell’assicurato sia pari al 50% del valore del braccio destro ed al 10% di quello
sinistro con la conseguenza che, riportando le CGA un tasso d’invalidità per la
perdita totale di un braccio del 70%, il grado di invalidità da riconoscersi
corrisponde al 42% con obbligo di versamento di un importo pari al 59% della
somma d’assicurazione. Gli importi riconosciuti in causa sono anche stati
versati.
-
Il Pretore, confortato anche dal parere medico-peritale
fatto allestire in corso di causa, ha fatto propria la tesi della parte
convenuta per quanto riguarda il sistema di determinazione dell’invalidità e il
grado della stessa da riconoscersi all’assicurato. Ha così respinto la domanda
dell’attore che era stata mantenuta per la differenza tra quella iniziale ed il
pagamento effettuato, in corso di causa, dalla convenuta.
-
Con l’appello l’attore ripropone le sue considerazioni
in forza delle quali la sua accertata totale incapacità dovrebbe permettergli
di essere considerato invalido al 100% e quindi di percepire la somma
d’assicurazione così come richiesta. Critica le affermazioni del perito e
chiede l’allestimento di una nuova perizia.
Con
le osservazioni la controparte chiede la reiezione dell’appello sia in ordine
che nel merito.
- L’appello é stato presentato, nel termine di 20 giorni
dalla notifica della sentenza, ad un’autorità sbagliata: il ricorrente ha
infatti indirizzato il suo gravame al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Quest’ultimo lo ha ritornato alla cancelleria della Pretura di Locarno-Campagna
che l’ha poi fatto proseguire alla scrivente competente Camera d’appello. Per l’art.
126 cpv. 2 CPC il termine per l’appello é comunque rispettato.
È
vero, come afferma la parte convenuta ed appellata, che il ricorso non adempie
ai requisiti di forma voluti dall’art. 309 CPC ma allo stesso non può essere
applicata la sanzione della nullità poiché appare chiara la volontà di
impugnare la sentenza di primo grado e per quali motivi con indicazione anche
della domanda che si vuole vedere sostituire al dispositivo pronunciato dal
Pretore.
- L’appellante insiste nel ritenere che nel suo caso non
si può far capo alla valutazione medico-teorica dell’invalidità ma si deve
invece prendere atto dell’invalidità totale accertata e di conseguenza,
applicando la riserva prevista nelle CGA al punto 7.2. in fine, riconoscergli
il grado d’invalidità del 100% che gli dà diritto al 225% della somma
assicurata. Fa ampio riferimento alle conclusioni della sentenza del TCAss ed
alla LAINF nella quale, come afferma a pag. 5 dell’appello, per principio la
valutazione medico-teorica dell’invalidità non é determinante per la fissazione
della rendita.
6.1. L’appellante non vuol capire che la sua invalidità
totale, che nessuno vuol misconoscere e men che meno il Pretore od il perito
giudiziario, é tale in funzione dell’assicurazione infortuni obbligatoria. La
valutazione dell’invalidità, nell’ambito dell’assicurazione infortuni privata,
comporta altre e diverse condizioni e situazioni chiaramente definite da
dottrina e giurisprudenza.
In
particolare quando le parti convengono all’atto della firma del contratto
d’assicurazione le indennità spettanti all’assicurato in caso di perdita totale
o parziale di uno degli organi o degli arti del corpo, il calcolo delle
indennità avviene in modo astratto, sulla scorta della valutazione medico-teorica
relativa alla funzionalità dell’arto senza considerare l’influenza che la
perdita (parziale o totale) dell’arto o dell’organo o della sua funzionalità
potrebbe avere, dal profilo economico, sull’attività lavorativa svolta
dall’infortunato (Rep. 1979, 329; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,
1995, pag. 488). Ne segue, per fare un esempio pratico, che se __________
avesse perso anatomicamente, a seguito d’infortunio, un braccio la sua
invalidità, in funzione della professione di falegname, sarebbe senz’altro
totale ma il grado dell’invalidità riferito all’assicurazione sottoscritta
rappresenterebbe unicamente il 70% come ai tassi riportati nelle CGA ed
espressamente pattuiti tra le parti.
6.2. L’appellante richiama anche l’applicabilità della
riserva di cui all’art. 7.2. CGA in fine che recita: “Se il tasso di invalidità
non può essere determinato sulla base di quanto precede, esso viene fissato in
funzione del pregiudizio fisico o mentale permanente, tenendo conto del grado
di incapacità lavorativa e della situazione personale dell’assicurato”. Ma
questa disposizione può essere presa in considerazione solo quando il
pregiudizio subito dal corpo a seguito di un infortunio non é previsto e
compreso nell’elencazione che appare al punto 7.2. a) delle CGA (Sentenze
dei tribunali civili svizzeri nelle contestazioni di diritto privato in materia
di assicurazione, XV raccolta, No 96 pag. 518). Ora le menomazioni al
braccio rientrano nell’elencazione ed il ricorrente, su questo punto, non
adduce - né mai lo ha fatto in prima istanza - che il suo infortunio comporta
perdita funzionale di altri arti diversi dalle braccia e non compresi nella
lista delle CGA. Del resto anche il tenore della riserva non modifica la
nozione di invalidità che corrisponde sempre ad una incapacità al lavoro
astratta indipendente dalla professione dell’assicurato (Sentenze...,
op. cit., No 96 pag. 510).
-
La perizia giudiziaria ha accertato il grado di
invalidità nella misura che già il medico dell’assicurazione aveva individuato.
Il Pretore ha ripreso queste conclusioni per giungere alla decisione che quanto
pagato dall’assicurazione corrispondeva a quanto l’attore poteva legittimamente
pretendere sulla base del contratto d’assicurazione. Le critiche
dell’appellante nei confronti della perizia sono tutte incentrate sull’errato
presupposto di base che all’invalidità lavorativa totale deve necessariamente
corrispondere un pari tasso di invalidità funzionale nell’ambito
dell’assicurazione infortuni privata. Come visto ciò non é il caso. Inoltre il
perito ha risposto a tutte le domande postegli in modo sicuramente sufficiente
e non discordante per cui la designazione di un nuovo perito non si giustifica
(art. 252 cpv. 5 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 252 n. 2 e 4). Ed
ancora la domanda dell’appellante é tardiva poiché una siffatta richiesta deve
essere immediata, avanti al Pretore dopo la consegna della perizia o del suo
eventuale complemento, per esigenze di buona fede processuale (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 322 n. 2; Rep. 1991, 485).
-
L’appellante si duole anche della misura
dell’attribuzione delle ripetibili - Fr. 14’000.- a favore della parte
convenuta - così come stabilita dal Pretore. Tenuto del conto del solo valore
litigioso di ca Fr. 277’000.- e delle percentuali previste dalla TOA (dal 5%
all’8%) l’indennità ripetibile é senz’altro corretta.
Tasse,
spese e ripetibili di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante.
- Questa decisione non può chiudersi senza biasimare
l’appellante per le espressioni offensive e di scherno, immotivate, rivolte
all’indirizzo del Pretore e del perito giudiziario. Se si possono comprendere
la sua delusione per l’esito del procedimento ed il fatto che non riesca a
capacitarsi della diversità di impostazione giuridica nelle conseguenze di
un’assicurazione sociale rispetto a quella privata non é però ammissibile un
comportamento grossolanamente contrario alle più elementari norme di educazione
e convenienza. Al proposito, rinunciando più per opportunità che per altro motivo
ad infliggere all’appellante l’ammenda di cui all’art. 68 cpv. 3 CPC, lo stesso
viene qui formalmente biasimato.
Per i
quali motivi
visti,
per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia
-
L’appello 4 ottobre 1994 __________ é respinto.
-
Gli oneri della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia Fr. 1’000.-
b) spese Fr.
30.-
Totale Fr. 1’030.-
sono
a carico dell’appellante il quale rifonderà alla
Compagnia
d’assicurazione __________ l’importo di Fr.
2’800.-
per ripetibili d’appello.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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