AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.90
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00090
Lugano
21 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.279 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 16 dicembre 1992 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 13’200.-- oltre interessi in conseguenza del
contratto di assicurazione;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 gennaio 1995 ha
accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del
22 febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 3 aprile 1995
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. L’attrice, all’epoca titolare di una lavanderia
chimica, il 27 marzo 1991 ha stipulato con la convenuta un contratto di
assicurazione collettiva contro la malattia per sé e i dipendenti dell’azienda,
contratto sostitutivo di quello precedente del 4 giugno 1987 e avente validità
dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1991 (doc. A).
B. L’attrice sostiene di essersi ammalata, e di essere
incapace al lavoro, dal 26 novembre 1990.
Da
quella data decorrerebbe il suo diritto alle indennità giornaliere, diritto che
la convenuta, stante il regolare pagamento dei premi per mezzo di parziale
compensazione con le prestazioni assicurative a lei dovute, avrebbe
immotivatamente soppresso a far tempo dal 7 giugno 1992 adducendo di essere
receduta dal contratto per la mora dell’attrice nel pagamento del premio.
Dovendosi
invece ammettere l’obbligo della convenuta al versamento delle indennità fino
al 720° giorno di malattia, ovvero fino al 18 novembre 1992, essa sarebbe
debitrice dell’attrice di indennità giornaliere per complessivi fr. 13’200.--
oltre interessi, importo oggetto della presente causa.
C. Nella risposta del 19 febbraio 1993 la convenuta si è
opposta alla petizione.
L’attrice
sarebbe sempre stata in ritardo nel pagamento dei premi, ragione per cui, dopo
l’infruttuosa diffida del 20 agosto 1991, con scritto del 27 febbraio 1992 -non
ritirato dall’attrice- l’assicuratrice avrebbe dichiarato di annullare il
contratto con effetto immediato.
Il
diritto dell’attrice alle indennità sarebbe perciò cessato 100 giorni dopo la
fine del contratto, cioè il 5 giugno 1992.
Dopo
compensazione con i premi dovuti dall’attrice per le varie polizze da lei
stipulate, la convenuta risulterebbe averle già versato quanto di sua
spettanza.
D. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi
e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che
la convenuta non avrebbe dimostrato di avere inviato all’attrice la diffida per
il pagamento dei premi arretrati ai sensi della LCA, così che il contratto non
si potrebbe considerare validamente rescisso.
Ne
conseguirebbe l’obbligo della convenuta al pagamento delle rimanenti indennità
giornaliere, con il che sarebbe da accogliere la petizione.
F. Con
tempestivo gravame datato 22 febbraio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
La
stessa attrice non avrebbe mai contestato di aver ricevuto la diffida del 20
agosto 1991, di modo che si tratterebbe di un fatto proceduralmente acquisito
in conseguenza dell’ammissione dell’attrice, fatto che perciò il Pretore non
avrebbe potuto considerare siccome non provato.
Dovendosi
ammettere in base all’art. 21 LCA che il silenzio dell’assicuratrice nei due
mesi successivi comportava la rinuncia al contratto, non sarebbe nemmeno
decisiva la questione a sapere se l’attrice ha o meno ricevuto la disdetta del
27 febbraio 1992, essendo gli effetti del contratto terminati già per il 5 novembre
1991.
G. Nelle osservazioni del 3 aprile 1995 l’attrice ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- Secondo l’art. 20 LCA in caso di mora dell’assicurato
nel pagamento del premio, l’assicuratore lo può diffidare ad effettuare il
pagamento entro il termine di 14 giorni dall’invio della diffida, ritenuto che
se la stessa rimane senza effetto, l’obbligazione contratta dall’assicuratore è
sospesa a far tempo dalla scadenza del termine di diffida.
L’art.
21 LCA prevede invece che se l’assicuratore non richiede il premio arretrato
entro due mesi dalla scadenza del predetto termine di diffida, si presume che
egli sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al premio arretrato,
ritenuto però che se egli ha richiesto o accettato più tardi il premio la sua
responsabilità rinasce dal momento del pagamento.
Queste
norme non costituiscono diritto imperativo (Roelli, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Versicherungsvertrag, 2. edizione, vol. 1, pag. 355), di modo che alla
fattispecie -per quanto rilevante- torna applicabile anche quanto previsto all’art.
6.03 delle CGA, norma con cui l’assicuratrice ha dichiarato di rinunciare ad
applicare le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi dello
stipulante (tra i quali è esplicitamente menzionato quello al puntuale
pagamento del premio) “qualora le circostanze provino che la violazione non è
imputabile a sua colpa”.
- Per risolvere opportunamente il contenzioso occorre
dapprima ricostruire gli avvenimenti relativi al contratto in esame.
2.1 Detto contratto ha preso inizio il 1° ottobre 1990 e
avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 1991 (doc. A, doc. 3) .
L’attrice
si è con ciò impegnata al pagamento di un premio annuo di complessivi fr.
1’540.-- in rate trimestrali di fr. 385.--, scadenti il primo giorno dei mesi
di gennaio, aprile, luglio e ottobre (doc. O; doc. 3, pag. 2 e 3).
2.2 Dal conteggio allestito dalla convenuta il 2 aprile
1991 (doc. O e doc. 3, pag. 3) risulta che l’attrice a quel momento aveva
effettuato per il contratto in questione versamenti per complessivi fr.
1’848.-- (cfr. la dicitura “premio pagato fr. 1’848.--” sul conteggio in
questione) .
Secondo
la convenuta, l’attrice risultava così aver pagato il premio fino al 30 giugno
1991, il che lasciava un residuo attivo in suo favore (“da versarvi”) di fr.
693.--.
2.3 La convenuta sostiene di aver inviato all’attrice una
diffida ex art. 20 LCA in data 20 agosto 1991 (doc. 11 e 12), diffida che,
stante l’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio fino al 30 giugno
(cfr. considerando 2.2), non poteva a quel momento riguardare che il premio
trimestrale di fr. 385.-- dovuto per il trimestre luglio 1991-settembre 1991
(cfr. in effetti la tabella riassuntiva a pag. 2 della risposta di causa).
2.4 Il 24 ottobre 1991 la convenuta ha dichiarato di
utilizzare il saldo in favore dell’attrice di fr. 693.-- di cui al conteggio
doc. O per pagare premi scoperti riguardanti altre due polizze da lei stipulate
(doc. P).
- La valutazione di questi fatti consente di confermare
il giudizio del Pretore: a prescindere dalla questione a sapere se la convenuta
il 20 agosto 1991 abbia o meno inviato all’attrice una diffida ex art. 20 LCA,
non si può ammettere che in quel momento esistessero gli estremi per inviarle
tale diffida, dovendo piuttosto essere ritenuto che l’attrice in buona fede
poteva considerare avvenuto il pagamento del premio anche per il periodo per il
quale è stata addotta la sua mora.
Questo
perché, come si è visto, in data 2 aprile 1991 la convenuta ha attestato la
ricezione di premi per complessivi fr. 1’848.-- per la polizza di cui trattasi
(doc. O e doc. 3, pag. 3), con il che, tolto quanto dovuto fino al 30 giugno
1991, rimaneva un saldo attivo di fr. 693.--, importo che -non avendo la
convenuta provveduto alla prospettata restituzione- negli intendimenti delle
parti restava a quel momento attribuito a quella polizza (art. 86 cpv. 2 CO) ed
era ampiamente sufficiente a far fronte al pagamento del premio anche per il
trimestre per cui è stata addotta la mora dell’assicurata.
Proprio
perché il maggior pagamento dell’attrice era da considerare attinente alla
polizza di assicurazione malattia collettiva, risulta illegittima la successiva
decisione 24 ottobre 1991 della convenuta di destinare ad altre polizze il
saldo attivo di fr. 693.-- (doc. P). Inoltre, già solo il principio della buona
fede imponeva alla convenuta di eruire la sicura volontà dell’attrice di
attribuire il saldo in suo favore alla polizza per la quale essa percepiva
prestazioni e che comunque era prioritaria sulle altre per il suo scopo sociale
e perché assicurava anche terze persone, e che di conseguenza essa
prioritariamente desiderava mantenere (analogo: II CCA 1° settembre 1993
in re B. SA/M. SA), così che invece di inviare all’attrice la pretesa diffida
del 20 agosto 1991 e la successiva decisione del 24 ottobre 1991 sull’utilizzo
del saldo di fr. 693.--, la convenuta avrebbe semmai dovuto comunicarle
l’avvenuta utilizzazione di quell’importo a valere quale pagamento del premio
per il trimestre in corso.
Del
resto, nulla permette di escludere che se la convenuta, come da lei dichiarato,
avesse versato all’attrice il saldo a lei attribuito, essa, pur se in
difficoltà finanziarie, vi avrebbe pagato il premio per il trimestre in
questione.
- Nulla modifica a questa situazione l’obiezione della
convenuta secondo cui l’asserito credito di fr. 693.-- non sarebbe esistito
(duplica, punto 3, pag. 2).
Anche
se così fosse, si tratterebbe di errore contabile commesso dalla convenuta
stessa, con il che la mora dell’attrice -che in buona fede poteva confidare
nell’esistenza del suo credito- non risulterebbe dovuta a sua colpa, ragione
per cui la convenuta non avrebbe potuto comunque invocarla allo scopo di
rescindere il contratto in conseguenza della rinuncia di cui all’art. 6.03
delle CGA (cfr. consid. 1).
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster