Restitution of time limit despite spouse’s delay and illness

12.1995.82Autre juridiction10 mai 1995Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The defendant appealed against the refusal of restitution of the deadline for filing his answer. He argued that his own illness and his wife’s absence abroad, while managing his affairs, prevented timely action. The appellate chamber held that restitution under Article 137 CPC is exceptional but was justified here because the impediment was objective and not due to negligence sufficient to bar relief. The court also rejected the plaintiff’s argument that the request was late, finding no proof that the defendant knew the grace-period notice in time. The appeal was allowed, the restitution request granted, the answer declared timely, and costs were imposed on the plaintiff.

Regeste Omnilex

Art. 137 CPC; restitution of time limits requires an objective impediment independent of the party’s will and not attributable to intentional omission or negligence. Where the circumstances show that the party, or the person managing the affair, could not reasonably be expected to act, restitution may be granted even if the first-instance court considered alternative diligence possible (consid. 1-4). The court must examine timeliness of the restitution request ex officio, but mere discovery of an undelivered registered-mail notice does not by itself establish actual knowledge of the missed deadline (consid. 5). Costs follow the outcome under Art. 148 CPC.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.82

Data decisione, Autorità: 10.05.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00082

Lugano 10 maggio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1243 della Pretura Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 13 novembre 1991 da

__________ rappr. dallo studio legale __________

contro


con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi a titolo di prezzo di vendita;

E ora sulla domanda 27 aprile 1992 del convenuto, con la quale ha chiesto la restituzione in intero del termine per presentare l’allegato di risposta alla petizione;

Domanda alla quale l’attrice si è opposta e che il Pretore con decreto 2 febbraio 1995 ha respinto;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 26 febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda;

Mentre l’attrice con osservazioni del 30 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello

tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Con petizione 13 novembre 1991 l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi quale prezzo per la fornitura di una cucina componibile.

Il 6 dicembre 1991 __________ i, moglie del convenuto, ha chiesto una proroga di 60 giorni del termine per la presentazione della risposta adducendo l’assenza all’estero del convenuto per motivi professionali.

Con lettera 9 dicembre 1991 alla signora __________ il Pretore ha concesso una proroga di 30 giorni, ha reso attenta la parte della sospensione del termine in conseguenza delle ferie giudiziarie di __________ e ha consigliato il ricorso ad un patrocinatore.

B. Avendo il convenuto omesso di presentare la risposta, il 6 marzo 1992, facendo seguito alla richiesta 4 marzo 1992 dell’attrice, il Pretore ha assegnato al convenuto il termine di grazia di cui all’art. 169 CPC.

L’invio raccomandato non è stato ritirato.

La risposta di causa è stata inoltrata solo il 7 aprile 1992, ed è stata eccepita di tardività nella replica del 17 aprile 1992 dell’attrice.

C. Il 27 aprile 1992 il convenuto ha presentato istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini ai sensi dell’art. 137 CPC.

Egli da circa due anni lavorerebbe a __________ e rientrerebbe perciò solo di raro in Svizzera, dove vivrebbe invece sua moglie, da lui incaricata del disbrigo degli affari correnti.

All’inizio di febbraio 1992 il convenuto si sarebbe ammalato e sarebbe stato ricoverato in ospedale. La moglie lo avrebbe raggiunto il 15 febbraio e si sarebbe a sua volta trattenuta a __________ fino al 3 aprile.

Ciò avrebbe giustificato il mancato ritiro dell’assegnazione del termine di grazia, così che il convenuto avrebbe appreso della circostanza solo dalla replica dell’attrice, il 22 aprile 1992.

Dovendosi ammettere che il convenuto è stato senza sua colpa impossibilitato a presentare tempestivamente l’allegato di risposta, si giustificherebbe l’accoglimento della sua richiesta di restituzione in intero.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha osservato che la moglie del convenuto era da tempo al corrente dell’esistenza della causa, e già nel dicembre del 1991 era stata invitata ad interpellare un legale, così che il mancato rispetto del termine di grazia sarebbe in definitiva da addebitare unicamente a sua negligenza, la quale dovrebbe ricadere sul convenuto.

Da ciò la reiezione della domanda.

E. Con tempestivo gravame con richiesta di effetto sospensivo datato 16 febbraio 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la domanda di restituzione in intero.

La decisione del Pretore sarebbe eccessivamente rigorosa, atteso che il convenuto non avrebbe potuto prendere conoscenza dell’assegnazione del termine di grazia per un motivo grave ed inderogabile.

Il Pretore, inoltre, prima di assegnargli il termine di grazia avrebbe dovuto diffidare il convenuto a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPC.

F. Il Pretore il 17 febbraio 1995 ha conferito effetto sospensivo al gravame.

G. Nelle osservazioni del 30 marzo 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. La restituzione in intero contro il lasso dei termini costituisce un rimedio di natura eccezionale, giustificato solo dal verificarsi di un impedimento indipendente dalla volontà della parte o del suo patrocinatore, ossia un motivo reale ed oggettivo, estraneo ad ogni omissione intenzionale o negligenza (art. 137 CPC; II CCA 8 marzo 1993 in re J./D.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137, n. 7 e 8).

  2. Nel caso di specie, l’asserito impedimento è costituito dall’improvvisa malattia del convenuto e dalla partenza per l’Africa della di lui moglie, da lui incaricata di curarne gli interessi in Svizzera, allo scopo di raggiungerlo e di assisterlo durante la sua degenza in ospedale.

Il Pretore nel giudizio impugnato ha ammesso la gravità dell’impedimento, ed è a torto che l’attrice ne censura l’apprezzamento (osservazioni, punto 8d, pag. 6) dal momento che essa ravvede l’impedimento nella sola malattia del convenuto, e non nell’insieme di circostanze costituito dalla malattia del convenuto e dall’assenza dalla Svizzera di entrambi i coniugi.

  1. Pur ammettendo l’esistenza dell’impedimento, il Pretore ha respinto l’istanza in quanto la moglie del convenuto sarebbe stata negligente, omettendo di rivolgersi ad un legale per la tutela degli interessi del marito dopo essere esplicitamente stata consigliata in tal senso già nel dicembre del 1991.

Si tratta di una motivazione che può essere messa in discussione.

In effetti, se il Pretore avesse impartito tale consiglio perché riteneva la parte incapace di trattare da sola la causa, si deve ritenere che egli prima di assegnare il termine di grazia avrebbe dovuto diffidare la parte a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPC, atteso che non era in concreto da ammettere la sua intenzione di disinteressarsene, viste le premure volte ad ottenere la proroga del termine di risposta (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137, n. 11).

Se per contro il consiglio fosse stato motivato dall’assenza all’estero della parte, sarebbe difendibile il rimprovero di negligenza, posto però che anche in tal caso si dovrebbe considerare che da un lato la moglie non poteva rappresentare il marito nella richiesta di proroga del termine di risposta (art. 64 cpv. 1 CPC), e che, dall'altro, il Pretore non poteva rivolgersi direttamente a lei invece che al convenuto (cfr. l’intestazione dello scritto 9 dicembre 1991).

  1. L’esame della predetta lettera del Pretore alla moglie del convenuto non permette di chiarire la situazione in maniera inequivocabile: dalla formulazione adottata (“...considerata anche l’assenza di suo marito all’estero...”) sembra di poter dedurre che l’invito a rivolgersi ad un patrocinatore non era motivato unicamente dall’assenza del convenuto dalla Svizzera, ma al contrario era dettato da altre non espresse motivazioni, e non è fuori luogo ritenere che una di esse fosse proprio il dubbio che la parte, oltretutto assente, non fosse da sola in grado di far valere adeguatamente le proprie ragioni.

In simili circostanze, avuto riguardo della natura e della portata del diritto di essere sentiti, può essere ammessa la tesi del convenuto secondo cui la decisione pretorile è stata eccessivamente rigorosa.

Comunque va ricordato che il termine inosservato è quello di grazia per la presentazione della risposta, assegnato alla parte convenuta il 6 marzo 1992: a nulla può giovare il rimprovero del Pretore a quest'ultima di non essersi organizzata adeguatamente in tal senso, visto come la petizione le fosse nota fino dal 14 novembre pecedente. Infatti, il motivo dell'assenza dei conuigi __________ dal loro domicilio ticinese non lascia supporre una simile diligenza, così come i documenti dell'incarto non sono in grado di verificare che la parte convenuta abbia preso atto dell'assegnazione del termine prima di aver letto l'allegato di replica.

  1. L’attrice nelle osservazioni all’appello (pag. 4) eccepisce per la prima volta la tardività della domanda di restituzione in intero, osservando che la moglie del convenuto già il 4 aprile 1992, al suo rientro in Ticino, avrebbe trovato l’avviso di ritiro della raccomandata con cui al convenuto era stato assegnato il termine di grazia.

Il rilievo è infondato.

Benché l’eventuale tardività della domanda di restituzione in intero debba essere rilevata d’ufficio (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 139, n. 3), non può essere ammesso che dal solo rinvenimento di un avviso di ritiro di una raccomandata proveniente dalla Pretura il convenuto dovesse inferire che gli era stato assegnato il termine di grazia per la presentazione della risposta e che lo stesso era oramai scaduto.

Non dovendosi ritenere che il convenuto ha effettivamente saputo dell’avvenuta assegnazione del termine di grazia prima di leggere la replica dell’attrice, l’istanza del 27 aprile 1992 può essere considerata tempestiva.

Si giustifica perciò la riforma del decreto impugnato nel senso di accogliere la domanda di restituzione in intero e di considerare tempestiva la risposta del 7 aprile 1992.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice, che in entrambe le sedi si è immotivatamente opposta alla domanda del convenuto.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 16 febbraio 1995 di __________ è accolto.

Il decreto 2 febbraio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:

  1. La domanda di restituzione in intero del 27 aprile 1992 è accolta, e di conseguenza la risposta di causa del 7 aprile 1992 è dichiarata tempestiva.

  2. La tassa del presente giudizio in fr. 250.-- e le spese sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 350.-- per ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 280.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 300.--

già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 300.-- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

restoration of time limitexcusable impedimentnegligenceservice of noticetimelinesscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the missed deadline for filing the answer should be restored in full under Article 137 CPC

Solution extraite

Yes. The combined circumstances of the defendant’s illness and both spouses’ absence abroad constituted an excusable impediment, and the delay could not be attributed to intentional conduct or negligence sufficient to bar restitution.

Motifs extraits

Restitution is an exceptional remedy, but the court found the impediment objective and independent of the party’s will. The first-instance court’s criticism of the wife’s alleged negligence was not decisive, because the notice and advice to retain counsel did not clearly show that the defendant could safely be charged with a failure to act.

Question juridique clé

Whether the restitution request was time-barred because the defendant should have known earlier about the grace-period notice

Solution extraite

No. Finding an uncollected registered-mail slip did not necessarily allow the defendant to infer that a grace period had been set and expired.

Motifs extraits

The court held that actual knowledge of the grace-period order had not been proven before the plaintiff’s reply was read, so the request filed on 27 April 1992 was timely.

Question juridique clé

Allocation of court fees and party costs

Solution extraite

Costs follow the losing party; the plaintiff had unjustifiably opposed the request at both instances.

Motifs extraits

Since the defendant succeeded on appeal, the plaintiff had to bear the justice fee, expenses, and indemnities in both courts.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.