AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.66
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00066
Lugano
23 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc.n. 69/1989 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
promossa con petizione 13 luglio 1989 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 36’656.70 oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatore;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 9 gennaio 1995 ha
accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del
31 gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 16 marzo 1995
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta nel settembre del 1988 ha appaltato
all’attore l’allestimento di 2’500 esemplari di un catalogo consistente in
fotografie di gioielli di sua produzione, nonché di altri stampati
pubblicitari.
Dal
mancato pagamento della mercede dell’attore, quantificata in fr. 36’656.70,
prende avvio la presente causa.
B. Nella risposta del 16 ottobre 1989 la convenuta si è
opposta alla petizione.
L’attore
avrebbe fornito, oltretutto in ritardo sul termine pattuito, un’opera
gravemente difettosa. L’inadempienza dell’attore avrebbe causato alla convenuta
un pregiudizio quantificabile in fr. 13’185.50, somma da opporre in
compensazione alla pretesa dell’attore nell’eventualità che essa dovesse essere
ammessa.
C. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi
e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato, ritenuta l’applicabilità
del diritto svizzero in materia di contratto di appalto, il Pretore ha rilevato
che la convenuta avrebbe dimostrato le carenze qualitative del catalogo
sottoposto al perito, ma non anche che i difetti riguarderebbero l’intera
partita di 2’500 cataloghi.
Da
ciò l’accoglimento della petizione in conseguenza della mancanza della prova
dell’esistenza dei difetti, senza più necessità di esaminare le questioni della
tempestività della loro notifica, e dell’esistenza del pregiudizio lamentato
dalla convenuta.
E. Con tempestivo gravame datato 31 gennaio 1995 la
convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere
la petizione.
Essa
avrebbe chiaramente dichiarato di contestare siccome difettosa tutta la
fornitura dell’attore, e non solo uno oppure alcuni cataloghi.
I
difetti identificati dal perito sarebbero inoltre oggetto di riproduzione
meccanica durante la tiratura degli stampati, così che ci si dovrebbe
lecitamente attendere la loro presenza su tutti gli esemplari prodotti.
La
convenuta ammetterebbe per il resto di aver potuto fruire della prestazione
dell’attore nella misura di lire 6’850’000, ma a tale suo debito essa potrebbe
con successo opporre in compensazione la propria contropretesa relativa ai
danni conseguenti all’inadempienza dell’attore, così che in definitiva nulla
gli sarebbe dovuto.
F. Nelle osservazioni del 16 marzo 1995 l’attore ha
chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
-
A questo stadio della causa sono pacifici
l’applicabilità alla fattispecie del diritto svizzero, come pure l’esistenza
tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.
-
Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna
dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli
affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti
all’appaltatore.
La
mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di
difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che
l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO).
Si
ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art.
368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai
difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag,
3. edizione, Zurigo, 1985, n. 1557).
Ove
i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano
stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti
stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve
in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e
come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente
l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo
nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF
6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II CCA 25 marzo 1994
in re E. SA e llcc./B. dello S.).
- Dalla documentazione in atti risulta che 118 esemplari
del catalogo in questione sono stati sdoganati il 2 dicembre 1988 (doc. I), e
altri 750 esemplari lo sono stati il 9 dicembre 1988 (doc. H), dal che è lecito
ritenere che essi siano stati consegnati alla convenuta in quei giorni, o al limite
il giorno successivo a quello di sdoganamento.
Agli
atti non vi è però alcuna notifica di difetto precedente quella del 26 gennaio
1989 (doc. E), la quale, pur ritenuta la relativa difficoltà della verifica di
una partita di quasi 900 esemplari, -da effettuare con delle cosiddette “Stichproben”
(Gautschi, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 367 CO; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, n. 12 ad art. 367 CO)- è senza dubbio tardiva, specie se si considera che
a mente della stessa convenuta si trattava di articoli destinati ad essere
recapitati alla clientela ancora prima delle festività natalizie.
Alla
tardività della notifica del 26 gennaio 1989 non può porre rimedio il fatto che
essa fa riferimento a ragioni di cui l’attore sarebbe già a conoscenza, così da
sottintendere l’esistenza di altre, precedenti notifiche di difetti, visto che
lo scritto in questione non può evidentemente fornire la prova dell’asserita
precedente notifica, essendo per rispetto alla stessa una semplice affermazione
di parte, e non risultando nelle tavole processuali altre migliori evidenze
della sua reale effettuazione da parte della convenuta (in senso contrario:
deposizione __________.
- Dalla tardività della notifica dei difetti del 26
gennaio 1989 deriva, così come esposto al considerando 2, la perenzione di
tutti i diritti della committente, compreso quello di vedersi risarcire il
danno che essa asserisce aver subito.
Quale
prima conseguenza, è perciò del tutto pacifico l’obbligo della convenuta al
pagamento di quanto le è stato effettivamente consegnato.
- E’ invece più complessa la situazione al riguardo dei
rimanenti esemplari del catalogo, circa 1’600, di cui la convenuta ha rifiutato
la consegna.
5.1 Una prima soluzione, confortata dal tenore
dell’ordinazione, sarebbe quella di considerarli come facenti parte di un’unica
opera, così da giungere a considerare che la tardività della notifica dei
difetti del 26 gennaio 1989 ha comportato la perenzione dei diritti del
committente anche in ordine agli altri 1’600 cataloghi limitatamente a quei
difetti che la committente, come nel caso di quelli lamentati, poteva
attendersi di trovare riprodotti in ogni parte dell’opera, con la conseguenza
di dover obbligare la convenuta all’integrale pagamento.
5.2 Se invece si volesse ritenere che ogni singola
consegna di esemplari del catalogo costituiva una parte di opera a sé stante,
si dovrebbe ammettere che per ogni singola parte di opera consegnata esisteva
l’obbligo del committente alla sua verifica e alla tempestiva notifica dei difetti
(Gauch, opera citata, n. 1801).
Da
questa impostazione deriverebbe che la convenuta ha comunque perso ogni diritto
in relazione alla prima fornitura.
Quo
alla fornitura non ritirata, pur non potendosi ritenere in senso stretto
tardiva la notifica avvenuta, perché non riferita quella fornitura, ci si deve
comunque chiedere se proprio per la tesi addotta dalla convenuta, secondo cui i
difetti del catalogo esaminato e proveniente dalla prima fornitura erano
destinati ad essere riprodotti in ogni successiva copia del catalogo, non debba
essere sanzionato dal profilo della buona fede il passivo comportamento della
committente.
La
risposta deve essere affermativa.
Non
può infatti essere disatteso che l’omessa tempestiva verifica della prima spedizione
da parte della convenuta è per sua stessa ammissione, secondo le sue tesi, in
precisa relazione con gli asseriti difetti delle altre copie del catalogo.
In
altri termini, se la convenuta avesse puntualmente segnalato gli asseriti
difetti della prima spedizione, l’attrice avrebbe potuto facilmente porvi
rimedio. Al contrario, ne deve conseguire che dal silenzio della convenuta al
riguardo della prima fornitura, l’attrice poteva in buona fede dedurre la bontà
del proprio operato (così esplicitamente l’art. 370 cpv. 2 CO) e perseverare
nella produzione senza necessità di apportare modifiche alla propria opera.
5.3 Né alla convenuta può giovare quanto previsto dall’art.
366 cpv. 2 CO, ritenuto che essa ha da una parte negligentemente omesso di
prendere atto -per quanto ciò sia vero- che la seconda fornitura di cataloghi
sarebbe stata difettosa, e che di conseguenza essa non ha assegnato alcun
termine all’attore affinché egli rimediasse ai paventati difetti.
5.4 Va inoltre comunque considerato che è a torto che la
convenuta ha rifiutato la consegna dell’ultima partita di cataloghi.
Questo
perché essa non ha mai affermato che gli stessi fossero difettosi al punto di
essere per lei inservibili ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CO, e che si
verificasse perciò l’unico caso di legge che consente la ricusa dell’opera.
Al
contrario, essa nel suo scritto di notifica dei difetti ha formulato la
proposta di pagamento di una mercede ridotta, ammettendo perciò implicitamente
la possibilità oggettiva e l’intenzione di accettare l’opera difettosa.
Il
fatto che la convenuta abbia impedito la consegna dell’opera non osta
evidentemente all’esigibilità della mercede dell’attore, la quale deve perciò
essere ammessa come se la consegna avesse regolarmente avuto luogo.
5.5 Infine, sia pure a titolo meramente abbondanziale, va
in ogni caso rilevato che nessuno è realmente in grado di affermare se e in
quale misura le copie non ritirate del catalogo siano realmente difettose, non
essendo le stesse state sottoposte ad alcun tipo di esame, fosse anche limitato
a pochi esemplari, da parte della convenuta o del perito giudiziario, con il
che la motivazione addotta dal Pretore non risulta in proposito destituita di
fondamento.
-
Non avverandosi una situazione di violazione di
obblighi contrattuali da parte dell’attore, non vi è necessità di esaminare più
da vicino la pretesa risarcitoria della convenuta.
-
Se ne deve concludere per l’obbligo della convenuta al
pagamento di tutta la mercede pattuita contrattualmente.
Il
credito dell’attore consiste in complessive lire 30’450’000, di cui lire
29’500’000 per 2’500 cataloghi a lire 11’800 l’uno, e lire 950’000 per l’altro
materiale di propaganda (doc. D; petizione, punto 2, pag. 3).
Pur
valendo ai fini esecutivi il tasso di conversione dell’epoca della domanda di
esecuzione (II CCA 9 luglio 1991 in re C./C.), la convenuta conserva in
ogni caso il diritto di estinguere il proprio debito mediante il pagamento in
valuta estera (art. 84 cpv. 1 CO; II CCA 13 febbraio 1995 C. srl/L. SA,
18 marzo 1994 in re C. snc/S. SA).
Ne
consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
-
L’appello
31 gennaio 1995 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attore fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
- Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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