AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.65
Data decisione, Autorità:
02.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00065
Lugano
2 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile inc. n. 6255 della Pretura Locarno-Campagna, promossa con petizione
5 giugno 1990 da
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 27’280.-- oltre interessi a titolo di mercede
dell’architetto, domanda ridotta a fr. 23’159.45 oltre interessi in corso di
causa;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 10 gennaio 1995 ha
accolto per fr. 23’159.45 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del
31 gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 6 marzo 1995 ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto.
A. Nel corso del 1985 __________ ha incaricato l’attore
di allestire un progetto per la riattazione degli immobili di cui ai fondi n.
__________e __________ di __________.
Per le
proprie prestazioni egli ha esposto una pretesa di complessivi fr. 32’280.--,
ridotta a fr. 27’280.-- a seguito del computo dei fr. 5’000.-- precedentemente
pagati dal comune di Locarno per analoghe prestazioni (doc. A).
B. Il convenuto nel 1987 con la lettera del 23 novembre
1987 (doc. C) ha comunicato all’attore la disponibilità al pagamento della sua
nota onorari.
Stante
il mancato pagamento, l’attore procede nella presente causa.
C. Nella risposta del 28 ottobre 1990 il convenuto si è
opposto alla petizione.
Egli si
sarebbe impegnato nei confronti del __________, e non dell’attore, al pagamento
delle pretese dell’attore nell’ambito di una trattativa secondo la quale il
__________ gli avrebbe venduto i fondi
in oggetto al prezzo complessivo di fr. 560’000.--.
Essendosi
invece la vendita perfezionata al maggior prezzo di fr. 660’000.--, il
convenuto non si sarebbe assunto impegno alcuno.
Inoltre
il convenuto non sarebbe obbligato ad alcunché dal momento che lo stesso
__________non avrebbe obbligo veruno nei confronti dell’attore: non sarebbe
infatti esistito alcun mandato di progettazione del __________ nei confronti
dell’attore, che in pratica vorrebbe farsi pagare dal convenuto le medesime
prestazioni già retribuite dal comune di __________ con fr. 5’000.--.
Sarebbe
inoltre eccessivo l’importo richiesto dall’attore, oltretutto per prestazioni
lesive delle regole dell’arte.
Il
convenuto ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione passiva.
D. L’attore in conseguenza delle risultanze peritali ha
ridotto la propria pretesa a fr. 23’159.45 oltre interessi.
Le
parti hanno per il resto in seguito confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Il Pretore con giudizio del 7 luglio 1993 ha respinto
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, decisione rimasta inimpugnata.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, aderendo alle
conclusioni alle quali è giunto il perito, ha quantificato in fr. 28’159.45 la
pretesa per onorari dell’attore e di conseguenza, ritenuto quanto pagato dal
comune di Locarno, ha condannato il convenuto al pagamento dell’importo
richiesto dall’attore in sede conclusionale.
G. Con tempestivo gravame datato 31 gennaio 1995 il
convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
la petizione.
Il
convenuto nei confronti del __________si sarebbe assunto il debito esistente
nei confronti dell’attore ai sensi dell’art. 175 CO, attore che avrebbe dato il
proprio assenso a tale assunzione, così come previsto agli art. 176 e segg. CO.
Ciò premesso, il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare le eccezioni del
convenuto relative all’inesistenza del debito da lui assunto.
Se
l’avesse fatto, egli avrebbe dovuto giungere alla conclusione che tale debito
era in realtà inesistente, dal che conseguirebbe la reiezione delle pretese
dell’attore.
H. Delle osservazioni 6 marzo 1995 dell’attore, nelle
quali egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Nella sua lettera del 23 novembre 1987 all’attore
(doc. C) il convenuto afferma di essersi impegnato nei confronti di
__________“ad assumere a mio carico i costi da lei sostenuti per il rilievo
degli stabili e la progettazione”.
Tale
lettera va innanzitutto intesa come l’atto con il quale il convenuto si
dichiara debitore dell’attore dell’ammontare della sua nota onorari, da lui
esplicitamente data come conosciuta (“L’avvocato __________ mi ha trasmesso la
sua nota di onorario”).
In
altri termini, agli occhi dell’attore tale lettera costituisce un
riconoscimento di debito da parte del convenuto ai sensi dell’art. 17 CO, dato
che non vi è menzione, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, della
volontà o della consapevolezza di assumersi il precedente debito di un’altra
persona (cioè del __________) nei confronti dell’attore medesimo.
Si
tratta perciò di un “kausaler Schuldbekenntnis”: “causale” perché ne viene
esplicitata la causa, ma comunque valevole e, in quanto contratto unilaterale,
fonte per l’attore di sufficiente motivo per procedere nei confronti del
convenuto (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 16 e 35 ad art. 17 CO;
Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 e 5 ad art. 17 CO).
- Il convenuto potrebbe teoricamente sostenere che il
suo riconoscimento è inficiato da un vizio di volontà (Honsell/Vogt/Wiegand,
opera citata, n. 9 ad art. 17 CO), ma in concreto una simile eventualità non si
verifica.
In
effetti, sia che si ammetta che il convenuto si è riconosciuto debitore perché
pensava di poter acquistare i fondi di __________ per fr. 560’000.-- invece che
per fr. 660’000.-- (cfr. risposta, punto 4, pag. 3), o che si ammetta che egli
l’ha fatto perché erroneamente riteneva che __________fosse debitore nei
confronti dell’attore dell’importo dei suoi onorari (appello, punto 7, pag. 4;
cfr. anche le altre motivazioni irritualmente sollevate per la prima volta al
punto 12, pag. 8 dell’appello), ci troviamo -nel contesto dei rapporti tra le
parti qui in causa- nella sfera di irrilevanti errori nei motivi (art. 23 cpv.
2 CO).
Non
risulta infatti -la lettera in questione è silente in proposito- che il
convenuto abbia manifestato all’attore la volontà di ritenere determinanti tali
circostanze per il riconoscimento del debito, né le stesse erano in qualche
modo riconoscibili per l’attore, così che non vi è spazio per poter riconoscere
come essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO l’eventuale errore del
convenuto (II CCA 20 marzo 1995 in re I. AG/E. SA).
- Alla medesima soluzione si giungerebbe anche seguendo
la strada dell’assunzione di debito sostenuta dal convenuto, secondo cui egli
non avrebbe assunto l’obbligo di pagare la nota onorari dell’attore poiché il
__________stesso non avrebbe avuto un simile obbligo, di modo che egli avrebbe
semmai assunto l’obbligo del __________di porre gli onorari dell’attore a
carico di un eventuale acquirente del fondo, obbligo questo di cui l’attore non
avrebbe però dimostrato l’esistenza.
Premesso
che, contrariamente a quanto afferma il convenuto, l’esistenza dell’obbligo del
__________di far pagare dall’acquirente dei fondi l’onorario dell’attore è
debitamente dimostrata dalla testimonianza dello stesso __________ e posto che
con siffatta pattuizione il __________ ha promesso all’attore la prestazione di
un terzo ai sensi dell’art. 111 CO, si verifica necessariamente una delle due
seguenti eventualità:
-
il
convenuto ha assunto l’impegno del __________ far pagare l’acquirente dei
fondi, ma lui stesso è l’acquirente, e come tale è tenuto a pagare l’onorario
dell’attore, secondo l’impegno contratto dapprima con il __________, e poi con
l’attore stesso, nelle modalità di cui al considerando 1;
-
il
convenuto ha assunto l’impegno di far pagare l’onorario dell’attore da terze
persone ed è inadempiente non avendovi provveduto, così che deve risarcire il
danno ai sensi dell’art. 111 CO in fine, danno che ben si può affermare
equivalente all’onorario dell’attore
Ne
consegue in ogni caso l’ammissibilità della pretesa dedotta in causa, con il
che deve essere respinto l’appello del convenuto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
31 gennaio 1995 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a
l e fr. 900.--
già
anticipati dal convenuto, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attore fr. 1’200.-- per ripetibili d’appello.
- Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster