AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.49
Data decisione, Autorità:
05.12.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00049
Lugano
5 dicembre 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei
giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no 583
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 5
ottobre 1988 da
__________ (rappresentats dall’ avv. __________)
contro
e
ora gli eredi __________, __________ e __________
2. __________ a,
(tutti
rappr. dall’ avv. __________)
in materia di contratto
d’appalto che il Pretore, con sentenze 2 dicembre 1994 e 13 aprile 1995, ha
respinto accogliendo invece la domanda riconvenzionale dei convenuti per Fr.
18’965.90 oltre interessi e spese.
Appellante la parte attrice
la quale, con due atti d’appello 11 gennaio 1995 e 15 maggio 1995, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione, condannando i
convenuti a versarle Fr. 19’134.10 oltre interessi e spese, e di respingere la
domanda riconvenzionale.
Mentre i convenuti ed
appellati, con osservazioni 21 febbraio 1995 e 31 maggio 1995, chiedono la
reiezione degli appelli sia in ordine che nel merito.
Letti ed esaminati gli atti ed i
documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- Nel
dicembre 1986 __________ e __________ hanno appaltato alla __________ le opere
da impresario costruttore e da copritetto riguardanti la ristrutturazione di un
rustico di loro proprietà a __________ per un importo preventivato di Fr.
68’975.55 (contratto d’appalto e preventivo, doc. A).
Terminati
i lavori l’impresa attrice ha presentato, il 15 luglio 1987, la liquidazione
delle sue prestazioni per complessivi Fr. 79’134.10 (fattura doc. B). Tenuto
conto del versamento di acconti per Fr. 60’000.- la mercede residua dovuta era
di Fr. 19’134.10.
- I
convenuti si sono opposti al pagamento del saldo argomentando l’esistenza di difetti
nella costruzione e di conseguenza ne é nata la presente causa preceduta
dall’iscrizione provvisoria di un ipoteca legale poi sostituita dalla
prestazione di una fideiussione bancaria.
Con
la petizione l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al versamento del
saldo scoperto. I convenuti, vantando pretese per minor valore dell’immobile di
Fr. 36’390.-, chiedono invece la reiezione della petizione per compensazione e
la condanna, in via riconvenzionale, della controparte al pagamento della differenza
di Fr. 17’255.90. Con le conclusioni di causa il minor valore é stato aumentato
a Fr. 48’528.- con la conseguenza che la domanda riconvenzionale é stata
adeguata, in forza della già applicata compensazione con la domanda dell’azione
principale, a Fr. 29’393.90.
-
Con
sentenza 2 dicembre 1994 il Pretore, dopo aver riconosciuto l’esistenza di diversi
difetti nelle opere eseguite dalla ditta attrice, li ha quantificati in Fr.
37’100.- e di conseguenza ha respinto la domanda di petizione per compensazione
ed ha accolto quella riconvenzionale per la differenza di Fr. 18’965.90.
-
Con
appello 11 gennaio 1995 la ditta attrice si aggrava contro i soli dispositivi riguardanti
l’azione principale chiedendo l’acco-glimento della petizione e riservandosi
l’appello contro l’esito giudiziale della domanda riconvenzionale dopo evasione
di una sua istanza, di stessa data, intesa alla correzione di un errore di
calcolo contenuto nella sentenza che, corretto, dovrebbe stabilire la
differenza a suo carico in Fr. 17’965.90 e non in Fr. 18’965.90.
Il
Pretore, con decisione 13 aprile 1995 adottata in applicazione dell’art. 339
cpv. 1 CPC, ha riconosciuto un errore di calcolo - non però quello evidenziato
dall’attrice - nella somma delle singole poste del minor valore che doveva
ammontare a Fr. 38’100.- (e non a Fr. 37’100.-). Di conseguenza ha provveduto
ad intimare alle parti una nuova copia corretta - non nel dispositivo che
rimaneva evidentemente invariato - della sentenza 2 dicembre 1994, ridatandola
13 aprile 1995.
Contro
questa sentenza nuovamente intimata la parte attrice ha interposto appello, il
15 maggio 1995, impugnando tutti i suoi dispositivi e in subordine quelli solo
relativi all’azione riconvenzionale dal momento che per l’esito della domanda
di petizione era già stato introdotto ricorso tramite la prima ricordata appellazione
del gennaio 1995.
La
parte appellata ha presentato, a due riprese e nei termini assegnatile, le
osservazioni agli appelli concludendo per la loro reiezione in ordine, per la
seconda, e nel merito per entrambe.
Delle
motivazioni delle parti si dirà per quanto necessario nel seguito dei considerandi
di diritto.
- In
ordine
5.1. La
domanda di correzione di semplici errori di calcolo contenuti in una sentenza
di cui all’art. 339 CPC non é, anche se sistematicamente si ritrova nella parte
del codice che riguarda i mezzi di impugnazione, un ricorso contro la sentenza
tanto é vero che é senz’altro possibile farvi capo anche per una sentenza
oramai cresciuta in giudicato (Rep. 1932, 557), che può venire proposta
concordemente da entrambe le parti e che l’eventuale disaccordo non realizza un
contenzioso sul merito del litigio già risolto dalla sentenza. Ne consegue che
la parte soccombente che non accetta l’esito del giudizio - per questioni di
fondo e non per il solo errore di calcolo - deve impugnare, nei termini, la
sentenza e far valere, oltre alle ragioni di sostanza, anche gli errori correggibili.
Non é quindi pensabile che, per l’esistenza di un semplice errore di calcolo,
una parte che ne chiede la correzione ai sensi dell’art. 339 CPC possa poi
essere riammessa nei termini di impugnazione a far tempo dall’intimazione della
sentenza corretta; eventualmente tale possibilità potrebbe riguardare unicamente
la problematica dell’irregolarità del calcolo. Nulla muta il fatto che il cpv.
2 dell’art. 339 CPC preveda che in caso di disaccordo tra le parti la domanda
debba essere proposta nella forma per l’interpretazione delle sentenze. Tale
rinvio deve necessariamente riferirsi alla sola procedura che regola
l’incidente (introduzione della domanda e contraddittorio) ma non riguardare il
termine per proporlo (art. 334 CPC: entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza) - dal momento che, come visto, é esperibile anche per sentenze
definitive - né le conseguenze relative al decorso dei termini per appellare
(art. 335 CPC).
5.2. Ne
consegue che l’appellante avrebbe dovuto impugnare, con il tempestivo appello
dell’11 gennaio 1995, anche i dispositivi riguardanti la domanda riconvenzionale.
Non averlo fatto, avendolo del resto esplicitamente escluso, conduce alla
conclusione che i dispositivi 3 e 4 della sentenza 2 dicembre 1994, siccome inimpugnati,
sono cresciuti in giudicato e non possono più essere rivisti in sede di
appello.
L’appello
del 15 maggio 1995 che fa seguito alla nuova intimazione della sentenza
corretta non ha nessuna rilevanza poiché la decisione corretta - anche se per
errore il Pretore le ha assegnato una nuova data - non sostituisce l’altra ma
corregge quell’atto che rimane la sola pronuncia che regola giudizialmente il
rapporto litigioso tra le parti. In ogni caso questo successivo appello
potrebbe unicamente riguardare la problematica di merito coinvolta dalla
correzione (differenza di 1’000.- franchi) nei confronti della quale non sono
però sollevate censure specifiche.
5.3. L’appello
di __________ del 15 maggio 1995 deve così essere dichiarato inammissibile
perché tardivo.
- Nel
merito
6.1. La
residua mercede d’appalto pretesa dalla ditta attrice é riconosciuta, sia nella
sentenza di prima istanza che per esplicita ammissione dei convenuti, per cui
torna conto esaminare unicamente se, per i difetti lamentati, questi ultimi
possono e, se sì, in quale misura opporre in compensazione un loro credito per
minor valore dell’opera; con la precisazione che possono essere considerati ed
esaminati solo quei difetti per i quali l’appellante ha espresso censure con
l’appello ricevibile (punto 4 dell’appello 11 gennaio 1995 con riferimento alla
questione del tetto ed a quella degli intonaci e delle pareti interne) non
potendo valere la riserva, per ulteriori censure riguardo ad altri difetti
riconosciuti dal Pretore, al successivo appello che, come indicato, é irricevibile.
6.2. I
diritti del committente, nel caso di difetti dell’opera, di ricusare l’opera stessa,
di chiederne il minor valore o la riparazione così come previsti all’art. 368
CO sono potestativi e pertanto irrevocabili una volta dichiarata la scelta di
uno di essi. In concreto appare che i convenuti hanno sempre, seppur
confusamente, chiesto di essere risarciti per la spesa delle opere di
ripristino dei difetti che, salvo prova contraria, si può presumere corrispondere
al minor valore dell’opera (DTF 116 II 313/314).
Avantutto
va accertato se i difetti sono stati regolarmente e tempestivamente notificati
(art. 367 cpv. 1 CO) così da permettere l’eventuale riconoscimento del minor valore
(art. 368 cpv. 2 CO) oppure se invece l’opera deve essere considerata accettata
(art. 370 cpv. 2 CO). La considerazione del Pretore nel senso che la tempestiva
e regolare notifica dei difetti deve essere ammessa perché non espressamente contestata
dall’impresa é contraria alla giurisprudenza federale: infatti l’onere della prova
attorno alla tempestiva notifica dei difetti spetta al committente il quale
deve dimostrare quando il difetto gli é divenuto riconoscibile, come e a chi ne
ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, se é assodata processualmente
l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza anche se
l’appaltatore non allega tale fatto (I CCTF 6 luglio 1990
in re __________ / __________, consid. 3; Gautschi, Berner Kommentar, ad
art. 371 CO n. 1; Gauch, der Werkvertrag, 3a ediz., pag. 409 n. 1566 e
la sua annotazione in Baurecht 1982, pag. 17 n. 13; Tercier in Baurecht,
1981, pag. 31 n. 1).
6.3. Si
deve ammettere che la consegna dell’opera, eseguita la quale il committente deve
tempestivamente segnalare all’appaltatore i difetti (art. 367 cpv. 1 CO), può
essere individuata, al più tardi e nel modo più favorevole ai convenuti, al
momento dell’allestimento della fattura finale il 15 luglio 1987 (doc. B)
spedita il 24 luglio 1987 (doc. 3 nell’inc. 325/G) anche perché gli stessi
convenuti, in sede di discussione sull’istanza di iscrizione di ipoteca legale,
hanno testualmente affermato che “in data 1.6.1987 i sigg.
e prendevano possesso dell’abitazione riattata” (cfr.
verbale 23 novembre 1987 nell’inc. 325/G).
Un
primo documento agli atti di causa in cui si accenna, seppur genericamente, a
difetti nella costruzione é rappresentato dalla lettera 27 agosto 1987 (doc.
3) indirizzata all’impresa dove si parla di costi e danni da addebitare “per
eventualmente correggere errori nella costruzione come sarà opportunamente
stimato da un perito da noi convocato”. Anche se si volesse ritenere tale
comunicazione come tempestiva la stessa non può però essere considerata valida
notifica poiché i difetti non sono indicati in modo esatto e specifico così da
consentire all’appaltatore la loro conoscenza (DTF 107 II 175; Gauch,
op. cit., n. 1531 e seg.). Anche la lettera del 16 settembre 1987 (doc. 4)
indica solamente “lavori.... fatti male” e quindi, proprio perché generica, non
può valere valida notifica. La perizia __________ del 26 ottobre 1987 (doc. 8),
ricevuta dall’attrice tra questa data ed il 5 novembre successivo quando vi
prende posizione (allegato al doc. 5), é la prima notifica di difetti che
adempie i requisiti di chiarezza voluti dalla legge.
Bisogna
allora esaminare se é stata anche tempestiva. La risposta é negativa poiché il
committente non può differire la notifica dei difetti fino al momento in cui
riceve un rapporto peritale ma deve esaminare l’opera con l’attenzione che ci
si può attendere da lui (DTF 107 II 172) appena lo consenta l’ordinario
corso degli affari. Difetti come quelli evidenziati in causa dai convenuti
dovevano essere individuati entro breve tempo dalla consegna dell’opera e
immediatamente notificati. Il fatto di aver atteso oltre tre mesi per poi
rifarsi ad un accertamento di un tecnico non é certamente rappresentativo di
una verifica tempestiva anche se nei confronti di committente non del ramo non
si può esigere la stessa prontezza di un addetto ai lavori (Gauch, op.
cit., n. 1523).
Del
resto già due mesi prima della verifica tecnica i committenti parlavano genericamente
di difetti per cui si deve presumere che una verifica era stata compiuta e che
la stessa era nelle loro ordinarie possibilità di effettuazione.
Ne
deriva che se la verifica é stata compiuta solo attraverso l’accertamento __________
la stessa non é avvenuta tempestivamente e che si giunge ad uguale conclusione,
con riferimento al presupposto dell’immediata notifica dei difetti scoperti
avvenuta con la spedizione all’attrice di questo rapporto tecnico, se si
ammette che la verifica é stata eseguita già quando si accennava vagamente, a
fine agosto e in settembre, a difetti senza però indicarli partitamente.
- Ai
convenuti non può così essere riconosciuto risarcimento per minor valore
dell’opera poiché i presupposti per l’azione in garanzia non sono adempiuti. Ne
segue, in accoglimento dell’appello, che la sentenza del primo giudice,
limitatamente ai dispositivi sull’azione principale, dev’essere riformata nel
senso di accogliere la domanda di petizione.
L’attribuzione
delle spese e delle ripetibili di prima istanza va pure riconsiderata in
funzione della totale soccombenza dei convenuti. Quella delle spese d’appello
considererà che l’appellante é vincente per l’appellazione 11 gennaio 1995 e
totalmente soccombente invece per quella 15 maggio 1995.
Per i quali motivi
visti ,per le spese, l’art. 148 CPC e
la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 gennaio 1995 di __________ é accolto e di conseguenza i dispositivi 1 e 2
della sentenza 2 dicembre 1994 del Pretore di Lugano, sez. 2 sono così riformati:
-
La
petizione é accolta e di conseguenza i convenuti __________, __________
__________ e __________ sono condannati a versare all’attrice __________.
l’importo di Fr. 19’134.10 oltre interessi al 5% dal 15 agosto 1987.
-
La
tassa di giustizia dell’azione principale di complessivi Fr. 1’200.- e le
spese, da anticipare come di rito, così come la tassa e le spese dell’istanza
di prova a futura memoria (inc. 353/g di questa Pretura) sono a carico dei
convenuti in solido i quali rifonderanno, sempre in solido, all’attrice Fr.
2’400.- a titolo di ripetibili.
invariati
i dispositivi 3 e 4 della stessa sentenza poiché già cresciuti in giudicato.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 400.-
b)
spese Fr. 20.-
Totale Fr. 420.-
già
anticipate dall’appellante, sono a carico delle controparti in solido le quali
rifonderanno, pure in solido, alla __________ Fr. 400.- per ripetibili
d’appello.
III. L’appello
15 maggio 1995 della __________ é respinto.
IV. Le
spese relative a questa procedura:
a)
tassa di giustizia Fr. 160.-
b)
spese Fr. 20.-
Totale
Fr. 180.-
già
anticipati dalla parte appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 400.- per ripetibili.
V. Intimazione
a:
-__________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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