AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.48
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00048
Lugano
13 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa civile appellabile inc. n. 12'447 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
promossa con petizione 8 ottobre 1993 da
contro
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70'113.45
oltre interessi in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 28 dicembre 1994 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 23 gennaio 1995 chiede la riforma del
giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l'attrice con osservazioni del 22 febbraio 1995 chiede la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
1.- se deve essere
accolto l'appello
2.- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
convenuta nel 1985 ha appaltato all'attrice le opere necessarie
all'impermeabilizzazione e al risanamento di una delle due falde del tetto in
eternit dello stabile di cui al fondo n. __________di __________ L'opera
non avrebbe però avuto l'effetto di far cessare o diminuire le infiltrazioni
d'acqua, e questo nemmeno dopo gli interventi correttivi effettuati
dall'appaltatrice.
L'attrice
avrebbe perciò appaltato ad altro artigiano il rifacimento dell'opera, così che
l'attrice sarebbe tenuta a restituire la mercede ricevuta e a risarcire il
costo della perizia a futura memoria nel frattempo esperita, il tutto per fr.
70'113.45 oltre interessi.
B. La
convenuta nella risposta del 23 dicembre 1993 si è opposta alla petizione.
La
pretesa attorea sarebbe innanzitutto prescritta poiché riferita ad opera
eseguita nel 1985, ed inoltre perenta in conseguenza della tardività della
notifica dei difetti, effettuata solo nel 1988.
Quo
al merito della pretesa, la convenuta sarebbe stata incaricata di risanare una
sola e non entrambe le falde del tetto. Essa avrebbe inoltre informato
l'attrice della necessità di eseguire anche opere da lattoniere, così da non
potersi assumere la garanzia dell'eliminazione di tutti i difetti, ma solo
dell'impermeabilizzazione della superficie in eternit per la quale le è stato
dato incarico.
La
mercede sarebbe comunque stata di soli fr. 53'006.--, essendo le altre due
fatture della convenuta relative ad altri interventi.
C. Le
parti hanno in seguito ribadito le proprie tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Il
Pretore nella sentenza del 28 dicembre 1994, ritenuta l'esistenza tra le parti
di un contratto di appalto, ha constatato che dalla perizia a futura memoria
risulterebbe che l'intervento della ditta convenuta non ha ovviato del tutto al
difetto costituito dalle infiltrazioni, e che sarebbe perciò stato necessario
provvedere al totale rifacimento della copertura.
Dovendosi
ammettere che l'attrice desiderava che la convenuta provvedesse
all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, la convenuta dovrebbe rispondere
del mancato conseguimento di tale risultato. Essa non potrebbe giustificarsi
con la mancanza delle opere da lattoniere, dovendosi ritenere che la stessa
convenuta, se l'avesse reputato necessario, avrebbe dovuto far capo a tale
artigiano.
Essendo
da ritenere tempestiva la notifica dei difetti, e stante il rispetto del
termine quinquennale di prescrizione, ne conseguirebbe la facoltà per l'attrice
di ricusare l'opera.
Da
ciò l'accoglimento della petizione.
E. Con
l’appello datato 23 gennaio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del
giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe valutato in maniera arbitraria le prove in atti, giungendo
all'errata conclusione secondo cui la convenuta avrebbe inteso garantire la
tenuta stagna dell'intero tetto.
Vero
sarebbe invece che le opere da lattoniere erano escluse dalla pattuizione
contrattuale, tant'è che esse, eseguite da altra ditta, furono poi pagate a
parte.
Il
perito avrebbe comunque evidenziato altre cause di infiltrazione, non
ascrivibili alla convenuta, e la notifica dei difetti effettuata dall'attrice
solo nel 1988 sarebbe da ritenere tardiva.
In
ogni caso, andrebbe corretto il giudizio del Pretore, avendo l'attrice chiesto
il risarcimento del danno e non la ricusa dell'opera.
Sarebbe
infine ingiustificata l'aggiudicazione di interessi al saggio del 6% in luogo
di quello legale del 5%.
F. Delle
osservazioni 22 febbraio 1995 dell'attrice, nelle quali essa chiede la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’attrice,
a torto, eccepisce la tempestività del gravame: la sentenza impugnata è datata
28 dicembre 1994 e, dalla ricerca postale esperita, risulta essere stata
ritirata il 3 gennaio 1995.
Il
termine per presentare l’appello ha perciò iniziato a decorrere il 4 gennaio
1995 ed è scaduto lunedì 23 gennaio 1995, data in cui l’appello è stato
consegnato alle poste.
- La
convenuta sostiene anche in questa sede di non essere responsabile nei
confronti dell’attrice per il motivo secondo cui essa avrebbe unicamente
promesso l’impermeabilizzazione e il risanamento della parte in eternit della
falda est del tetto, e non anche la tenuta stagna dell’intera superficie del
tetto, ritenuto che in particolare le opere da lattoniere (lucernari, gronde)
non sarebbero state di sua competenza.
Si
tratta di una tesi che non può essere seguita.
2.1 In
primo luogo è importante rilevare che l’offerta 19 novembre 1985 della
convenuta prevedeva espressamente il “controllo e sigillatura di tutti i
lucernari con Neoprene 66” (punto 8), con il che, contrariamente alla diversa
opinione del teste __________ (verbale, pag. 17), si deve necessariamente
ritenere che il committente poteva in buona fede ammettere che la tenuta stagna
dei lucernari fosse parte integrante della pattuizione venuta in essere tra le
parti.
2.2 In
secondo luogo, la convenuta, in quanto partner contrattuale in buona fede,
doveva essere conscia del fatto che la committente desiderava risolvere il
problema delle infiltrazioni d’acqua nella sua globalità, e non solo sanare i
rivestimenti in eternit se questo comportava il rischio o addirittura la
certezza che il problema costituito dalle infiltrazioni non sarebbe stato
risolto.
Di
conseguenza, ritenendo lo scopo del contratto e il tenore dell’offerta doc. B,
potrebbe venire ammesso giusta gli art. 1 e 18 CO, nel senso di un “normativer Konsens”
(Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 37 e segg. ad art. 1 CO, n. 35
ad art. 18 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 33 e 34 ad art. 18 CO), il
perfezionamento di un contratto per il quale la ditta convenuta -indipendentemente
dalla sua asserita volontà di restringere la propria prestazione- era tenuta a
garantire la cessazione delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla falda est
del tetto.
Inoltre,
in via alternativa, si dovrebbe comunque ritenere che la convenuta, secondo l’art.
369 CO, era tenuta ad avvertire l’attrice del fatto che l’intervento
prospettato non avrebbe risolto se non in modo parziale il suo problema.
Se
la predetta inclusione dei lucernari nelle parti del tetto che la convenuta si
impegnava ad impermeabilizzare sembra deporre, come è d’altronde logico, a
favore della tesi di un contratto vertente sull’eliminazione delle
infiltrazioni, dalla deposizione del teste __________ si apprende comunque che
egli non avrebbe espresso riserve sul risultato conseguente all’opera della
convenuta, prova ne è il fatto che lo stesso teste era personalmente convinto
che le opere da lattoniere non fossero necessarie (verbale, pag. 16), e che
solo nel 1989 egli si è avveduto che la fonte dei problemi residui potevano
essere i lucernari (verbale, pag. 15).
-
Va
poi rilevato che il perito non ha addebitato le residue infiltrazioni d’acqua
unicamente alle carenze delle parti metalliche del tetto, ma anche a deficienze
delle parti in eternit (perizia, pag. 15, 17 in fondo, 29, 43), ritenute
“vetuste” e “degradate”, seppure a qualche anno di distanza dall’intervento
della convenuta (ma entro i 10 anni di garanzia implicitamente promessi con la
polizza assicurativa doc. E), così che ci si deve necessariamente chiedere,
anche se il perito non è stato interpellato in proposito, se avesse comunque
senso l’intervento proposto ed eseguito dalla convenuta visto che, anche se
eseguito a regola d’arte, sarebbe in seguito comunque subentrata la situazione
di vetustà e degrado della copertura in eternit.
-
Le
considerazioni che precedono permettono di confermare il giudizio del Pretore
quo all’esistenza di gravi difetti dell’opera, tali da comportare la necessità
del totale rifacimento della copertura del tetto.
-
La
convenuta sostiene l’intervenuta perenzione di ogni diritto dell’attrice in
conseguenza della tardività della notifica dei difetti, a suo dire avvenuta
solo in data 17 maggio 1988.
La
tesi è manifestamente infondata.
Se
può essere vero che la prima notifica dei difetti in forma scritta è quella a
cui fa riferimento la convenuta, è però innegabile che prima di allora, fin dal
1986, l’attrice in numerose circostanze ha interpellato l’appaltatrice -che è
intervenuta (deposizione __________ pag. 14)- per segnalarle la persistenza
delle infiltrazioni d’acqua (cfr. anche le deposizioni __________ e
__________), così che nulla permette di dubitare della tempestività del suo
agire.
Del
resto, già nel 1987 la stessa convenuta, dopo precedenti infruttuosi interventi
(cfr. doc. D3), si è rivolta al lattoniere __________ per chiedergli di
intervenire sul tetto in questione (cfr. sua deposizione e doc. D2), il che non
può che essere avvenuto a seguito di lagnanze della committente.
- La
convenuta ritiene poi che la sentenza dovrebbe comunque essere riformata in
ordine all’ammontare dovuto all’attrice.
Essa
nei propri allegati si sarebbe espressa in favore del risarcimento del danno
senza tuttavia ricusare l’opera della convenuta, mentre l’importo dedotto in
causa corrisponderebbe -erroneamente- in massima parte alla mercede da lei
versata all’appaltatrice.
Anche
questa censura è infondata.
Benché
l’attrice si sia in effetti espressa in maniera poco precisa postulando
l’indennizzo del “danno causatole”, è palese ed emerge dagli atti che essa,
dopo avere chiesto a più riprese alla convenuta l’eliminazione dei difetti
della sua opera e dopo aver constatato l’incapacità della convenuta stessa a
provvedervi convenientemente, si è dovuta rivolgere ad altro artigiano per il
totale rifacimento dell’opera (doc. P).
Siffatto
modo di procedere era sicuramente lecito, potendo in simili circostanze il
committente reclamare dall’appaltatore il completo risarcimento del pregiudizio
che gli è risultato (DTF 96 II 351). In questa ottica, pur non
verificandosi un caso di ricusa dell’opera (esplicite in tal senso le
osservazioni all’appello, pag. 8), la mercede inutilmente pagata al primo
appaltatore costituisce indubbiamente un pregiudizio, nel senso di un maggior
costo, venuto indebitamente a gravare l’attrice.
Il
suo risarcimento, che di conseguenza non vi è motivo per non pronunciare, è
comunque per la convenuta -fatto salvo l’eventuale maggior valore della nuova
opera- soluzione meno onerosa rispetto a quella per cui sarebbe stato possibile
farle pagare il costo della nuova opera eseguita da terzi (Rep. 1983,
pag. 311 e 312).
- E’
invece pacifico, nemmeno la convenuta afferma il contrario, che il costo della
perizia a futura memoria è un vero e proprio danno conseguente ai difetti
dell’opera inservibile ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CO, così come affermato
dall’attrice (per tante: II CCA 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc).
L’appellante
ritiene di aver dimostrato di essere priva di colpe e di non dovere perciò
rispondere per detto danno, ma le sue argomentazioni sul tema, come si è già
visto a i considerandi 1 e 2, non hanno trovato udienza, così che il giudizio
del Pretore deve trovare conferma anche su questo punto.
- Merita
per contro di essere accolta l’ultima censura della convenuta, concernente il
tasso degli interessi moratori, erroneamente ammessi in misura del 6%.
Nonostante
il tema non sia stato oggetto di trattazione specifica nel processo di prima
sede, l’attrice ha omesso di indicare i motivi di fatto e di diritto che
avrebbero giustificato la deroga al tasso legale, così che la sua richiesta non
poteva essere accolta nemmeno in assenza di esplicite contestazioni, ritenuto
che la convenuta aveva per sua parte chiesto l’integrale reiezione della
petizione (II CCA 21 settembre 1994 in re G./S.).
Il
parziale accoglimento dell’appello in tale limitata misura non giustifica la
modifica del dispositivo del giudizio pretorile su spese e ripetibili, e
comporta inoltre l’accollo alla convenuta delle spese e ripetibili di questa
procedura.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello
23 gennaio 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 28 dicembre 1994 della Pretura
di Mendrisio-Nord è riformato nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
Conseguentemente
__________, __________ è tenuta a versare __________, __________, l’importo di
fr. 70’113.45 oltre interessi al 5% dal 2.1.1991.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’650.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’700.--
già
anticipati dalla convenuta, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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