AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.46
Data decisione, Autorità:
06.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00046
Lugano
6 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 11'995 della
Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 agosto 1992 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
con la quale l'attore ha chiesto il disconoscimento
del debito di fr. 195'946,30 (avallo cambiario) di cui alla decisione di
rigetto provvisorio dell’opposizione 7 agosto 1992 del Pretore di Bellinzona
riguardante il PE no __________dell’UEF di Bellinzona.
Avendo il Pretore, con sentenza 28 dicembre 1994
accolto la petizione solo limitatamente alla somma di fr. 18'948,85.
Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 7
gennaio 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere
integralmente la propria azione di disconoscimento mentre la controparte, con
osservazioni 21 febbraio 1995, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (in seguito __________), succursale di __________,
ha concesso alla ditta __________ una linea di credito, mediante l'apertura di
un conto corrente, portata, nell’ottobre 1989, a Fr. 450’000.- con la garanzia
di un effetto cambiario sottoscritto dalla debitrice ed avallato da __________
ed __________La linea di credito è poi stata aumentata, nel luglio 1990, a fr.
550'000.-, garantita da:
“- fr.
200'000.- costituzione a pegno di averi di terzi in nostro favore;
- effetto di garanzia a nostro favore ed a vostro carico, avallato dai
signori __________ e __________ e corredato dalla relativa dichiarazione
di messa in circolazione” (cfr. lettera 30 luglio 1990, doc. 5)
Il
pegno di terzi era stato costituito dalla __________ attraverso la messa a
disposizione di obbligazioni 5 1/4 % __________ del valore nominale di fr.
150'000.- e di obbligazioni 7 1/4 % __________ del valore nominale US$ 71'890.-
(doc. 17).
Il
vaglia cambiario a garanzia sottoscritto dal rappresentante della ditta, da
__________ e da __________ quali avallanti era privo dell'indicazione dell'importo
e della data di scadenza ma i firmatari della cambiale avevano autorizzato la
Banca “a completare detto vaglia cambiario, indicando la somma dovuta alla
banca dalla __________ a dipendenza dei crediti sopracitati, comprensiva di
interessi e spese fino a un massimo di fr. 420'000.-, entro e non oltre, il 30
luglio 1995” ( doc. 7).
B. L', dopo aver constatato il sorpasso del
limite di credito ed il non rientro nei termini imposti, ha chiesto alla
__________ l’immediato rimborso dell’importo scoperto di Fr. 654’871.25, valuta
30 giugno 1991 (lettera 25 giugno 1991, doc. 8). Questa sollecitazione non ha
avuto seguito così che l’ si é rifatta sulla garanzia rappresentata
dal pegno dei titoli della __________ concordando con la stessa la restituzione
delle obbligazioni dietro versamento dell’importo di Fr. 125’000.- che é andato
a riduzione del debito in conto corrente; inoltre ha provveduto a compilare la
cambiale inserendo la data di scadenza al 25 novembre 1991 e l’importo dovuto di
Fr. 391’892.55 (doc. 36).
C. L'__________, agli inizi del 1992, ha fatto notificare
all’avallante ____________________ un precetto esecutivo per questo importo e
l’opposizione interposta dall’escusso é stata respinta in via provvisoria, con
decisione 7 agosto del Pretore di Bellinzona, limitatamente alla somma di fr.
195'946,30 oltre interessi al 5 % dal 26 novembre 1991 dal momento che, nel
frattempo, erano entrati altri versamenti a riduzione dell’esposizione
debitoria in particolare quello dell’altro avallante __________.
D. Con tempestiva azione __________ ha chiesto il
disconoscimento integrale di quel debito. Argomenta che il conto corrente
sarebbe stato estinto per cui la Banca non potrebbe più avvalersi della
garanzia e che, in ogni caso, la somma eventualmente dovuta deve essere
ridotta, sino al suo azzeramento, per il danno patito dall’avallante
-
per
avere la banca incassato meno (75’000.- franchi) dal pegno della
__________ di quanto questa si era impegnata a garantire e di quanto si
poteva effettivamente realizzare con quella garanzia,
-
per
avere la banca riversato alla debitrice __________ __________ un importo di Fr.
43’000.- invece di trattenerlo sul conto a diminuzione dello scoperto e
-
per
aver ancora la banca permesso che, dopo il superamento della linea di credito,
il conto della __________ venisse addebitato per ulteriori Fr. 134’000.-.
E. Il Pretore, con sentenza 28 dicembre 1994, ha accolto
parzialmente la petizione tendente alla constatazione dell'inesistenza del
debito riducendo la somma dovuta a fr. 176'997.45, oltre interessi al 5 % dal
26 novembre 1991 e spese esecutive.
A
mente del Pretore, atteso che il vaglia cambiario completato in bianco è in
principio valido, l'__________ ha il diritto di esigerne il pagamento ma
limitatamente al credito risultante dal saldo del conto corrente al quale
faceva riferimento, ossia Fr. 176’997.45
Il
Pretore non ha invece protetto le ulteriori motivazioni dell'attore tendenti al
completo disconoscimento del debito.
F. L'attore, con atto d'appello del 17 gennaio 1995,
postula la riforma del primo giudizio nel senso di dichiarare l’inesistenza
totale del debito. Ripropone le argomentazioni già sollevate avanti al primo
giudice al quale rimprovera oltre che un giudizio errato anche di non aver per
nulla esaminato l’eccezione riguardante l’avvenuta estinzione del conto e di
conseguenza la decadenza della sua garanzia per avallo.
Con
le osservazioni all’appello del 21 febbraio 1995 la banca convenuta chiede la
reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che così come quelle
particolari della controparte, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
- L’impegno dell’avallante, pur avendo natura indipendente
per essere stato assunto in via cambiaria (DTF 96 III 35), ha un
carattere accessorio dal profilo del contenuto (DTF 84 II 645); ciò
significa che l’avallante é obbligato allo stesso modo di colui per il quale
l’avallo é stato dato con la conseguenza che tutte le circostanze che dopo la
sottoscrizione del vaglio cambiario tolgono o diminuiscono l’impegno principale
dell’emittente tolgono, rispettivamente diminuiscono, anche gli obblighi
dell’avallante (Rep. 1983, 101/102).
Se,
come afferma l’appellante, il debito in conto corrente fosse stato estinto la
sua garanzia non avrebbe più ragione di essere. Ma la tesi sostenuta ancora in
appello - nonostante il Pretore non l’avesse nemmeno presa in considerazione a
significare non una dimenticanza ma l’assoluta futilità dell’argomento (solo le
questioni rilevanti esigono una pronuncia del giudice ai fini della decisione: Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 285 n. 13) - é quanto mai imprudente. L’appellante confonde
infatti l’estinzione di un debito in conto corrente con la chiusura del conto:
quest’ultima operazione ha, in concreto, avuto luogo con l’estratto al
31.12.1992 (doc. 34) che, pur chiuso il conto, evidenzia un saldo debitore di
Fr. 192’255.85. Il contratto di conto corrente ha così preso fine provocando la
sostituzione di un insieme di obbligazioni, quali le differenti operazioni
bancarie sviluppatesi nell'ambito delle linea di credito, con un unico credito
a favore della banca. Trattasi di una novazione (che sì estingue un debito
precedente ma mediante la creazione di un altro, art. 116 CO) che obbliga
ancora il debitore del conto ed emittente della cambiale e di riflesso chi si é
reso garante, con avallo, nei suoi confronti.
- Non può essere messo in dubbio che un creditore il cui
credito verso una persona é garantito da terze persone, attraverso le forme più
svariate di garanzia quali la messa a pegno di beni o la fideiussione o
l’avallo cambiario, può liberamente rinunciare a far valere queste garanzie e
quindi anche accordarsi con il garante per ottenere meno di quanto avrebbe
potuto ottenere attraverso la realizzazione del pegno o l’escussione del
fideiussore. Ugualmente di fronte a più garanzie prestate per lo stesso credito
il creditore é libero di farne valere alcune e di non prevalersi di altre a
meno che una forma di garanzia sia dichiarata accessoria rispetto ad un’altra e
di conseguenza il creditore debba prevalersi di questa prima di potersi rifare
sulla prima.
È
altrettanto pacifico che la norma secondo la quale il fideiussore solidale non
può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e
crediti così come precisato dagli art. 496 cpv. 2 CO non é applicabile a favore
dell’avallante (Rep. 1948, 380; Jäggi/Druey/von Greyerz, Wertpapierrecht,
pag. 188).
L’__________
era quindi libera di ridurre la copertura della linea di credito in conto
corrente liberando il pegno sui titoli del valore di fr. 200'000.- a soli fr.
125'000.- e l’avallante, così come del resto lo stesso debitore principale del
quale può far valere tutte le eccezioni, non avrebbe nulla da rimproverare alla
banca a meno che le pattuizioni intercorse tra le parti abbiano inteso rendere
la garanzia cambiaria accessoria rispetto a quella prestata con pegno manuale
dalla __________. Ma così non é. Infatti dallo scritto 30 luglio 1990 della
banca (doc. 5) appare che la posizione debitoria della __________ era
doppiamente garantita dal pegno manuale e dall’avallo cambiario senza che
risulti esplicitamente che l’una fosse accessoria all’altra; ma nemmeno implicitamente
si può dedurre una tale accessorietà della garanzia cambiaria: lo stesso
comportamento degli avallanti - i quali, nella lettera alla __________ del 30
luglio 1990 (doc. 7) della debitrice da loro sottoscritta, fanno riferimento al
credito complessivo concesso (Fr. 580’000.-), all’importo massimo del loro
impegno (Fr. 420’000.-) per quello stesso credito ma non fanno cenno
assolutamente all’esistenza del pegno manuale, a loro noto, per dedurne
privilegi di sorta - lo esclude.
La
banca era quindi legittimata a procedere contro gli avallanti senza dover prima
procedere alla realizzazione del pegno e quindi, a maggior ragione, poteva
realizzarlo come meglio credeva e persino rinunciarvi. Nessun danno ne sarebbe
ed in concreto ne é derivato all’attore.
Per
le considerazioni che precedono torna del tutto inutile discutere degli accordi
passati o meno tra i due avallanti __________ e __________, delle istruzioni e
delle successive revoche riguardanti la messa a disposizione dei fondi per
liberare il pegno costituito dalla __________ poiché fatti del tutto
ininfluenti.
-
L’attore sostiene che la banca, permettendo
arbitrariamente e contro le proprie direttive, un superamento della linea di
credito gli ha causato un danno dal momento che se ciò non fosse potuto
avvenire il suo impegno, al momento di onorare la garanzia, sarebbe stato
inferiore nella misura dell’importo pari al consentito sorpasso. Anche
questa eccezione é destituita di fondamento. Infatti l’avallante si é
impegnato, senza nessuna condizione relativa a sorpassi della linea di credito
concessa all’avallato, a rispondere, in via cambiaria, fino ad un massimo di
Fr. 420’000.-. Sottoscrivendo la cambiale __________ é divenuto debitore
solidale, indipendentemente dall’estensione del rapporto sottostante
all’obbligazione d’avallo, di quell’importo nei confronti della banca
creditrice. Essere chiamato a rispondere per meno, come avviene nel caso
concreto, esclude che gli sia insorto un danno rispettivamente che la banca
debba rispondere per aver permesso il superamento della linea di credito.
Quest’ultimo fatto metteva la banca nella situazione di veder ampliato il suo
credito non garantito e quindi di aggravarne i rischi ma non di ridurre
l’impegno, come detto incondizionato, dell’avallante __________
-
Anche la pretesa relativa ad un minor importo da
pagare in funzione dell’effettivo credito insinuato nel fallimento come alla
comunicazione di cui al doc. DD non può essere protetta. Infatti con la citata
comunicazione la banca riduceva il proprio credito insinuato nel fallimento
della __________ dell’importo versato dall’altro avallante, __________, che il
Pretore ha considerato e tenuto in conto per determinare la somma finale dovuta
da __________ (cfr. sentenza pag. 6, punto 4 in fine).
-
L’appello completamente infondato deve così essere
respinto con spese e ripetibili a carico dell’appellante
Per i
quali motivi,
richiamati
l’art.. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
-
L'appello
17 gennaio 1995 di __________ é respinto.
-
Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 3'000.-
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l’obbligo di versare a
controparte Fr. 4’000.- per ripetibili d’appello.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il Presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster