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Numero d'incarto:
12.1995.38
Data decisione, Autorità:
12.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00038
Lugano
12 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile inc. no. 73 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione 16 agosto 1989 da
__________ (rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ già in __________, e ora:
(tutti
rappr. dall'avv. __________)
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 50'000.-- oltre accessori a titolo di mercede del
mediatore;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 17 marzo 1994 ha
respinto;
Appellante l'attrice, che con appello del 25 aprile
1994 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione;
Mentre i convenuti con osservazioni 12 gennaio 1995 chiedono
la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l'appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. La presente causa concerne una pretesa mediatoria di
fr. 50’000.-- relativa alla vendita avvenuta il 30 gennaio 1987 al prezzo di
fr. 1’300’000.-- dello stabile di cui al mappale no. ____________________ di
B. Con petizione 16 agosto 1989 __________ ha chiesto la
condanna di __________ al pagamento di fr. 50'000.-- oltre interessi, ritenendo
che tra le parti si sarebbe perfezionato un contratto di mediazione e che la
vendita del fondo in questione sarebbe stata conclusa a seguito del suo
intervento.
__________,
nipote e rappresentante della convenuta, sarebbe dapprima entrato in contatto
con i signori __________ e __________ e poi con il signor __________,
presentatogli dallo __________. Il __________ avrebbe poi accordato al
__________o, che l’avrebbe chiesta in concomitanza con il __________ e lo
__________, un'esclusiva di vendita per il fondo in questione, e la vendita
sarebbe avvenuta grazie all'intervento di queste persone, così che sarebbe
dovuta la mercede mediatoria richiesta.
C. Nella risposta 21 settembre 1989 la convenuta si è
opposta alla petizione, asserendo che __________ __________ avrebbe riferito a
__________ dell'intenzione di vendere in occasione di un incontro informale,
senza peraltro conferire alcun mandato di vendita né a quest'ultimo né
all'attrice. Lo stesso discorso varrebbe nei confronti di __________
Un
mandato di vendita esclusiva relativo all'oggetto in questione sarebbe stato
sottoscritto unicamente con __________ personalmente il 26 ottobre 1984, con
scadenza al 31 dicembre 1984.
A
vendita avvenuta sarebbe stata pagata alla Immobiliare __________, società
d'intermediazione immobiliare di cui __________ era impiegato, una provvigione
di fr. 70'000.--, di modo che nulla sarebbe dovuto all’attrice.
D. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio impugnato il Pretore ha respinto le
richieste dell'attrice, rilevando che se da un lato è indubbio che __________
ha stipulato un contratto di mediazione con la __________ in rappresentanza
della convenuta, non si potrebbe d’altro canto ammettere la conclusione del
negozio mediato in conseguenza dell’intervento dell’attrice, così che non
sussisterebbe il suo diritto alla mercede mediatoria.
F. Con l'appello in rassegna l'attrice chiede la riforma
del pronunciato pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il
Pretore avrebbe erroneamente ritenuto che la conclusione del contratto di
vendita è stata possibile grazie all'intervento di __________ e non
dell’attrice. Dalle risultanze di causa emergerebbe infatti chiaramente che il
mandato di agire quale intermediario nella vendita immobiliare sarebbe stato
conferito unicamente a __________ e che tutti coloro che hanno agito
nell'ambito di tale transazione immobiliare lo avrebbero fatto in nome e per
conto di quest'ultima.
Il
giudice di prime cure non avrebbe inoltre considerato il fatto che il contratto
di compravendita è stato concluso dalla convenuta con __________, il quale
avrebbe un interesse nella Immobiliare __________La provvigione pagata dalla
convenuta alla Immobiliare __________ non sarebbe in pratica altro che uno
sconto sul prezzo di vendita accordato dalla convenuta al __________ allo scopo
di facilitare la vendita.
G. Nelle osservazioni 12 gennaio 1995 la parte convenuta
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili in base ad
argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi.
H. Le parti hanno dichiarato di rinunciare all’eccezione
di nullità conseguente all’emanazione del giudizio pretorile senza avere
sospeso la causa in conseguenza del decesso della convenuta, avvenuto il 24
gennaio 1994.
Considerato
in
diritto:
- A questo stadio della causa è incontestato, per
esplicita ammissione dell’appellata (osservazioni all’appello, pag. 2, con
riferimento alla pag. 4 del giudizio impugnato), che __________ aveva facoltà
di stipulare con terzi un contratto di mediazione in nome e per conto della
convenuta.
Nemmeno
vi può essere discussione sul quantum della mercede, avendo la convenuta per il
medesimo titolo pagato senza battere ciglio il maggiore importo di fr.
70’000.-- ad altro mediatore.
Ciò
premesso, l’esito della causa dipende:
-
dall’esistenza di un contratto di mediazione tra l’attrice e la convenuta,
in ciò rappresentata dal nipote;
-
dalla
causalità dell’agire dell’attrice per la stipulazione del negozio
mediato;
questioni per
le quali l’attrice sopporta l’onere della prova (art. 8 CC).
- Dall’esame delle testimonianze in atti si può
ricostruire il seguente andamento dei fatti:
2.1 __________ si è rivolto dapprima a __________, dipendente
dell’attrice, al quale ha consegnato documentazione relativa all’immobile.
riferisce che la sua conoscenza con il __________ era dovuta al fatto che egli
lavorava nel medesimo stabile in cui si trovano gli uffici dell’attrice. Ne
consegue che il __________ sapeva, o doveva in buona fede sapere, che __________
agiva nel suo ambito professionale quale rappresentante della ditta attrice,
con il che va senz’altro condivisa la decisione del Pretore nella misura in cui
ammette l’avvenuto perfezionamento di un contratto di mediazione con l’attrice.
2.2 __________ ha esplicitamente dichiarato di aver ricevuto mandato
dal __________, e perciò dall’attrice, di cercare a sua volta degli acquirenti
per il fondo della convenuta.
Si
può di conseguenza ammettere che egli abbia agito in qualità di ausiliario dell’attrice
(art. 101 CO) od eventualmente quale sottomediatore.
Non
risulta invece dalla sua deposizione il diretto conferimento di un mandato dal
__________ in suo favore, tesi del resto esplicitamente esclusa dallo stesso
2.3 __________ entra in scena perché chiamato dallo __________ (cfr.
sul tema le loro concordanti deposizioni).
Egli,
presente __________, si accorda con __________ nel senso che la provvigione di
fr. 50’000.-- sarà di spettanza della stessa __________, dal che si può con
certezza arguire che se gli sforzi del __________ avessero avuto successo, egli
sarebbe stato retribuito dall’attrice (e non dalla convenuta) con una frazione
di questa prefissata provvigione.
Anche
il __________ risulta perciò agire dapprima come ausiliario o sottomediatore
dell’attrice.
2.4 Ci si deve però chiedere se questa situazione è in
qualche modo stata modificata dal conferimento in data 26 ottobre 1984 di un
mandato in esclusiva dal __________ al __________ (doc. A).
La
prima osservazione da fare in merito è che detto mandato, a prescindere dal suo
tenore letterale, non era affatto esclusivo, dato che non risulta che il
__________ abbia revocato il precedente mandato conferito all’attrice, che
continuava perciò a sussistere e sul quale la “dichiarazione” doc. A non ha
ovviamente avuto effetto alcuno.
Deve
poi essere osservato che durante il periodo di cosiddetta “esclusiva” del
__________, scadente al 31 dicembre 1984 e che nessuno afferma essere poi stata
rinnovata, non si è giunti alla stipulazione del negozio mediato, visto che il
diritto di compera in favore del __________ (che non equivale ancora alla
stipulazione del negozio da mediare: cfr. II CCA 30 giugno 1992 in re
B./B.) è stato costituito solo il 25 aprile 1985 ed esercitato il 30 gennaio
1987 (doc. C).
In
ogni caso, a mente del __________ la dichiarazione in questione doveva solo
servire affinché egli potesse trattare direttamente con il __________, e questo
con l’accordo dell’attrice.
Non
potendosi in buona fede ritenere che l’attrice intendesse con ciò cedere il
mandato o il diritto alla retribuzione al __________ ma al contrario che tali
trattative dirette avvenissero nel rispetto dei precedenti accordi che vedevano
__________ subordinato all’attrice stessa, ben si può ammettere che la
dichiarazione doc. A aveva comunque valore più formale che sostanziale,
questione comunque superata -si è detto- dall’infruttuosa decorrenza del
periodo di esclusiva.
2.5 Dovendosi considerare terminato l’eventuale rapporto
diretto tra l’attrice e il __________ già solo per lo scadere infruttuoso del
termine del 31 dicembre 1984 (Gautschi, Berner Kommentar, n. 8b ad art.
412 CO), ne deve conseguire che la successiva vendita del fondo, innegabilmente
ascrivibile all’intervento del __________ (cfr. sua deposizione), sia avvenuta
nell’ambito dei servigi che egli si era impegnato a prestare per __________,
che lo stesso __________ riteneva del resto titolare del mandato anche
nell’eventualità di un intervento del __________ o della sua agenzia
immobiliare.
Ciò
consente in definitiva di considerare il negozio mediato come concluso a
seguito dell’interposizione di __________ agente per mandato dell’attrice,
piuttosto che di __________ agente per conto di __________ o di Immobiliare
__________, così da rendere preferibile la soluzione secondo cui l’attrice può
richiedere la mercede mediatoria alla convenuta rispetto a quella contraria
adottata dal Pretore, la quale lascerebbe comunque aperta la questione -da
valutare se del caso in separata sede- del comportamento anticontrattuale del
__________ nei confronti dell’attrice.
Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Gli
interessi al 5% sulla mercede di fr. 50’000.-- possono decorrere dal 16 agosto
1989, data della petizione, non figurando in atti alcuna preventiva messa in
mora.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia
I. L'appello
25 aprile 1994 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 marzo 1994 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è accolta.
__________,
e per essa ora i signori __________ a, __________ e __________, sono condannati
a pagare in solido a __________ la somma di fr. 50’000.-- oltre interessi al 5%
dal 16 agosto 1989.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’800.-- e le spese sono a carico dei convenuti
in solido i quali, sempre in via solidale, rifonderanno all’attrice
fr. 4’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura in appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr.
1’000.--
già
anticipati dall'appellante, sono a carico dei convenuti in solido i quali,
sempre in solido, rifonderanno all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili
d'appello.
III. Intimazione a: - __________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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