AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1995.307
Data decisione, Autorità:
17.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00307
Lugano
17 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le
domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41
CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al
concordato stesso,
chiamata
a statuire sul ricorso per nullità presentato il 15 novembre 1995 da
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
il
lodo 13 ottobre 1995 pronunciato dall’arbitro unico arch. __________, nella
procedura arbitrale promossa dai ricorrenti con petizione 3 ottobre 1994 nei
confronti della
__________ rappr. dall’avv. __________
volto
ad ottenere l’annullamento del lodo ed il rinvio di tutti gli atti della
procedura all’arbitro per una nuova decisione;
preso
atto che con decreto 16 novembre 1995 il presidente di questa Camera ha concesso
al gravame l’effetto sospensivo richiesto;
mentre
la resistente con osservazioni 15 gennaio 1996 ha postulato la reiezione del ricorso,
protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in
fatto
A. Nel corso del 1986 i
signori __________ e __________ appaltarono all’impresa __________
l’edificazione sulla particella no. __________ RFD di , di loro
proprietà, del complesso industriale “ ”, costruzione composta da 3
blocchi attigui (doc. E); le prestazioni di architetto vennero curate dalla
__________ (doc. B), mentre quelle di ingegneria vennero eseguite dallo studio
dell’ing. __________ (doc. D).
I lavori di costruzione, che
avvenivano in successione nei tre blocchi, vennero portati a termine nel corso
del 1988.
B. Ben presto
all’interno degli stabili si constatarono alcune infiltrazioni d’acqua (doc. G,
13, 14), dovute sostanzialmente -come accertato da una perizia privata (doc. Q)
e da una prova a futura memoria (doc. T)- a fessurazioni nei muri di facciata.
I difetti vennero
regolarmente notificati all’impresa, all’architetto ed all’ingegnere, che
tuttavia non si accordarono circa le rispettive responsabilità.
C. Dando seguito
all’istanza 16 dicembre 1992 (doc. 1) con cui i proprietari avevano chiesto la
nomina di un arbitro che avesse a decidere sulle eventuali responsabilità
dell’ingegnere e dell’architetto, l’11 gennaio 1993 il Segretariato Generale
della __________ ha provveduto a designare l’arch. __________ in qualità di
arbitro.
Poiché tuttavia l’ing.
__________ rifiutava di sottoporsi all’arbitrato sostenendo di non aver mai
sottoscritto alcuna clausola arbitrale, il procedimento arbitrale venne
formalmente avviato senza di lui.
D. Con petizione 3
ottobre 1994 __________ e __________ hanno chiesto la condanna della
__________, successore in diritto della __________, al pagamento di fr.
141’499.10 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 1991.
Gli attori ritengono in
sostanza che controparte sia responsabile dei difetti nei muri di facciata ed
in particolare per non aver a suo tempo previsto la realizzazione dei necessari
giunti di dilatazione, per aver avallato la qualità dei mattoni senza per altro
averli minimamente esaminati ed infine per aver omesso di far capo alla
necessaria collaborazione con l’ingegnere al fine di garantire una
realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte. Essi pretendono perciò il
pagamento degli importi necessari alla rimozione dei difetti, il cui costo è
stato stimato in fr. 124’000.- in sede di prova a futura memoria (doc. T1 p.
5), nonché delle spese per l’allestimento di quest’ultima (fr. 17’499.10, doc.
V).
E. Con risposta 4
novembre 1994 la __________ si è opposta alla petizione sia per motivi d’ordine
che di merito, postulandone la reiezione con protesta di spese e ripetibili.
In ordine la convenuta
contesta innanzitutto che il tribunale arbitrale possa essersi costituito
regolarmente e ciò in assenza del consenso da parte dell’ing. __________; agli
attori, nella misura in cui essi lamentavano difetti relativi al blocco no.1,
al blocco no. 3 ed in parte al blocco no. 2 -che, dopo il frazionamento della
particella no. __________, erano stati venduti a terzi (doc. 2-5)- mancava
inoltre la legittimazione attiva, atteso che nei relativi rogiti di
compravendita i diritti per i difetti della cosa erano stati ceduti agli
acquirenti. Nel merito essa contesta la tempestività della notifica dei difetti
ed in ogni caso l’esistenza di un’eventuale responsabilità a suo carico: da
parte sua non vi era infatti alcuna violazione contrattuale, né alcuna colpa
(che semmai andava imputata a terze persone, quali l’ingegnere o l’impresa, di
cui la committenza doveva tuttavia personalmente rispondere), né infine vi era
alcun danno a carico della controparte, che al contrario aveva potuto
tranquillamente vendere le particelle con un utile non indifferente.
F. In replica e in
duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando
quelle di controparte.
G. Con lodo 13 ottobre
1995 l’arbitro, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la
convenuta a versare ad __________ la somma di fr. 27’857.30 oltre agli
interessi al 5% dal 28 ottobre 1988 su fr. 10’358.20 e dal 7 giugno 1991 su fr.
17’499.10, mentre gli onorari e le spese del tribunale arbitrale di complessivi
fr. 23’635.65 sono stati caricati agli attori per il 79% ed alla convenuta per
il 21%, atteso infine che a favore di quest’ultima andava pure un’indennità per
ripetibili di fr. 5’000.-.
Dopo aver preliminarmente
respinto l’eccezione circa l’irregolarità della costituzione del tribunale
arbitrale, e ciò per il fatto che all’udienza del 2 settembre 1994 la convenuta
aveva comunque dichiarato di aderire all’arbitrato, l’arbitro ha parzialmente
accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, escludendo perciò il
risarcimento per i danni relativi alle costruzioni che gli attori avevano già
venduto a terzi: non risultava in effetti che gli acquirenti avessero riceduto
ai venditori i diritti per i difetti della cosa. La legittimazione attiva è
stata perciò ammessa solo per i difetti riscontrati nella parte del blocco no.
2, la cui quota di PPP (/) era rimasta di proprietà di
__________ In merito alla responsabilità dell’architetto,
l'arbitro ha giudicato che vi era stata inadempienza contrattuale da parte sua
per la prestazione di direzione lavori, ciò che aveva reso possibile
l’inosservanza da parte dell’impresa delle diciture tecniche relative alle
malte cementizie da utilizzare per il particolare tipo di mattoni, la mancata
realizzazione dei giunti in corrispondenza dei sottofinestra, il mancato coordinamento
con l’ingegnere per quanto riguardava il tamponamento delle facciate; quanto al
danno, lo stesso doveva essere ammesso già per il fatto che le facciate stesse
erano lesionate; nulla si opponeva perciò al risarcimento del danno, che è
stato equitativamente determinato nella misura del 20% del costo totale
inerente ai tamponamenti di facciata riguardanti gli /
della PPP del blocco no. 2. Il costo della prova a futura memoria è stato a sua
volta posto a carico della convenuta, la quale a suo tempo aveva formulato al
perito domande che andavano oltre al semplice accertamento della situazione di
fatto.
H. Con ricorso per
nullità 15 novembre 1995 gli attori hanno chiesto l’annullamento del lodo ed il
rinvio di tutti gli atti della procedura all’arbitro per una nuova decisione.
I ricorrenti rimproverano
all’arbitro di essere caduto nell’arbitrio nella misura in cui egli ha accolto
(parzialmente) l’eccezione di carenza di legittimazione attiva: non era infatti
vero -a loro dire- che gli acquirenti avessero rinunciato a far valere i
diritti in merito ai difetti dell’opera, che essi oltretutto non avrebbero mai
eccepito; non era neppure vero che gli acquirenti dovettero partecipare alla
prova a futura memoria accanto ai ricorrenti, in quanto era a loro che
competevano i diritti per tali difetti; le clausole di cui ai rogiti di
compravendita escludevano inoltre la cessione agli acquirenti dei diritti
vantati nei confronti dell’architetto, ciò che per altro era stato confermato
anche dal teste __________; quelle cessioni erano in ogni caso irrilevanti, le
stesse avendo solo valore interno, tra il venditore ed il compratore, tanto è
vero che le stesse non vennero mai comunicate alla qui convenuta; il fatto che
quest’ultima avesse sollevato quell’eccezione costituiva inoltre un chiaro
abuso di diritto che non poteva essere protetto; arbitraria era infine anche la
decisione con cui l’arbitro aveva respinto la legittimazione attiva per la
quota di PPP ceduta a terzi e quella che aveva assegnato un’indennità di fr.
10’358.20 oltre interessi dal 28 ottobre 1988, siccome non sufficientemente motivate.
Con decreto 16 novembre
1995 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo
richiesto.
I. Delle osservazioni
15 gennaio 1996 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del
ricorso protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerando
in
diritto
- Il ricorso per
nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la
cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli
estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische
Zivilprozessrecht, p. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p. 524;
SJZ 1976, p. 248; IICCA 28 aprile 1993 in re P./C.; ICCA 20 dicembre 1989 in re
R./R. e llcc.).
Ne deriva che a questa
Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett.
f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia
inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico,
o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con
gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della predetta
norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso
per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente
contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al
diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat
suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., p. 345 e segg.).
Stanti queste premesse, il
solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata
esclude la censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita
di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno
che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione
fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (IICCA 25 agosto 1992 in re
G./D. e llcc.; 30 aprile 1984 in re O./O., 22 agosto 1995 in re J./ Comune di
L.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del
concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le
norme relative al ricorso per cassazione civile).
- A giudizio dei
ricorrenti, l’arbitro sarebbe innanzitutto caduto nell’arbitrio nella misura in
cui ha parzialmente accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva
formulata dalla convenuta.
Come già accennato in
precedenza, egli aveva ritenuto che gli atti di compravendita con cui i blocchi
no.1, no. 3 e parzialmente il blocco no. 2 venivano ceduti a terzi non potevano
esprimere nessun’altra volontà se non quella di trasferire la proprietà con
tutto il carico di diritti e doveri da un proprietario all’altro (lodo p. 16);
se questo trasferimento fosse stato solo parziale, ovvero se i contraenti
avessero voluto che i diritti del venditore nei confronti dell’architetto per i
difetti dell’opera rimanessero a quest’ultimo, tale volontà doveva essere
notificata con la stessa forza probatoria di quella valente per i trasferimenti
senza limitazione (lodo p. 16): ne discendeva, sempre a suo dire, che eventuali
eccezioni come ad esempio la ricessione alla parte venditrice della ragione
creditoria dei difetti, garanzia od altro, dovevano pure essere previste
nell’atto di compravendita, ciò che però nella fattispecie non era il caso, non
risultando che gli acquirenti li avessero ceduti (né per iscritto, art. 165 CO)
ai venditori.
Esprimendosi in tal senso,
l’arbitro ha completamente stravolto i termini del problema: non è infatti vero
che con la vendita dell’opera ad un terzo tutti i diritti inerenti i difetti
dell’opera passino automaticamente a quest’ultimo, che potrà eventualmente
decidere se ricederli al venditore; al contrario, è principio incontestato che
la vendita dell’opera non comporta, di per sé, alcun trasferimento
all’acquirente di quei diritti (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N.
1492), fermo restando che gli stessi potranno comunque essergli ceduti mediante
una separata cessione, da allestirsi nella forma scritta (art. 165 CO).
2.1 In data 31 maggio 1989
la particella no. __________, corrispondente in pratica al blocco no. 2, è
stata costituita in PPP e le rispettive quote sono state ridistribuite tra i
due precedenti comproprietari (doc. 4). Il 17 giugno 1992 __________ ha provveduto
a vendere alla __________ (già __________) le 3 quote di PPP di sua competenza,
di complessivi 500/1000 (e non solo di 165/1000, come erroneamente ritenuto
dall’arbitro, cfr. doc. 5).
Atteso che nel rogito di
compravendita (doc. 5) nulla era detto in merito ad un’eventuale cessione dei diritti
per i difetti dell’opera (ed in particolare di quelli nei confronti
dell’architetto) è del tutto chiaro che -in base ai principi enunciati al considerando
precedente- gli stessi non sono assolutamente stati trasferiti all’acquirente,
ma sono rimasti al venditore __________; a sua volta, per le quote di sua competenza,
tuttora non alienate, __________ ha mantenuto la titolarità degli stessi: ne discende
che la loro legittimazione attiva andava senz’altro ammessa. Il fatto che nel
rogito di costituzione della PPP e di assegnazione delle relative quote i due
comproprietari si fossero dati atto che “l’assegnazione avviene nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano le singole quote di PPP, con la rinuncia a
qualsiasi eccezione sullo stato generale dell’immobile e delle quote ricevute
in proprietà” (doc. 4 p. V) non può significare, evidentemente, che gli stessi
abbiano rinunciato ai diritti per i difetti dell’opera nei confronti dei terzi
responsabili, ma significa solo che, internamente, ciascuno accettava la quota
che gli veniva assegnata senza pretendere né risarcimenti, né riparazioni o
altro ancora dall’altro comproprietario.
2.2 Il 24 giugno 1988 gli
attori hanno venduto alla __________ la nuova particella no. __________,
corrispondente al blocco no. 1. Nel relativo rogito di compravendita si leggeva
espressamente che “i venditori dichiarano di cedere all’acquirente ogni loro diritto
e/o pretesa di garanzia, secondo le norme SIA, verso gli artigiani ed imprenditori
che hanno partecipato alla realizzazione dello stabilimento, impegnandosi
altresì a firmare ogni documento necessario al perfezionamento della cessione
di dette garanzie” (doc. 2 p. IV).
Dal tenore letterale del
contratto risulta chiaramente che le parti non hanno previsto che la cessione
avesse per oggetto le pretese nei confronti dell’architetto, bensì unicamente
quelle nei confronti degli artigiani e dell’imprenditore: ciò è senz’altro possibile
ed anzi è spesso previsto nei contratti di compravendita (Gauch/Tercier, Das
Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, nota 587 a p. 230; Koller, Der Grundstückkauf,
San Gallo 1989, N. 825): ne discende, anche in questo caso, che la legittimazione
attiva degli attori doveva essere ammessa.
2.3 Lo stesso giorno anche
la particella no. __________, corrispondente al blocco no. 3, è stata venduta
alla medesima società __________. Nel relativo rogito di compravendita,
allestito da un diverso notaio, veniva stabilito che “i venditori cedono
all’acquirente tutti i diritti dell’appaltante per i difetti dell’opera giusta
le norme SIA (Società Svizzera degli ingegneri e architetti)” (doc. 3 p. 3).
Tale clausola non è invero
particolarmente chiara e non consente, di primo acchito, di stabilire se siano
state cedute anche le pretese nei confronti dell’architetto. Il quesito, alla
luce delle seguenti considerazioni, può tuttavia essere risolto per la negativa.
2.3.1 Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale il contratto di architetto è un negozio
giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere
generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle
prestazioni confidate all’architetto nel caso specifico (DTF 114 II 56;
Gauch/Tercier, op. cit., N. 28 e seg.; Fellmann, Commentario bernese, 1992, N.
179 ad art. 394 CO; Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 2. ed., Friborgo
1988, N. 1).
Alcune prestazioni, come
l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo sono
assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier,
op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, op. cit., N. 49-52 ; Fellmann, op. cit., N. 180
e 322 e ss. ad art. 394 CO); altre prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere
agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato
(Gauch, op. cit., N. 53 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann,
op. cit., N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale
prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la
direzione dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un
cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale
considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57 e segg.;
Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO); la
dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in considerazione del necessario
rapporto di fiducia tra l’architetto ed il committente, ritiene, al contrario,
che in tal caso sia giustificato applicare nella loro globalità le normative
relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op.
cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA 10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc; 13
giugno 1994 in re G./R.).
Nel caso di specie,
potendosi tranquillamente ritenere che l’attività della convenuta non era
limitata all’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, ma
si estendeva nella fase esecutiva, con tra l’altro la cura della direzione
lavori (doc. B, clausola 3 p. 1), è chiaro che la stessa non era regolata dalle
norme relative al contratto di appalto (art. 363 e segg. CO): ne discende che
la cessione di cui al doc. 3, limitata espressamente ai “diritti
dell’appaltante”, non poteva evidentemente riferirsi all’attività
dell’architetto, che in effetti era regolata da un contratto di mandato (art.
394 e segg. CO).
2.3.2 D’altro canto, non si
vede proprio per quale motivo le medesime parti avrebbero voluto una cessione
delle pretese nei confronti dell’architetto per i difetti presenti nel blocco
no. 3 , ma non per quelli nel blocco no. 1 (cfr. cons. 2.2), acquistato
oltretutto lo stesso giorno.
2.3.3 Di conseguenza, anche
in questo caso, la legittimazione attiva degli attori andava riconosciuta.
- I ricorrenti
censurano infine la misura dell’indennità (fr. 10’358.20 oltre agli interessi
del 5% dal 28 ottobre 1988) che controparte sarebbe tenuta a rifondere loro,
rilevando in sostanza che nel giudizio impugnato non venivano minimamente
illustrati i parametri alla base di tale importo.
Anche questa censura è
fondata.
Vero è -come osservato
dalla parte resistente nelle sue osservazioni (p. 11)- che la somma di fr.
10’358.20 corrisponde ad un minor valore del 20% del costo totale inerente ai
tamponamenti di facciata riguardanti la quota di PPP di /
del blocco no. 2, il cui valore, senza difetti, sarebbe di fr. 51’790.90 (lodo
p. 21).
Ora, a parte il fatto che
-come già accennato- la quota mantenuta da __________ ammontava a
/ e non a /, non è oggettivamente dato
a sapere né ai ricorrenti, né a questa Camera, come l’arbitro abbia ricavato da
un lato la somma di fr. 51’790.90 (relativa al costo degli 835/1000 della PPP
del blocco no. 2) e dall’altro quella di fr. 246’817.45, relativa al costo
della facciate dei tre blocchi. La mancanza di motivazione del lodo a tale
proposito ne implica, anche per questo motivo, l’annullamento: l’esposizione
dei motivi sui quali il primo giudice fonda la propria decisione è infatti un
elemento essenziale della sentenza di prima istanza e deve consentire alla
parte la sua coerente impugnazione e, all’autorità di ricorso, di verificare,
discutere e giudicare la fondatezza della motivazione stessa (Rep. 1981 p. 85,
1973 p. 89; IICCA 16 aprile 1996 in re U./T., 9 agosto 1996 in re R./C.), ciò
che nel caso di specie non è assolutamente possibile.
- In accoglimento
dell’impugnativa, il lodo deve pertanto essere annullato e gli atti ritornati
all’arbitro per un nuovo giudizio.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I.
Il
ricorso per nullità 15 novembre 1995 di __________ e __________ è accolto.
§
Di conseguenza il lodo 13 ottobre
1995 dell’arbitro unico arch. __________
è annullato e gli atti vengono ritornati all’arbitro per un nuovo giudizio.
II.
Le
spese della procedura ricorsuale consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 480.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da
anticiparsi dai ricorrenti, vanno caricate alla parte resistente, che rifonderà
alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
III.
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’arbitro unico arch. __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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