AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.298
Data decisione, Autorità:
05.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00298
Lugano
5 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1070 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 16 gennaio 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 55’547.45
oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
8’205.15 oltre interessi in risarcimento del danno contrattuale;
Il
Pretore con sentenza 11 ottobre 1995 ha accolto la petizione per fr. 42’492.60
oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 2 novembre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 29 dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
1° settembre 1990 le parti hanno sottoscritto un documento denominato “Arbeitsvertrag
für leitende Angestellte” (doc. B) in base al quale l’attore diveniva
responsabile delle vendite per la Svizzera tedesca e francese dei prodotti
commerciati dal convenuto.
Il
6 novembre 1990 il convenuto ha intimato all’attore di sospendere ogni attività
per conto della sua ditta, e il giorno successivo lo ha invitato a riconsegnare
tutto quanto di proprietà della ditta stessa.
Il
14 novembre 1990 l’attore ha dichiarato di recedere con effetto immediato da
detto contratto.
B. Adducendo
gravi inadempienze del convenuto, l’attore con la petizione che ci occupa ne ha
chiesto la condanna al pagamento degli stipendi arretrati e di quelli del
periodo di disdetta, delle provvigioni maturate, delle spese sostenute, come
pure di ogni altro danno da lui subito, per un totale quantificato al
dibattimento finale in fr. 55’547.45.
C. Nell’allegato
di risposta il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli
ha contestato le proprie pretese inadempienze, e ha addebitato all’attore
l’avvenuto licenziamento in tronco del 6 novembre 1990.
L’attore
avrebbe in particolare negletto i propri doveri verso il convenuto, dedicandosi
piuttosto all’attività in favore della __________, sua precedente datrice di
lavoro, avrebbe inoltre omesso di allestire i rapporti di lavoro, e avrebbe
allestito false ordinazioni per crearsi il diritto a provvigioni sul fatturato.
Al
convenuto sarebbe così derivato il danno costituito dal pagamento dello
stipendio di settembre 1990 e delle spese, per complessivi fr. 8’205.15, somma
richiesta in via riconvenzionale.
D. L’attore
ha chiesto la reiezione della riconvenzionale, contestando le proprie asserite
inadempienze.
Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle
norme sul contratto di lavoro e sul rapporto di impiego del commesso
viaggiatore, ha constatato che il contratto sarebbe stato sciolto con effetto
immediato dal licenziamento pronunciato il 6 novembre 1990 dal convenuto, così
che sarebbe ininfluente la successiva rescissione contrattuale operata
dall’attore.
Dagli
atti non risulterebbero però motivi di gravità sufficiente a giustificare tale
provvedimento, le cui conseguenze sarebbero perciò da porre a carico del
convenuto.
L’attore
potrebbe innanzitutto esigere lo stipendio sino al termine ordinario di
disdetta del 31 marzo 1991 in misura di fr. 18’315.35, ritenuto che fr. 22’784.65
gli sarebbero già stati versati dalla cassa di disoccupazione.
Inoltre
gli sarebbero dovuti fr. 304.-- per assegni familiari, fr. 3’995.85 per la
quota parte della tredicesima, fr. 1’424.80 per 4.16 giorni di ferie non
godute, fr. 1’363.60 per le spese sostenute e fr. 17’089.-- per provvigioni e
partecipazione all’utile.
Da
ciò l’accoglimento della petizione per fr. 42’492.60 oltre interessi e la
reiezione della riconvenzionale.
F. Con
tempestivo gravame datato 2 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto che il convenuto motivava il licenziamento in
tronco soprattutto con la mancata trasmissione dei rapporti di lavoro. In
realtà, come risulterebbe dalla lettura complessiva dei suoi allegati di causa,
il rimprovero verteva su una scorrettezza e infedeltà di fondo del dipendente
nei rapporti col datore di lavoro, motivi che il Pretore non avrebbe esaminato.
In quest’ottica meriterebbe particolare considerazione il tentativo dell’attore
di farsi rimborsare spese fittizie.
Stante
il fondamento del licenziamento in tronco, nulla sarebbe dovuto all’attore.
G. Nelle
osservazioni del 29 dicembre 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Il
convenuto con il proprio gravame ripropone la tesi secondo cui sarebbe fondato
il licenziamento in tronco da lui pronunciato il 6 novembre 1990.
1.1 Nella
lettera di licenziamento in tronco (doc. U) il convenuto fondava la propria
decisione:
-
sul
fatto che l’attore non lo avrebbe sufficientemente informato della sua
attività;
-
sulle
richieste di rimborso spese, ritenute esagerate.
1.2 Nell’allegato
di risposta e riconvenzionale egli ha invece addotto quali motivi gravi:
-
in
primo luogo il mancato invio dei rapporti di lavoro (risposta, pag. 16);
-
l’aver
segnalato, contrariamente al vero, all’Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte che il convenuto commercializzava prodotti non
omologati (pag. 17 e 18);
-
l’aver
informato di tale circostanza la potenziale clientela (pag. 18);
-
lo
svolgimento di attività retribuita in favore della precedente datrice di
lavoro (pag. 19), con conseguente violazione del divieto di concorrenza
(pag. 20);
-
la
“totale mancanza di prestazioni contrattuali” (pag. 20).
1.3 E’
pacifico che il convenuto sopporta l’onere della prova degli addebiti da lui mossi
al dipendente (art. 8 CC; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337
CO).
- Il
Pretore (consid. 6) ha ritenuto che la violazione del dovere di informare
debitamente il datore mediante consegna dei rapporti di lavoro non si sarebbe
verificata appieno, stante l’invio del doc. 3, e che comunque tale violazione
non avrebbe in ogni caso giustificato il licenziamento in tronco in assenza di
un preventivo richiamo al rispetto di questo dovere contrattuale.
Questo
assunto pretorile è in pratica rimasto inimpugnato e deve di conseguenza valere
come acquisito, visto che le doglianze del convenuto sono rivolte contro la
mancata considerazione da parte del Pretore di altri elementi (appello, punti
8.1 e segg.).
-
Il
gravame è però silente anche al riguardo della supposta delazione dell’attore
all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte circa le pretese
manchevolezze dei prodotti del convenuto, dell’asserita diffusione di tale
circostanza presso la potenziale clientela, della totale mancanza di
prestazioni -accennata ma non argomentata oltre- e del ritenuto svolgimento di
attività concorrenziale in favore di terzi, così che detti motivi di
licenziamento in tronco devono essere considerati come abbandonati dal
convenuto a questo stadio della causa.
-
Ne
segue che il grave motivo posto a base del licenziamento con effetto immediato
dovrebbe risiedere nei pretesi abusi dell’attore in tema di rimborso spese.
4.1 Il
convenuto ravvede un simile abuso nella presentazione per il rimborso della fattura
di fr. 1’150.-- della __________ per il nolo di una Mercedes durante i primi 15
giorni del settembre 1990 (doc. QQ).
Il
rilievo è infondato .
Il
Pretore ha respinto la pretesa perché l’importo non sarebbe stato pagato
(sentenza, pag. 7), ma ciò non toglie che l’attore ha dovuto contrarre in
proprio nome un’obbligazione nei confronti di terzi -nessuno ha sostenuto che
la fattura in questione attesterebbe un rapporto inesistente- per poter
disporre di un veicolo che il convenuto era contrattualmente tenuto a fornirgli
(doc. B, pag. 2, art. 7).
Nulla
permette perciò di ritenere abusivo o altrimenti censurabile il comportamento
dell’attore in questo frangente.
E’
inoltre da escludere che la fattura in questione sia effettivamente stata
causale per la pronuncia del licenziamento in tronco posto che essa, datata 30
ottobre 1990, non risulta dagli atti essere stata sottoposta al convenuto per
il rimborso prima del 6 novembre successivo.
4.2 Il
convenuto ritiene abusiva anche la presentazione delle richieste di rimborso
doc. L e R, affermando che le spese ivi indicate sarebbero “in parte fittizie”,
e che l’attore non avrebbe provato che esse fossero in relazione con l’attività
da svolgere per il convenuto.
Il
convenuto sul tema confonde manifestamente l’onere della prova a carico
dell’attore nell’ottica dell’ottenimento del rimborso delle asserite spese, con
quello a suo carico nella diversa ottica dell’affermazione del comportamento
abusivo dell’attore.
In
altri termini, il fatto che l’attore non sia riuscito se non in parte a
dimostrare di aver sostenuto tali spese, e non ne abbia perciò ottenuto
l’attribuzione da parte del Pretore, non significa affatto che vi sia stato
comportamento abusivo da parte sua giustificante il suo licenziamento in tronco,
fattispecie questa che spettava al convenuto provare, e che egli non ha provato
se non con l’apodittica insinuazione della natura parzialmente fittizia delle
spese.
Del
resto lo stesso convenuto ammette che l’istruttoria sul tema è stata carente (appello,
pag. 10), del che egli stesso deve però sopportare le conseguenze.
4.3 Analoghe
considerazioni valgono per la richiesta di rimborso delle spese di cui al doc.
DD:
-
anche
volendo ammettere che con le sole ricevute degli esercenti non sia ancora
dimostrato che la spesa era connessa con l’attività svolta in favore del
convenuto, nemmeno è dimostrato che ciò non sia stato il caso, con il che non
può essere ammesso il preteso abuso da parte del dipendente;
-
il
fatto che venga richiesto il rimborso di spese per benzina super senza
piombo anche se la vettura di servizio funzionava a gasolio è
spiegabile con l’affermazione dell’attore (petizione, pag. 3) di aver
utilizzato la propria vettura per lavorare quando quella di servizio
manifestava dei difetti (doc. N; doc. PP).
Il
convenuto, del resto, ammette implicitamente tale versione dei fatti (appello,
pag. 9), ritenendola a torto infondata in base al nuovo ma inveritiero
argomento secondo cui la vettura dell’attore non avrebbe potuto utilizzare
benzina senza piombo in quanto priva del catalizzatore;
- E’
infine addirittura fatto notorio che un rappresentante può percorrere diverse
centinaia di chilometri al giorno nell’esercizio della propria funzione, così
che anche in questo caso il convenuto è ben lungi dall’aver dimostrato, o anche
solo reso verosimile, l’esistenza di abusi in materia di rimborso spese.
Ne
deve conseguire la conferma del giudizio sulla mancanza di fondamento del
licenziamento in tronco pronunciato dal convenuto.
- Rimangono
da risolvere le contestazioni del convenuto sulle conseguenze finanziarie di
tale ingiustificata disdetta.
5.1 Il
pagamento del salario e della tredicesima mensilità fino alla scadenza
dell’ipotetico periodo di disdetta ordinaria è la pacifica conseguenza della
mancanza di fondamento del licenziamento in tronco.
In
assenza di contestazioni sulle cifre stabilite dal Pretore, non vi è motivo per
derogare da quanto deciso in prima sede.
5.2 E’
invece da accogliere l’obiezione del convenuto secondo cui l’attore avrebbe
potuto fruire di 4.16 giorni di ferie durante il periodo di disdetta di quasi 5
mesi.
In
effetti, benché secondo il nuovo art. 337c CO il contratto di lavoro prenda
fine con il licenziamento in tronco, e i diritti del lavoratore, compreso
quello attinente alle ferie non godute, si tramutino di conseguenza in una
pretesa pecuniaria di risarcimento danni (DTF 117 II 271), l’abbandono
della finzione secondo cui il lavoratore avrebbe potuto fruire delle ferie
nell’ipotetico periodo di disdetta non è tuttavia assoluto.
Nei
casi, come ad esempio nei contratti a tempo determinato, in cui il contratto
non avrebbe potuto prendere fine in un termine breve, e il lavoratore beneficia
perciò dell’indennizzo dello stipendio per un lungo periodo, non si ritiene
giustificato di attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle ferie
(così in: II CCA 22 aprile 1994 in re S./S. SA e I. SA), ammettendosi in
tal caso che l’indennizzo del salario comprenda anche quello delle ferie non
godute (DTF 117 II 273).
Se
invece il contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente
breve, ritenuto con ciò un lasso di due o tre mesi, il pagamento delle ferie
non godute deve essere riconosciuto (DTF 117 II 272; II CCA 30
gennaio 1996 in re I./B. SA).
Nel
caso di specie, perciò, l’attore avrebbe potuto fruire delle ferie a sua
disposizione, oltretutto di breve durata, entro il periodo di disdetta, e
perciò va respinta la sua richiesta di indennizzo di fr. 1’424.50.
5.3 Il
convenuto si aggrava anche contro il riconoscimento del rimborso delle spese,
ammesso dal Pretore per i fr. 1’363.60 di cui al doc. DD.
Come
già detto al consid. 4.3, le riserve del convenuto, in assenza di prove
migliori delle sole ricevute, possono essere tutelate per i fr. 283.40 di spese
presso ristoranti, mentre del tutto credibili sono gli esborsi per benzina,
come pure le altre voci di spesa, che il convenuto del resto non ha contestato
nel dettaglio nemmeno con il presente gravame.
L’importo
aggiudicato dal Pretore può perciò essere ridotto di fr. 283.40.
5.4 La
provvigione di fr. 654.10, seppure a denti stretti, è riconosciuta dal
convenuto (appello, punto 15, pag. 11).
Non
è invece dovuta la provvigione di fr. 5’200.-- per la fornitura in __________
(doc. BBB1), avendo il convenuto subordinato l’esecuzione della sua prestazione
contrattuale al preventivo pagamento (“as soon as we get the amount”), che non
è stato effettuato dal partner contrattuale, non potendo ad esso essere
ragionevolmente assimilata la lettera di credito doc. BBB2. Non potendosi
ritenere in simili circostanze un obbligo del convenuto di tentare di incassare
il dovuto presso il destinatario della merce, si deve ritenere che il diritto
alla provvigione dell’attore è nato al momento della stipula, ma si è estinto
in conseguenza del mancato pagamento da parte del cliente africano (art. 322b
cpv. 1 e 3 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 2 ad art.
322b CO).
Inoltre,
come giustamente afferma il convenuto, la partecipazione del 5% all’utile lordo
di fr. 224’698.26 (doc. 17, foglio 2) non va accordata per intero (fr.
11’234.90 per un anno), ma, analogamente alla tredicesima mensilità,
limitatamente al periodo 1° settembre 1990 - 31 marzo 1991, ovvero per 7/12,
pari a fr. 6’553.70.
L’importo
ammesso dal Pretore per provvigioni deve perciò essere ridotto di complessivi
fr. 9’881.20.
- Nel
complesso, le censure del convenuto al giudizio pretorile ne comportano la
riforma nel senso di ridurre di fr. 11’589.10 il credito dell’attore nei suoi
confronti, che perciò è di fr. 30’903.50 oltre interessi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 novembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________, è condannato a pagare a __________, fr. 30’903.50 oltre
interessi al 5% dal 13 dicembre 1990 su fr. 25’933.80 e dal 16 gennaio 1991 su
fr. 4’969.70.
Per fr.
25’933.80 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1990 è tolta l’opposizione
interposta al precetto esecutivo __________dell’UE di Lugano.
-
Invariato.
-
La
tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 2’000.-- e le spese,
da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 9/20 e per 11/20
sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 500.--
per parte di ripetibili.
-
Invariato.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono a
carico dell’attore.
Il
convenuto rifonderà all’attore fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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