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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.288
Data decisione, Autorità:
02.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00288
Lugano
2 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 4764
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 13
dicembre 1994 da
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in materia di disconoscimento del debito riguardante
una pretesa d’appalto che il Pretore, con sentenza 5 ottobre 1995, ha
integralmente respinto accertando altresì la temerarietà della lite promossa
dall’attore.
Appellante quest’ultimo con atto d’appello 23 ottobre
1995 con il quale chiede l’annullamento della dichiarazione di temerarietà,
l’allestimento di una perizia ed il mantenimento dell’opposizione da lui
interposta al precetto esecutivo il cui rigetto provvisorio ha dato luogo
all’azione di disconoscimento del debito.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che,
con la sentenza qui impugnata, il Pretore ha respinto le eccezioni dell’attore
riguardanti una fornitura e posa di rolladen e tende da sole, effettuata dalla
ditta convenuta, pretesa difettosa poiché non é stata dimostrata la tempestiva
e regolare notifica dei difetti;
che,
indipendentemente dalla carenza dei pur minimi presupposti formali voluti dall’art.
309 CPC per rendere ammissibile un atto d’appello, il gravame dell’attore si
rivela completamente infondato;
che
infatti la sua pretesa di disconoscimento é stata respinta mancando qualsiasi
tempestiva notifica dei difetti per i quali si opponeva al pagamento della
fornitura e che tale motivazione non é assolutamente contestata, anzi é ammessa
quando afferma, nell’appello, che “non mi sono formalizzato a notificare
ufficialmente i difetti...”;
che
ne segue come anche la domanda di allestimento di una perizia per accertare
eventuali difetti non possa trovare consenso perché é inutile sapere se
esistono veramente difetti in un’opera quando é pacifico che la relativa azione
in garanzia é improponibile mancando l’indispensabile presupposto della
tempestiva notifica dei difetti stessi, come ha correttamente giudicato il
Pretore con l’ordinanza sulle prove 12 luglio 1995;
che
anche la declaratoria di temerarietà della lite trova consenso in questa
autorità d’appello per i pertinenti motivi addotti dal Pretore ai quali si
rinvia non mancando di osservare che l’inconferente appello dell’attore
dimostra, ancora una volta, come la sua resistenza non sia sorretta da alcun
giustificato o giustificabile motivo se non quello di procrastinare nel tempo
il momento dell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali;
che
l’appello può così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis
CPC senza necessità di intimarlo per le osservazioni alla controparte;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
23 ottobre 1995 __________ é respinto.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 100.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono
a carico dell’appellante.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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