AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.279
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00279
Lugano
15 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. SF.95.185 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza di sfratto 4
settembre 1995 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
che
il Pretore, con decreto 2 ottobre 1995, ha accolto ordinando alla convenuta di
voler mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento ammobiliato di
3 locali nello stabile denominato “__________ __________ ” sito a __________.
Appellante
la convenuta la quale, con atto d’appello 13 ottobre 1995, ha chiesto la
riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza di sfratto mentre
la controparte, con osservazioni all’appello del 10 novembre 1995 chiede la
reiezione del gravame.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in
fatto ed in diritto
che la convenuta occupa,
dal maggio 1994, un appartamento dell’istante a __________ in forza di un
contratto orale tra le parti;
che il 22 maggio 1995
l’istante ha disdetto il contratto per la scadenza del 31 agosto 1995;
che, non avvenendo la
riconsegna dell’ente locato l’istante ha promosso la procedura di sfratto che
il Pretore, con il decreto impugnato, ha accolto;
che, con l’appello, la
ricorrente rimprovera genericamente al Pretore di aver considerata operante una
disdetta inefficace e che, in ogni caso, la procedura di sfratto é inutile e
priva di oggetto poiché avrebbe già abbandonato i locali, ora occupati da un
subentrante, nel febbraio 1995;
che - indipendentemente a sapere
se la disdetta é stata correttamente e validamente notificata all’appellante e
se la mancata contestazione della stessa presso l’Ufficio di conciliazione in
materia di locazione é determinante come il Pretore ha ritenuto in forza di
giurisprudenza (DTF 119 II 147 consid. 4) che il Tribunale federale ha
però, nel frattempo, cambiato (DTF 121 III 156) - l’istanza di sfratto
andava comunque respinta;
che infatti qualora le
parti, come nel caso concreto, non abbiano pattuito termini di disdetta e di scadenza
del contratto si applica la disposizione dell’art. 266c CO per la quale nella
locazione di abitazioni ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso
di tre mesi per la scadenza determinata dall’uso locale o, in mancanza di tale
uso, per la fine di un trimestre di locazione;
che nel Luganese l’uso
locale prevede la possibilità di porre fine ai contratti di locazione per le
scadenze del 29 marzo e del 29 settembre (Rep. 1986, 283 e rif.);
che la disdetta del maggio
1995 non rispettava la scadenza del termine di disdetta voluta dalla legge e di
conseguenza, ammessa ma non verificata in questa sede la sua corretta notifica,
produrrebbe effetto solamente per la scadenza successiva (art. 266a cpv. 2 CO)
ossia per la fine di settembre 1995;
che
a dipendenza di questo fatto si pone il problema della ricevibilità
dell’istanza di sfratto, inoltrata ben prima della fine di settembre 1995;
che
l’art. 506 CPC offre al locatore la possibilità di domandare al pretore lo
sfratto di locali concessi in comodato, in locazione o in affitto allorquando
tale rapporto sia cessato;
che
l’accoglimento dell’istanza dipende dalla verifica di tale presupposto
sostanziale: per quanto riguarda la locazione, il giudice è investito del
compito di verificare se la stessa ha effettivamente preso termine e che
l’istanza dev’essere considerata prematura se la locazione non ha ancora preso
termine (II CCA 9.3.1994 in re S. c/ Ch.) e dev’essere respinta;
che
la mancanza del presupposto in questione non può nemmeno essere sanata con
l’intervenuta fine del rapporto di locazione durante la procedura di sfratto,
dal momento che la bontà della domanda dev’essere giudicata al momento della
sua introduzione e non può dipendere dalla durata del processo, durata che comunque
il codice di rito civile ha improntato alla semplicità e alla rapidità (Cocchi
/ Trezzini, CPC annotato, art. 507 N. 1);
che al momento
dell’introduzione della domanda di sfratto il contratto non era ancora, per le
motivazioni di merito che precedono, evidentemente cessato e di conseguenza ne
deve discendere la reiezione per irricevibilità della stessa istanza;
che le spese di giudizio
di prima e seconda sede sono a carico della parte istante mentre non si
assegnano ripetibili alla controparte che non si é fatta patrocinare;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art.
148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13
ottobre 1995 é accolto e di conseguenza la sentenza 2 ottobre 1995 del Pretore
di Lugano é così riformata:
-
L’istanza di sfratto 4 settembre 1995 __________ é respinta.
-
La
tassa e le spese di complessivi Fr. 100.- sono a carico dell’istante.
II. La tassa di
giustizia in Fr. 180.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 200.-) della
procedura d’appello, già anticipati dalla ricorrente, sono a carico della parte
appellata.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster