AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.261
Data decisione, Autorità:
12.12.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00261
Lugano
12 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 731 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 8 giugno 1989 da
rappr.
dallo Studio legale __________
contro
____________________rappr. dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr.
36’963.40 oltre interessi a titolo di minor valore dell’oggetto venduto,
domanda ridotta a fr. 14’413.40 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 4 settembre 1995 ha respinto;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 25 settembre 1995 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 14’413.--
oltre interessi;
Mentre i
convenuti con le osservazioni del 10 novembre 1995 chiedono la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
3 settembre 1987 gli attori hanno acquistato dai convenuti al prezzo di fr.
450’000.-- il fondo n. __________di __________, sul quale sorge un’abitazione
unifamiliare (doc. I).
Ritenendo
l’abitazione gravata da difetti, gli attori con la presente causa hanno chiesto
la condanna dei convenuti al risarcimdnto del conseguente minor valore
dell’oggetto venduto, pari a fr. 50’700.-- così che, dopo compensazione di un
loro debito di fr. 13’736.60 nei confronti dei convenuti, questi sarebbero da
condannare al pagamento della differenza di fr. 36’963.40 oltre interessi.
B. Nella
risposta del 18 ottobre 1990 i convenuti si sono opposti alla petizione,
contestando l’esistenza degli asseriti difetti ed ammettendo unicamente la
necessità di effettuare alcuni piccoli lavori di rifinitura, omessi stante il
rifiuto degli attori di pagare il debito di fr. 13’736.70, importo
eventualmente da compensare con il valore di detti lavori mancanti.
C. Gli
attori in corso di causa hanno ridotto la propria domanda a fr. 14’413.40 oltre
interessi.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e richieste.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un
contratto di compravendita immobiliare, ha ammesso l’esistenza di pretese degli
attori per opere non eseguite fino a concorrenza di fr. 10’950.--.
Dovendosi
compensare questa pretesa con il maggiore credito dei convenuti, ne
conseguirebbe la reiezione della petizione.
E. Con
tempestivo gravame datato 25 settembre 1995 gli attori hanno chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 14’413.--
oltre interessi.
Il
Pretore avrebbe respinto a torto la pretesa di fr. 16’000.-- relativa
all’autorimessa inagibile, ritenendo erroneamente che il difetto in questione
non fosse stato fatto valere con la petizione. Gli attori avrebbero invece
segnalato il difetto fin dal 9 giugno 1988 (doc. N). In seguito il perito da
loro incaricato avrebbe confermato che l’autorimessa era inagibile, opinione
confermata dal perito giudiziario, che avrebbe valutato la spesa per la
formazione di un accesso adeguato proprio in fr. 16’000.--
F. Nelle
osservazioni del 10 novembre 1995 i convenuti hanno chiesto la reiezione del
gravame sulla scorta di argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si
dirà nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Il
difetto lamentato dagli attori è costituito dall’inadeguatezza della rampa di
accesso all’autorimessa, che avrebbe una lunghezza di solo due metri, il che
comporterebbe una pendenza superiore al 35%, e con ciò, all’atto pratico,
l’impossibilità di servirsi dell’autorimessa medesima (cfr. perizia, pag. 3 e
4; doc. AA, pag. 2).
-
Gli
attori, ritenendo che si tratti di un difetto nascosto della cosa venduta
(“opere che in seguito si sarebbero rivelate difettose e inagibili”, appello,
punto 5, pag. 5), ammettono di avere notificato tale difetto per la prima volta
con la lettera doc. N del 9 giugno 1988 (appello, punto 4, pag. 4).
-
In
realtà, dalla stessa natura del difetto lamentato, risulta di meridiana
evidenza che esso è riscontrabile con l’ordinaria verifica della cosa venduta,
dovendosi ritenere -dalla stessa dichiarazione degli attori secondo cui il
garage è “inutilizzabile”- che esso si è manifestato al primo tentativo di
condurre un veicolo nell’autorimessa per via della rampa di accesso in
questione. Ne discende -come rettamente ritenuto dal Pretore- che il difetto di
cui trattasi è manifesto e non occulto.
-
Secondo
l’art. 201 cpv. 1 e 2 CO, applicabile anche in materia di compravendita
immobiliare (DTF 104 II 268), il compratore deve esaminare lo stato
della cosa ricevuta non appena l’ordinario andamento degli affari lo consenta,
e se vi scopre difetti deve darne subito notizia al venditore, in difetto di
che la cosa si riterrà accettata fatti salvi quei difetti non riconoscibili mediante
l’ordinario esame.
La
tempestiva notifica al venditore dei difetti della cosa venduta è perciò
l’indispensabile premessa per la possibilità di esercitare i diritti di
garanzia previsti dalla legge in favore del compratore.
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta all’acquirente (Giger,
Berner Kommentar, n. 99 ad art. 201 CO), acquirente che deve descrivere i
difetti da lui constatati in maniera tale da permettere al venditore di
comprendere il genere e la portata del difetto, nonché la natura delle critiche
espresse dall’acquirente (II CCA 21 giugno 1995 in re T./L.; Giger,
opera citata, n. 64 e 65 ad art. 201 CO).
- La
vendita in oggetto ha avuto luogo il 3 settembre 1987 (doc. I), e quello stesso
giorno è avvenuta la consegna del bene venduto (doc. I, punto III).
La
correzione della pendenza della rampa, se del caso -come suggerisce il perito-
mediante abbassamento del pavimento dell’autorimessa, non è opera che i
convenuti si erano impegnati a compiere (doc. G e H), né gli attori hanno
sostenuto una simile tesi.
Ne
consegue che, in quanto difetto evidente, la lacuna in questione doveva essere
notificata al più tardi entro la metà di settembre del 1987.
Così
non è stato (cfr. doc. N), dal che si deve necessariamente ritenere
l’accettazione della cosa venduta con il difetto in questione, e questo a
prescindere dal fatto che i convenuti non abbiano lamentato la tardività della
notifica, trattandosi di questione che il giudice deve verificare d’ufficio (ICCTF
6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti).
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
25 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
Gli
attori in solido rifonderanno ai convenuti fr. 1’300.-- per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster