AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.260
Data decisione, Autorità:
30.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00260
Lugano
30 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa in.c. no. 52/94 SPEC della Pretura del distretto di Riviera promossa con istanza 8/11
luglio 1994 da
rappr.
dal __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
per
ottenere la condanna della convenuta al versamento di un'indennità di fr.
15'415,20 per licenziamento abusivo e al pagamento di fr. 3'029,90.- per
differenze salariali oltre interessi e spese.
Domande
avversate dalla controparte e che il Pretore, con sentenza 11 settembre 1995,
ha integralmente respinto.
Appellante
l'attore il quale, con atto di appello 21 settembre 1995, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di accogliere le sue domande.
Mentre
la controparte, con osservazioni 11 ottobre 1995, chiede la reiezione
dell'appello.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
-
ha iniziato a lavorare alle dipendenze dell'impresa edile __________ nel marzo
1988.
Nel
1993 le parti hanno concluso un accordo salariale speciale (salario orario base
di fr. 19.85) derogante al salario minimo imposto dal CCL di fr. 20.84 l'ora;
questo accordo non è stato ratificato dalla Commissione Paritetica Cantonale
dell'edilizia e del genio civile (indicata nel seguito con CPC).
Il
31 gennaio 1994 le parti hanno stipulato un'altra analoga convenzione che
prevedeva, per il 1994, un salario orario base di fr. 20.46 invece di fr. 21.59
come da CCL; contestualmente alla sottoscrizione di questo accordo veniva
intimata al lavoratore una disdetta cautelativa per il 31 marzo 1994 con la
motivazione che la stessa era riferita alla mancata accettazione dell’accordo
salariale per il 1993 e con l’indicazione che il licenziamento sarebbe divenuto
effettivo nel caso in cui la CPC non avesse ratificato gli accordi salariali.
Il
24 marzo 1994 la CPC ha respinto una domanda di riesame dell’accordo
riguardante il salario per il 1993 e, parimenti, non ha ratificato l’accordo
derogante al salario minimo per il 1994 perché le motivazioni addotte non erano
riconosciute dal lavoratore e perché la sottoscrizione del lavoratore era stata
ottenuta sotto la minaccia del licenziamento.
La
convenuta ha comunicato allora all’istante, in data 29 marzo 1994, di non voler
far valere la disdetta cautelativa che veniva di conseguenza annullata e, in
data 31 marzo 1994, la disdetta definitiva del rapporto di lavoro, per il
successivo 31 maggio 1994. Ha motivato tale provvedimento con il momento
economico sfavorevole.
Nei
confronti delle decisioni della CPC che non ha autorizzato le riduzioni
salariali per il 1993 ed il 1994 la __________ ha inoltrato ricorso all’arbitro
unico così come previsto dal CCL.
- __________,
dopo aver contestato la disdetta perché abusiva, ha inoltrato al Pretore
l’istanza che ci occupa postulando il versamento di un'indennità, pari a 4 mesi
di salario medio, per licenziamento abusivo e quello delle differenze
salariali, tra salario minimo e salario inferiore non autorizzato, per gli anni
1993 e 1994.
La
convenuta ha contestato il carattere abusivo della disdetta, intimata, a suo
dire, per necessità aziendale di riduzione del personale e senza nessuna
relazione con la questione relativa al salario ridotto tanto é vero che tale
problematica non si era chiusa con la decisione della CPC ma era stata
demandata all’autorità di ricorso prevista dal CCL.
-
Il
Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto tutte le pretese di
__________ considerando non abusivo il licenziamento e al di fuori della
propria competenza decisionale la questione sulle differenze salariali attorno
alle quali l'arbitro unico non si era ancora pronunciato.
-
Con
tempestivo appello l'istante postula la riforma del querelato giudizio, nel
senso di accogliere integralmente la sua istanza.
Per
quanto riguarda il licenziamento egli rimprovera al primo giudice di non aver
valutato correttamente il succedersi degli avvenimenti che prendono il via con
la disdetta cautelativa le cui motivazioni stanno a dimostrare, in uno con un
atteggiamento improntato a mala fede da parte della ditta convenuta
nell’invocare una pretesa difficile situazione aziendale quale motivo della
disdetta,, il nesso di causalità tra le sue pretese salariali e la successiva
disdetta della fine di marzo 1994.
Con
riferimento alle pretese per differenze salariali sostiene che il Pretore é
comunque competente a decidere poiché le decisioni della CPC e dell'arbitro
unico non sostituiscono il necessario intervento del giudice quando le parti
non vi si adeguano. Osserva ancora che gli accordi salariali intercorsi tra
istante e convenuta rappresentano una rinuncia ai sensi dell'art. 341 CO che,
per legge é nulla.
Con
le proprie osservazioni all’appello la parte appellata ha chiesto la reiezione
del gravame e la conferma della sentenza pretorile sulla scorta di
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- In
linea di principio un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere
disdetto dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta
contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO).
Nell’art.
336 CO, con il titolo marginale “disdetta abusiva”, vengono per contro elencati
alcuni motivi che, se realizzati, non possono permettere la notifica di una valida
disdetta. Per costante dottrina e giurisprudenza questa elencazione è
esemplificativa e non esaustiva (DTF 121 III 61 e seg.; BK-Rehbinder,
OR 336 N. 10; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 3 ad art.
336 CO).
1.1. La
disdetta del contratto di lavoro ha carattere abusivo, tra l’altro, se
inoltrata "perché il destinatario fa valere in buona fede pretese
derivanti dal rapporto di lavoro" (art. 336 cpv. 1 lett. d CO). Al
proposito é già stato deciso che la disdetta é abusiva se conseguente al
rifiuto di un lavoratore nell’accettare una diminuzione del salario ossia nel
far valere il mantenimento rispettivamente l’adeguamento dello stesso secondo i
parametri e le normative del CCL (Rep. 1993, 193).
Nella
concreta fattispecie l'istante non ha fatto valere personalmente delle pretese,
anzi egli ha addirittura stipulato con la sua datrice di lavoro degli accordi
deroganti al salario minimo previsto dal CCL. Questo fatto non gli può però
precludere di contestare la disdetta, siccome ritenuta abusiva, sia per la
specifica disposizione della lett. d) o per quella della lett. c) dell’art. 336
CO che per la più generale violazione nell’osservanza dei principi della buona
fede (art. 2 CCS) da parte di chi l’ha intimata.
Per
l’eventuale applicabilità della fattispecie abusiva ipotizzata dall’art. 336
cpv. 1 lett. d) CO si potrebbe, infatti, considerare che la Commissione
paritetica cantonale, rifiutandosi di ratificare l'accordo salariale speciale,
ha fatto valere in buona fede delle pretese dell'istante derivanti dal rapporto
di lavoro e questo suo agire può essere attribuito al lavoratore. La CPC ha
primaria funzione di difesa del lavoratore garantendogli ad esempio, salvo
situazioni eccezionali, il salario minimo previsto nel CCL al quale non si può
rinunciare (art. 341 CO; JAR 1991, 416) con la conseguenza che l’accordo
relativo é nullo (BK-Rehbinder, OR 341 N. 22). Essa agisce
indipendentemente dalle dichiarazioni del lavoratore poiché questi si trova in
una situazione di dipendenza dal datore di lavoro e non sempre esprime nei suoi
accordi la propria libera volontà. La CPC opera per conto delle parti vincolate
dal CCL e, nell'ambito della tutela del salario minimo, ha il mandato di
controllare ed imporre che le norme concernenti il salario di base vengano
rispettate nell'interesse del lavoratore. La sua negata ratifica agli accordi
deroganti al salario minimo si sostituisce così alla pretesa diretta del
lavoratore.
1.2. E
tale pretesa é sicuramente formulata in buona fede sia con riferimento alla
posizione della CPC che a quella dello stesso lavoratore. Infatti anche se la
sua decisione non é definitiva (possibilità esercitata di ricorso all’arbitro
unico) essa non é di certo riconoscibilmente infondata (Troxler, Der sachliche
Kündigungsschutz nach Schweizer Arbeitsvertragsrecht, p. 97; Geiser, Der
neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, in BJM 1994, p.185) e, per il
carattere imperativo del divieto alla rinuncia dell’art. 341 CO, il prevalersi
della sua nullità non può rappresentare il comportamento abusivo del venire contra
factum proprium (BK-Rehbinder, OR 341 N. 24).
1.3. Ma
l’eventuale abusività della disdetta potrebbe anche poggiare sulla fattispecie
indicata dalla lett. c) dell’art. 336 CO. Il lavoratore non ha fatto valere
delle pretese, anzi vi ha espressamente rinunciato, mentre il datore di lavoro,
visto il rifiuto della CPC ad avallare la volontà del dipendente disposto a
ricevere qualcosa meno, si sarebbe messo nella condizione, con la disdetta, di
vanificare l’imposizione dell’autorità preposta al controllo dell’ossequio del
contratto di lavoro dell’edilizia e quindi la nascita, con la continuazione del
rapporto di lavoro, di pretese salariali irrinunciabili dell’altra parte (II
CCA 1 dicembre 1993 in re P. c. B.).
1.4. Indipendentemente
poi dal verificarsi del motivo specifico che caratterizza una disdetta abusiva
così come esemplificato dalla norma di legge, é fuor di dubbio che un
licenziamento che trova la sua ragione nel fatto che una commissione paritetica
prevista dal CCL ha negato la necessaria approvazione ad un accordo inteso alla
riduzione del salario minimo di categoria é manifestamente contrario allo scopo
dell’istituzione della rescissione contrattuale (DTF 107 II 169) ed ha i
connotati di una rappresaglia punitiva. Tale disdetta é quindi, in linea di
principio, abusiva con le conseguenze limitate alle sanzioni degli art. 336a e
336b CO e non della nullità della dichiarazione (JAR 1991, 251).
- È
necessario allora valutare se esiste nesso causale tra la decisione negativa
della CPC ed il licenziamento dell’istante.
2.1. L’onere
della prova circa la natura abusiva della disdetta grava per principio sul
lavoratore licenziato (art. 8 CC; DTF 121 III 62; IICCA 30
ottobre 1991 in re B./E.C. SA in Rep., 1993, 193, 31 maggio 1994 in re
L.R. SA/O., 21 febbraio 1995 in re P./P. SA; BK-Rehbinder, OR 336 N. 11;
Streiff/Von Känel, op. cit., N. 16 ad art. 336 CO; Brunner/Bühler/Waeber,
Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 2 ad art. 336 CO; Humbert, Der
neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, Winterthur 1991, p. 123 e seg.).
Viste
le oggettive difficoltà nel portare tale prova, la dottrina e la giurisprudenza
sono tuttavia concordi nel non esigere da lui una prova assoluta (IICCA
6 aprile 1994 in re J./B. SA), bastando al proposito l’esistenza di tutta una
serie di indizi convergenti (mentre una semplice verosimiglianza circa
l’eventuale loro esistenza non è ancora ritenuta sufficiente: cfr. Troxler,
op. cit., p. 150; Rehbinder, op. cit., ibidem; Streiff/Von Känel,
op. cit., ibidem; Humbert, op. cit., ibidem).
2.2. A
questo proposito assume notevole rilevanza indiziaria la disdetta cautelativa
del 31 gennaio 1994 che il primo giudice ha trascurato di esaminare e valutare.
Tale disdetta era motivata dal fatto che la CPC non aveva accettato l’accordo
salariale per il 1993 e sarebbe divenuta effettiva, per fine marzo 1994, se la
CPC non avesse mutato atteggiamento. Questa disdetta cautelativa (condizionata)
appare chiaramente come l’annuncio preventivo della messa in opera di una
ritorsione nel caso di rinnovata mancata accettazione delle convenzioni
salariali.
Il
24 marzo 1994 la CPC riconfermava il rifiuto della sua ratifica dell’accordo
salariale per il 1993 e comunicava identica presa di posizione per quello
riguardante il 1994. Il 29 marzo 1994 la __________ ritirava la disdetta
cautelativa ed immediatamente dopo, il 31 marzo 1994, notificava una disdetta
definitiva, con scadenza il 31 maggio successivo, con la motivazione che il
momento economico sfavorevole non permetteva di poter mantenere l’effettivo dei
dipendenti dell’azienda obbligandola ad una riorganizzazione interna.
L'atteggiamento della __________ - che prima annulla la disdetta cautelativa e
che poi, due giorni dopo, invia un'altra disdetta, questa volta con motivazioni
di carattere economico - é sorprendente e singolare. La prima immediata e più
plausibile spiegazione é quella che l'impresa si era resa conto che le
motivazioni contenute nella disdetta 31 gennaio 1994 avrebbero fatto apparire
abusivo il licenziamento. In sostanza la disdetta cautelativa e la vicinanza
temporale degli avvenimenti successivi (ritiro della prima disdetta e notifica
di analogo provvedimento) sono importanti indizi che portano a concludere come
i motivi della disdetta definitiva siano in realtà sempre quelli individuati e
precisati inizialmente. La disdetta del 31 marzo 1994 appare come la concretizzazione
definitiva di quanto preannunciato nella disdetta cautelativa.
2.3. Dal
momento che per la presenza degli indizi surriferiti si può ragionevolmente
dubitare della legittimità della disdetta, al datore di lavoro incombe
l’obbligo di collaborare a fornire la prova del contrario di quanto asserito
dal lavoratore. È comunque pacifico che il datore di lavoro é tenuto a
dimostrare l’esistenza del o dei motivi di licenziamento da lui invocati e che,
nel caso che questa prova non gli riesca, il potere di apprezzamento di cui
dispone il giudice può condurlo a ritenere abusivo il licenziamento (BK-Rehbinder,
OR 336 N. 11; Streiff/Von Känel, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 336 CO).
La
convenuta nega qualsiasi relazione tra il rifiuto della CPC di ratificare gli
accordi salariali ed il licenziamento dell’istante. Afferma che la vera causa
del licenziamento è rappresentata dalle difficoltà economiche nella quale si
dibatte l’impresa. In effetti le deposizioni dei testi __________ e __________
evidenziano difficoltà di carattere economico dell'azienda. Non viene invece
reso verosimile che queste difficoltà siano state ragione talmente importante
per la disdetta da interrompere il nesso causale tra il motivo legato alla
rifiutata riduzione del salario ed il licenziamento intimato. A questo
proposito sarebbe stato necessario, almeno a valere quale primo approccio per
ritenere che le pretese difficoltà siano l’unica e reale motivazione che sta
alla base del licenziamento, fornire la prova che l'impresa fosse venuta a
conoscenza dell'esito dell'esercizio 1993 solo dopo il ritiro della disdetta
cautelativa. Ma ciò l'impresa non ha provato e nemmeno appare dagli atti. In
questa maniera si sarebbe potuto dare un senso diverso alle due disdette ed al
ritiro della prima a seguito del rifiuto di ratificare le convenzioni
salariali, potendo rendere più credibile che la disdetta non era stata data per
motivi di ritorsione. Ma anche, nel merito, le pretese difficoltà economiche
non sono evidenziate dal bilancio 1993 che rispecchia quello del 1992, mentre
la situazione allestita dall’impiegato __________, oltre che essere un
documento di parte, é sicuramente successiva alla fine marzo 1993 perché
preparata in funzione dell’udienza che ha fatto seguito all’istanza in Pretura
del lavoratore.
Lo
svolgersi dei fatti ed il comportamento della convenuta porta a ritenere che,
proprio per l’invocata necessità di ridurre i costi, la risposta negativa della
CCL alla riduzione del salario dell’istante sia stato il motivo principale
scatenante la decisione di disdire il contratto di lavoro, motivo del resto già
chiaramente anticipato con la disdetta cautelativa. Senza quel motivo - che
conduce a dare carattere abusivo alla disdetta - il rapporto di lavoro, con
ogni verosimiglianza, non sarebbe stato disdetto in quel momento (BK-Rehbinder,
OR 336 N. 11)
- Secondo
l’art. 336a CO la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve
all’altra un’indennità. Essa costituisce una sanzione punitiva (DTF 118
II 167; BK-Rehbinder, OR 336a N. 1) ed é stabilita dal giudice avuta
considerazione di tutte le circostanze ritenuto il massimo equivalente a sei
mesi di salario. Tra le circostanze di cui il giudice deve tener conto in un
caso concreto vi sono la situazione sociale e le possibilità economiche delle
parti, la gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la
disdetta, la gravità della colpa del datore di lavoro, l’intensità e la durata
delle relazioni di lavoro anteriori alla disdetta. È comunque espressa volontà
del legislatore che il giudice possa disporre di un potere di apprezzamento
quanto più ampio possibile (FF 1984 vol. 2 pag. 543; BK-Rehbinder,
OR 336a N. 4).
Questa
Camera ha riconosciuto un’indennità di 4 mesi di salario a favore di una
lavoratrice sottoposta all’iniqua pressione volta a farle rinunciare ad una
consistente parte (ca il 30% in meno) del suo salario, formulata da una datrice
di lavoro molto solida economicamente, dopo cinque anni di attività (II CCA 15
settembre 1994 in re R. c. M.P. AG); ad un operaio edile, da vent’anni alle
dipendenze di quel datore di lavoro, che aveva rifiutato di sottoscrivere un
accordo come quello invece accettato dal qui appellante é stata riconosciuta
un’indennità pari a tre mesi di salario (Rep. 1993, 193); é stata confermata
la decisione del Pretore che aveva assegnato, in una situazione analoga a
quella qui discussa di accordo di riduzione non ratificato dalla CPC, un
importo pari a due mesi di salario a seguito di disdetta abusiva dopo otto anni
di lavoro (II CCA 1 dicembre 1993 in re P. c. B.).
Ne
segue che, valutando tutte le circostanze del caso e sulla base dei precedenti
giurisprudenziali, non si può andare oltre un’indennità pari a due mesi di
salario, ossia (per arrotondamento) Fr. 7’700.- .
- Il
Pretore si è dichiarato incompetente per ciò che concerne la pretesa derivante
dalle differenze salariali 1993 e 1994 argomentando che la questione, essendo
stata sottoposta all’arbitro conformemente al CCL, sarà giudicata in quella
sede.
4.1. Alla
CPC rispettivamente all'arbitro unico previsti dal CCL incombe unicamente di
vigilare sull’applicazione e l’interpretazione del contratto collettivo, di
procedere di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti a controlli
sulla sua applicazione mentre non sono competenti a decidere in merito a cause
come quella che qui ci occupa in cui una parte fa valere una pretesa pecuniaria
nei confronti dell’altra anche se questa dovesse fondarsi sull’applicazione
rispettivamente l’interpretazione del CCL. Spetta al giudice ordinario ,
condannare a pagare, se non versato, il salario previsto dal CCL o modificato
definitivamente dalla CPC o dall’autorità di ricorso statutaria. A meno che si
sia in presenza di una valida ed operante deroga in favore di una procedura arbitrale
che non é stata dimostrata esistere e non esiste (poiché si fosse anche stati
in presenza di una formula corretta di clausola arbitrale contenuta nel
contratto collettivo la validità di tale clausola non sarebbe dipesa dalla sola
semplice adesione al contratto collettivo ma invece da una dichiarazione
supplementare esplicita e chiara di sottomissione alla giurisdizione arbitrale
(Bulletin ASA 1988, pag. 199 e seg.;Lalive/Poudret/Reymond, Le droit
de l’arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, pag. 61 in
alto).
4.2. In
concreto trattasi piuttosto di determinare se il salario minimo previsto dal
CCL é interamente esigibile anche per quella parte di riduzione non autorizzata
dalla CPC la cui decisione negativa é stata demandata all’autorità di ricorso
la quale non si é ancora pronunciata. La risposta é senz’altro positiva poiché
la rinuncia ad una parte del salario, come già visto, è nulla per l’art. 341 CO
e di conseguenza il lavoratore potrebbe chiedere l’intero salario alle previste
scadenze. Solo l’autorizzazione espressamente prevista dal CCL può giustificare
e rendere operante la riduzione del salario - ma non facendo rivivere un
accordo in sé nullo il che non é giuridicamente lecito - ma stabilendo in forza
delle pattuizioni collettive un salario, diverso da quello normalmente previsto
- da versare al lavoratore eventualmente, a dipendenza di quando viene presa la
decisione, con effetto retroattivo per un determinato periodo.
L’importo
delle differenze salariali in Fr. 3’029.90, non contestato come tale, deve pure
essere riconosciuto all’istante.
- L’appello
viene parzialmente accolto e la sentenza del Pretore riformata nel senso che la
ditta convenuta é condannata a pagare all’istante l’importo complessivo di Fr.
10’729.90. Non si assegnano interessi gli stessi non essendo stati richiesti.
Non
si attribuiscono tasse e spese (art. 343 cpv. 3 CO e 417 lett. e CPC) mentre le
ripetibili vengono compensate per entrambe le sedi.
Per i quali motivi,
viste le norme di legge citate
dichiara e pronuncia
I. L'appello
del 21 settembre 1995 __________ é parzialmente accolto e di conseguenza la
decisione impugnata é riformata come segue:
L'istanza 8 luglio 1994 __________ a, è
parzialmente accolta e di conseguenza l'impresa __________é condannata a
versargli fr. 10’729.90 .
- Non si prelevano tasse e spese di giustizia, compensate le
ripetibili.
II. Non
si prelevano spese né tasse di giustizia per la procedura di appello. Le
ripetibili sono compensate.
III. Intimazione
a : - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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