AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.253
Data decisione, Autorità:
12.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00253
Lugano
12 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'281 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con
petizione 19 agosto 1993 da
__________ rappr. dall'avv. ____________________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 75’306.--
oltre accessori, domanda ridotta a fr. 63’806.-- oltre accessori in corso di
causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 3 agosto 1995 ha accolto per fr. 20’353.-- oltre
interessi;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 19 settembre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 63’806.-- oltre
interessi;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 20 ottobre 1995 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le
parti dal dicembre del 1985 e fino al 30 settembre 1991 hanno vissuto in
concubinato nella casa di cui al fondo n. __________di __________, acquistata dalla
convenuta il 29 novembre 1985.
B. Ritenendo
di avere partecipato e contribuito all’acquisto e alla manutenzione
dell’immobile in questione, l’attore in applicazione delle norme sulla società
semplice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 75’306.--
oltre interessi, di cui fr. 15’500.-- da lui pagati per le spese notarili
connesse all’acquisto del fondo, fr. 4’853.-- per una fornitura di vetri
isolanti e fr. 54’953.-- di partecipazione all’utile conseguito dalla convenuta
in occasione della rivendita del fondo nel settembre del 1992.
C. La
convenuta nella risposta del 13 ottobre 1993 si è opposta alla petizione.
Il
convenuto avrebbe pagato la fattura relativa ai vetri isolanti ma non le spese
notarili.
L’accordo
esistito tra le parti sarebbe per il resto stato quello di dividere a metà gli
oneri correnti della convivenza, mentre non sarebbe stata pattuita alcuna
partecipazione agli utili, che non sarebbero comunque stati della consistenza
addotta dall’attore.
D. L’attore
in corso di causa ha ridotto a fr. 63’806.-- oltre accessori la propria
pretesa, modificandola nel senso di chiedere, oltre alla rifusione delle spese
notarili e della fornitura di vetri, fr. 22’453.-- di partecipazione all’utile
di vendita e fr. 21’000.-- per i lavori da lui effettuati nell’abitazione.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra le parti sia effettivamente
venuto in essere un rapporto al quale applicare le norme del CO sulla società
semplice.
Dovendosi
ammettere che la convenuta ha conferito alla società la casa di abitazione in
uso e non in proprietà, ne conseguirebbe che l’attore non può richiedere
alcunché a titolo di partecipazione all’utile.
Alla
pretesa per lavori di miglioria effettuati sull’immobile, di per sé
ammissibile, l’attore avrebbe esplicitamente rinunciato in sede di petizione, e
comunque gli stessi si limiterebbero in concreto a semplici lavori di ordinaria
manutenzione, per i quali nessun indennizzo sarebbe dovuto.
Sarebbero
per contro fondate le pretese relative alle spese notarili e alla fornitura di
vetri isolanti, per un totale di fr. 20’353.-- oltre interessi.
F. Con
tempestivo gravame datato 19 settembre 1995 l’attore ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 63’806.--
oltre interessi.
All’appellante
sarebbe dovuta un’equa partecipazione sull’utile della vendita, dato che, anche
se l’immobile era formalmente intestato alla convenuta, il debito contratto per
l’acquisto deriva da una dichiarazione di solidarietà di entrambi.
La
partecipazione all’utile varrebbe nel contempo quale riconoscimento dei lavori
eseguiti dall’attore sull’immobile.
Inoltre,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, detti lavori avrebbero comportato
un aumento di valore di fr. 21’000.--, come ammesso in sede di tassazione IMVI,
importo che dovrebbe perciò essergli riconosciuto.
G. Delle
osservazioni 20 ottobre 1995 della convenuta, nelle quali essa chiede la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo
l’art. 530 cpv. 1 CO, la società semplice è un contratto con il quale due o più
persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.
Questo
significa che ogni socio deve conferire alla società una quota, che può
consistere in denaro, in cose, in crediti o anche nel proprio lavoro (art. 531
cpv. 1 CO).
Intervenendo
un motivo di scioglimento, la liquidazione della società semplice, come quella
della società in nome collettivo (art. 574 cpv. 1 CO), avviene nelle modalità
descritte dagli art. 545 e segg. CO.
L’art.
549 cpv. 1 CO, in particolare, prevede che dopo deduzione dei debiti sociali, e
dopo restituzione ai soci delle anticipazioni, delle spese e delle quote
conferite, l’avanzo debba ripartirsi tra i soci come guadagno.
In
difetto di accordi contrari, tale guadagno va ripartito in parti uguali (art.
553 cpv. 1 CO).
-
A
questo stadio della causa non è oggetto di contestazione il fatto che il
sodalizio concluso dalle parti aveva caratteristiche ed intensità tali da poter
di principio essere esaminato in base alle norme del CO sulla società semplice
(DTF 109 II 230, 108 II 208 e 209; CCC 13 dicembre 1989 in re
S./S.; I CCA 12 febbraio 1988 in re M./M.).
-
Tale
esame va però necessariamente iniziato dalla constatazione, di importanza centrale
e rimasta incontestata in questa sede (e comunque incontestabile), del fatto
che la casa di __________, di cui la convenuta era giuridicamente l’esclusiva
proprietaria e in cui le parti hanno convissuto, non è stata conferita in
proprietà alla società (art. 531 cpv. 1 CO), e non è perciò divenuta proprietà
in comune dei soci (Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen
Gesellschaftsrechts, 7 edizione, pag. 202, n. 34; Honsell/Vogt/Watter,
OR II, n. 6 ad art. 531 CO).
Vero
è invece, come rettamente stabilito dal Pretore, che la convenuta ha conferito
alla società il diritto all’uso della casa in questione (art. 531 cpv. 3 CO; DTF
105 II 207; II CCA 3 aprile 1992 in re S./B.; Meier-Hayoz/Forstmoser,
opera citata, pag. 202 e 203, n. 34a).
- L’immediata
e necessaria conseguenza di questa constatazione è che la successiva vendita
del fondo da parte della convenuta è questione estranea al rapporto societario
tra le parti.
Non
vi è perciò alcun diritto dell’attore di partecipare all’eventuale utile
conseguito dalla vendita della casa in base alle norme richiamate al
considerando 1, né a tale soluzione si può giungere richiamando in via
analogica le norme sul diritto matrimoniale (appello, pag. 15 e 16),
chiaramente inapplicabili (DTF 108 II 204 e segg., consid. 3 alle pag.
206-208), o per il fatto che l’attore ha garantito il debito bancario contratto
dalla convenuta, circostanza che per altro non gli ha comportato aggravio
alcuno.
-
Stante,
come si è detto, l’assenza di un rapporto societario (o di altra pattuizione
contrattuale) giustificante la partecipazione dell’attore al realizzo
dell’immobile, il solo fatto che egli vi abbia effettuato dei lavori -a
prescindere dalla loro natura- non può ovviamente autorizzare siffatta
soluzione, facendo evidente difetto qualsiasi connessione giuridica: in caso
contrario, qualunque artigiano chiamato ad eseguire lavori su di un immobile
potrebbe un domani con pari diritto pretendere dal proprietario una quota
dell’utile conseguito con la vendita.
-
Risolto
il quesito sulla partecipazione all’utile sulla vendita del fondo, rimane da
esaminare se l’attore può rivendicare la remunerazione delle opere da lui
fornite in misura corrispondente al preteso aumento di valore del fondo.
6.1 In
linea di principio, si deve ammettere che nella misura in cui un’attività
societaria ha arrecato beneficio ad un oggetto appartenente ad uno solo dei
soci, questo risulta arricchito senza valido motivo a danno della società, e
perciò di riflesso degli altri soci (per analogia: art. 260a cpv. 3 CO). Vi
sarebbe perciò un credito teorico della società nei confronti del socio
favorito nella misura corrispondente all’effettivo maggior valore di cui questi
ha beneficiato.
D’altro
canto, l’esame delle particolari circostanze del caso concreto potrebbero anche
condurre a ritenere che l’arricchimento del socio favorito è avvenuto a seguito
di un animus donandi da parte della società semplice, così che nessun credito è
derivato alla società.
6.2 L’esame
della specie, che peraltro non fornisce particolari elementi di giudizio sul
tema, non consente di ritenere l’esistenza di un tacito animus donandi da parte
della società in favore della convenuta, dovendosi in generale ammettere con
cautela la tacita rinuncia ad un diritto, e non potendo in concreto tale
volontà venire dedotta dal solo scopo della società o dal fatto che essa era
stata pattuita per tempo indeterminato.
Ne
segue che si deve ammettere il diritto dell’attore a parte del maggior valore
derivato alla casa della convenuta per effetto dell’attività della società.
Questo
maggior valore non può però essere attribuito per intero all’attore, come egli
pretende, ma solo nella misura della metà, trattandosi in sostanza dell’utile
conseguito dalla società, che in difetto di pattuizioni contrarie -che nella
specie non risultano- è da dividere in parti eguali tra i soci (art. 533 cpv. 1
CO).
6.3 La
quantificazione delle migliorie che i concubini hanno apportato al fondo è
stata effettuata dall’autorità fiscale, che nella decisione di notifica
dell’imposta sul maggior valore immobiliare conseguente alla vendita del fondo
l’ha fissata in fr. 21’000.-- (doc. 3.1).
Per
questa Camera non vi è motivo di dipartirsi da tale valutazione, con il che va
senz’altro riformata la decisione del Pretore che ha ritenuto non provate le
asserite migliorie, mentre -trattandosi di credito spettante in primo luogo
alla società- diventa irrilevante la questione a sapere se esse siano state
tutte conseguenti a lavori eseguiti o pagati dall’attore.
Si
deve tuttavia considerare che nell’importo di fr. 21’000.-- ammesso
dall’autorità fiscale è inclusa anche la miglioria conseguente alla posa di
vetri isolanti (doc. 4.22), la cui spesa è già stata rimborsata all’attore con
l’attribuzione di fr. 4’853.--.
Il
credito dell’attore è perciò di fr. 8’025.-- (pari a fr. 21’000.-- ./. fr.
4’950.-- : 2).
La
pretesa è divenuta esigibile con lo scioglimento della società, identificabile
con la fine della convivenza, così che il diritto ad interessi al 5% su questo
importo può essere ammesso dal 29 novembre 1992, data della lettera di
richiesta doc. C.
6.4 A
questa soluzione non osta alcuna rinuncia al diritto in questione da parte
dell’attore, così come invece sostenuto nel querelato giudizio (pag. 12), avendo
l’attore con ogni evidenza inteso unicamente modificare i criteri di calcolo
della sua pretesa, ma non anche rinunciare alla pretesa stessa (petizione, pag.
6).
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 settembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 agosto 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona
è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ fr. 28’378.-- oltre interessi al 5% dal 29
novembre 1992.
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al PE __________dell’UE di
Bellinzona.
- La
tassa di giustizia di fr. 2’500.-- e le spese di fr. 180.-- sono a carico
dell’attore per 3/5 e della convenuta per 2/5.
L’attore
rifonderà alla convenuta fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a
carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 1’200.-- per
ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster