Employment contract ended by mutual agreement; wage claims partially granted

12.1995.224Autre juridiction2 nov. 1995Partially Granted

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Résumé

An employee appealed a partial first-instance judgment in a wage dispute. The appellate court held that the employment relationship had ended by mutual agreement on 9 June 1993, inferred from the employee’s departure after a workplace conflict, return of office items, and the parties’ subsequent conduct. It rejected the employee’s theory that the later written resignation preserved salary claims until 31 August 1993. The court awarded only salary for nine days in June 1993, a recalculated pro rata 13th salary, and compensation for unused vacation, totaling CHF 4,166.25 plus interest from 30 July 1993. Party costs were shifted against the appellant; no court fees were charged.

Regest

Employment contract; consensual termination inferred from conclusive conduct and subsequent silence. A contract of employment may be terminated by mutual agreement without formal notice, and such agreement may be deduced from unequivocal acts and the immediate circumstances following the breakdown of the relationship (consid. 6). If the employee leaves work after a conflict, returns workplace objects and neither claims wages nor receives a reminder to resume work, the court may infer that the relationship ended on that date. A later written resignation is then ineffective because the contract has already ceased. Claims for salary, pro rata 13th salary and vacation compensation are limited to the period until the consensual termination (consid. 7).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.224

Data decisione, Autorità: 02.11.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00224

Lugano 2 novembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. CL.94.75 (64/94B) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 16/17 febbraio 1994 da


rappr. dall’ avv. __________

contro


rappr. dall’ avv. __________

in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 10 agosto 1995, ha solo parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all’istante l’importo di Fr. 770.10 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 1993.

Appellante l’istante il quale, con atto d’appello 24 agosto 1995, chiede che in riforma del primo giudizio la sua domanda venga integralmente accolta nel senso di condannare la controparte a versargli l’importo di Fr. 19’945.60 oltre interessi e spese.

Mentre il convenuto, con osservazioni all’appello dell’8 settembre 1995, chiede la conferma del primo giudizio.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

  1. __________, impiegato presso la ditta individuale __________ di __________ dal novembre 1992, ha interrotto la sua attività lavorativa agli inizi di giugno 1993 perché, così sostiene, oggetto di violenza fisica e verbale da parte di alcuni colleghi di lavoro. Il successivo 30 luglio 1993 ha comunicato, per iscritto, al datore di lavoro la disdetta dall’impiego per il 31 agosto 1993. Giustifica la disdetta con l’impossibilità di prestare normalmente la sua attività lavorativa a dipendenza dell’atteggiamento violento nei suoi confronti di altri dipendenti e con il fatto che non gli é stato dato riscontro, da parte del datore di lavoro, nel trovare una sistemazione differente.

La conseguente richiesta di versamento degli stipendi arretrati e scaduti da giugno ad agosto 1993 non ha trovato accordo nella controparte per cui __________ fa valere giudizialmente un credito di complessivi Fr. 19’945.60 dei quali Fr. 13’861.80 per tre mensilità al netto delle trattenute, Fr. 3’080.40 per quota parte tredicesima e Fr. 3’003.40 per quota parte vacanze non godute.

  1. Il convenuto si oppone alle richieste dell’istante osservando che questi, dopo essersi autocraticamente e senza valido motivo, astenuto dal lavoro a far tempo dal 2 giugno 1993, sette giorni più tardi ha riconsegnato le chiavi dell’ufficio manifestando così la volontà di voler chiudere il rapporto di lavoro. La disdetta comunicata dopo due mesi di silenzio non sarebbe altro che un mezzo strumentale per ottenere il pagamento di stipendi non dovuti. L’istante avrebbe quindi abbandonato ingiustificatamente l’impiego ai sensi dall’art. 337d cpv. 1 CO.

In definitiva riconosce di dovere la quota parte, per cinque mesi, della tredicesima in Fr. 1’925.25 ma pone in completa compensazione l’indennità per l’abbandono ingiustificato (Fr. 1’155.15) ed un danno suppletivo (Fr. 770.10 almeno) per la mancata restituzione delle schede clienti.

  1. Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che non fosse stata provata una situazione tale in conseguenza della quale l’istante potesse astenersi lecitamente dal lavoro; anzi la riconsegna della chiave dell’ufficio, della sua scrivania e del garage stava a dimostrare la sua consapevole e definitiva volontà di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro. Con il che la disdetta del 30 luglio 1993 non poteva esplicare alcun effetto poiché il rapporto di lavoro, a quel momento, non esisteva già più.

Con riferimento alle pretese economiche dell’istante ha di conseguenze stabilito che nulla gli fosse dovuto per stipendi arretrati, che non vi erano elementi per consentire la verifica del credito vantato per vacanze non effettuate e che la quota parte della tredicesima era invece da riconoscere per Fr. 1’925.25. Ha ritenuto giustificata la pretesa riduzione di un quarto dello stipendio per abbandono del posto di lavoro, ma non il chiesto danno suppletivo, ed ha così riconosciuto all’istante Fr. 770.10 oltre interessi al 30 luglio 1993; gli ha inoltre caricato l’indennità ripetibile in Fr. 1’500.- .

  1. Con l’appello l’istante ripropone gli argomenti a favore dell’avvenuta rescissione del contratto di lavoro a seguito della sua disdetta di fine luglio 1993. In particolare osserva come poteva legittimamente sospendere la sua attività lavorativa dal momento che il datore di lavoro non era intervenuto, contrariamente agli obblighi di cui all’art. 328 CO, a far cessare le aggressioni nei suoi confronti e di conseguenza non si può ritenere semplicemente che abbia abbandonato il posto di lavoro. A maggior ragione perché il datore di lavoro si era, successivamente ai fatti di violenza, impegnato a trovargli altra occupazione.

Contesta che la restituzione delle chiavi possa aver significato la volontà di interrompere il lavoro poiché la volontà vera si é manifestata con l’invio della disdetta contrattuale che, come tale, non é mai stata fatta oggetto di alcuna osservazione di dissenso da parte del datore di lavoro se non solo in corso di causa. Aggiunge che, del resto, volendo individuare nella riconsegna delle chiavi la volontà di porre termine al contratto di lavoro la stessa va interpretata quale disdetta immediata per cause gravi.

Addebita al Pretore, in ogni caso, la violazione del principio inquisitorio non avendo questi, invece di addebitare alla parte istante la mancanza di sufficienti riscontri per comprovare le sue tesi, provveduto a chiarire la fattispecie e ad assumere d’ufficio le necessarie prove.

Con riferimento alle singole domande creditorie, che conferma, precisa che il calcolo per l’indennità delle vacanze non godute, la prova dell’effettuazione delle stesse gravando il datore di lavoro che non l’ha portata, era facilmente ricostruibile e che l’importo come tale non era nemmeno stato contestato dalla controparte.

Delle argomentazioni contrarie contenute nell’allegato di osservazioni all’appello si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

  1. L’appellante é malvenuto a criticare il Pretore per non aver assunto autonomamente chiarimenti e prove quando lui stesso si é opposto all’assunzione quali testi degli ex colleghi di lavoro con i quali erano nati i dissidi. In ogni caso é sempre compito delle parti proporre i fatti, sostanziarli ed indicare i singoli mezzi di prova senza che al giudice possa essere fatto obbligo di avviare un’attività indagatoria poiché un suo intervento in questo senso ha solo carattere integrativo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 417 n. 1).

  2. Se é vero che l’abbandono del posto di lavoro non può essere sempre considerato quale fatto comportante l’automatica fine del contratto se non inteso e voluto dal lavoratore quale definitivo e cosciente rifiuto degli obblighi contrattuali (DTF 112 II 41 consid. 2; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, pag. 214) é altrettanto vero che può essere messa fine al rapporto di lavoro, senza necessità di disdetta, per accordo tra le parti deducibile anche da atti concludenti (Berner Kommentar, ad art. 335 CO, n.2).

I primi fatti da considerare e valutare sono quelli, avvenuti, riguardanti l’abbandono del posto di lavoro dell’istante, all’inizio del mese di giugno 1993, a seguito dell’alterco con dei colleghi (testi __________ e __________) e la successiva restituzione, avvenuta il 9 giugno 1993, della chiave dell’ufficio, della scrivania, del garage e di tutti gli eventuali documenti (dichiarazione doc. 3 sottoscritta dall’istante). Gli altri fatti importanti sono quelli non avvenuti: ossia la mancanza di qualsiasi richiesta di pagamento del salario da parte dell’istante per il mese di giugno e l’assenza di qualsiasi messa in mora del datore di lavoro nei confronti del lavoratore assente. Queste situazioni che si svolgono immediatamente a ridosso della lite tra colleghi e della partenza dell’istante, e quindi in periodo non sospetto, sono indizi che conducono a ritenere definitivamente sciolto il rapporto di lavoro per accordo tra le parti al 9 giugno 1993; tali convergenze sono ben più forti e convincenti della mancata reazione alla lettera di disdetta, a quel momento inutile e sorpassata dagli eventi precedenti, o dell’impegno a trovare all’istante un’altra occupazione che non si capisce bene se all’interno della stessa ditta o presso altri datori di lavoro.

Questa Camera accerta così, sulla base degli elementi a disposizione, che il contratto di lavoro fra le parti é stato consensualmente sciolto a far tempo dal 9 giugno 1993. Tutte le considerazioni dell’appellato riguardanti i mancati interventi del datore di lavoro, il conseguente suo diritto di sospendere la prestazione lavorativa e la possibilità di licenziarsi in tronco per gravi motivi (mai messa in opera in realtà) si rivelano inconcludenti. Altrettanto vale per le argomentazione del convenuto relative all’abbandono del posto di lavoro ed all’indennità risarcitoria dell’art. 337d cpv. 1 CPC. Con riferimento alla posizione del convenuto va evidenziato che, nel caso di abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente, il datore di lavoro per far valere pretese ai sensi della citata norma deve mettere in mora il lavoratore assente, pretendere l’esecuzione del contratto ed avvisarlo delle conseguenze del suo comportamento pena la presunzione che il contratto si é sciolto consensualmente con perdita del diritto all’indennità (II CCA 21 luglio 1993 B. c. B.).

  1. Occorre ora determinare quali pretese creditorie dell’istante possono essere tenute in conto. Il salario arretrato non versato é solo quello per i nove giorni di giugno 1993 ossia Fr. 1’386.20 al netto delle trattenute (Fr. 4’620.60 : 30 x 9). La quota parte della tredicesima va considerata in funzione di un periodo di 5 mesi e 9 giorni e di conseguenza aumentata rispetto all’importo riconosciuto dal Pretore per soli cinque mesi (Fr. 1’925.25) di Fr. 115.50, pari alla quota del 30% di un mese intero, per complessivi Fr. 2’040.75. Le vacanze non godute devono pure essere riconosciute non avendo il datore di lavoro nemmeno provato che il dipendente le aveva almeno in parte consumate e non potendosi condividere la conclusione del Pretore il quale disattende che il relativo calcolo può e deve basarsi su fatti notori quale la relazione che per ogni mese di lavoro si ha diritto a 1,66 giorni di vacanza: nel caso concreto quindi 8,8 giorni dei quali però 4 già trascorsi durante il periodo di assenza dal lavoro dal 2 al 9 giugno 1993 per un residuo di 4,8 giorni che danno diritto ad un’indennità di Fr. 739.30 (Fr. 4’620.60 : 30 x 4,8). In totale l’istante deve allora ricevere Fr. 4’166.25 oltre interessi al 5 % dal 30 luglio 1993.

In tal senso viene riformata la sentenza di primo grado con le spese ripetibili di entrambe le istanze che seguono la maggiore soccombenza della parte istante ed appellante.

Per i quali motivi

visto l’art. 148 CPC

dichiara e pronuncia

I. L’appello 24 agosto 1995 di __________ é parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 10 agosto 1995 del Pretore di Lugano, sez. 3 viene così riformata:

  1. L’istanza é parzialmente accolta.

§ Di conseguenza la parte convenuta __________, titolare della ditta __________ é condannata a pagare all’istante __________ la somma di Fr. 4’166.25 oltre interessi al 5 % dal 30 luglio 1993.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

La parte istante rifonderà alla controparte Fr. 900.- per parte di ripetibili.

II. Non si prelevano tasse o spese d’appello.

L’appellante verserà all’appellato Fr. 400.- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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