AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.219
Data decisione, Autorità:
08.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00219
Lugano
8 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.95.1099 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione 12 settembre 1990 da
rapp.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 63’316.80
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione, domanda
aumentata a fr. 190’095.55 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato l’accoglimento della petizione
limitatamente a fr. 25’000.-- e che il Pretore con sentenza 7 giugno 1995 ha
accolto per fr. 188’559.55 oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 9 agosto 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 25’000.--;
Mentre
l’attore con osservazioni del 20 settembre 1995 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attore
e l’8 maggio 1987, in sostituzione di una precedente polizza ha stipulato con
la convenuta un contratto di assicurazione individuale contro le malattie e gli
infortuni con effetto dal 1° gennaio 1987 (doc. B).
A
seguito di un sinistro avvenuto il 12 maggio 1987 l’attore, che aveva già avuto
un infortunio il 24 gennaio 1986, ha subito una riduzione di natura permanente
della propria capacità lavorativa.
Ritenendo
in base alle CGA di avere diritto a 720 indennità giornaliere per perdita di
guadagno e ad un’indennità di invalidità di fr. 50’000.--, l’attore,
considerati i versamenti già effettuati dalla controparte, con la petizione in
rassegna ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 63’316.80
oltre interessi.
B. Nella
risposta del 1° giugno 1992 la convenuta ha riconosciuto la pretesa dell’attore
limitatamente a fr. 25’000.--.
Le
indennità giornaliere sarebbero state pagate nella misura massima assicurata di
complessivi fr. 73’000.--, per cui nulla sarebbe più dovuto a tal titolo.
Quo
all’indennità di invalidità, stante un grado di invalidità medico-teorica del
25% la pretesa dell’attore sarebbe fondata solo per fr. 25’000.--.
C. L’attore
in sede di replica ha ridotto a fr. 5’059.55 la pretesa per indennità
giornaliere, mentre con le conclusioni ha aumentato a fr. 185’000.-- oltre
interessi la richiesta di indennità di invalidità, sostenendo l’esistenza di un
grado di invalidità computabile almeno del 66,7%.
La
convenuta ha per sua parte mantenuto le proprie tesi e domande.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha dapprima ammesso la pretesa di fr. 5’059.55
per indennità giornaliere, ritenendo vincolante per la convenuta l’affermazione
secondo cui l’infortunio in rassegna costituirebbe un nuovo caso rispetto ad un
precedente evento analogo, dal che conseguirebbe l’esattezza del conteggio
prevedente detto saldo in favore del procedente.
Quo
all’indennità per invalidità, il Pretore ha ritenuto che le parti, in deroga ai
principi generali, abbiano pattuito che la valutazione del grado di invalidità
sarebbe stata effettuata in base alla specifica professione dell’assicurato, e
non secondo gli usuali criteri medico-teorici.
Ne
conseguirebbe per l’attore, relativamente alla sua professione di meccanico di
macchine agricole, un grado di invalidità del 100%, di cui il 33,3% sarebbe
però riconducibile a cause esterne all’evento assicurato, con il che il grado
di invalidità risarcibile sarebbe del 66,7%, percentuale per la quale sarebbero
dovuti fr. 183’500.--.
Da
ciò l’accoglimento della petizione per fr. 188’559.55.
E. Con
tempestivo gravame datato 9 agosto 1995 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr.
25’000.--.
Essa
avrebbe ammesso l’indipendenza dei due infortuni solo con l’evidente riserva
costituita dal conforto del parere di un perito. Avendo il perito dichiarato
che il secondo infortunio è una ricaduta di quello precedente, non sarebbero
dovuti i fr. 5’059.55 per indennità giornaliere.
Inoltre,
trattandosi di ricaduta anche la determinazione del grado di invalidità
dell’attore sarebbe da commisurare in base al contenuto della prima polizza, la
quale non contiene alcun riferimento alla professione dell’attore, con il che
sarebbero applicabili gli usuali criteri medico-teorici.
Comunque,
anche volendo applicare le norme della seconda polizza, nulla permetterebbe di
giungere alla conclusione per cui si dovrebbe tenere conto della concreta
situazione professionale dell’assicurato nella determinazione del suo grado di
invalidità.
F. Nelle
osservazioni del 20 settembre 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- L’art.
88 cpv. 1 LCA prevede che se un infortunio ha cagionato all’assicurato una
diminuzione della capacità di lavoro prevedibilmente duratura, l’indennità deve
essere pagata sotto forma di capitale sulla base della somma assicurata per il
caso di invalidità, non appena le conseguenze prevedibilmente durature dell’infortunio
siano accertate.
Per
consolidata giurisprudenza questa norma è da interpretare nel senso che il
grado di invalidità è da calcolare secondo criteri medico-teorici fondati su
valori medi, senza che occorra occuparsi della misura in cui il danno subito
influisce sulla capacità di guadagno effettiva o personale dell’assicurato (Rep.
1979, pag. 329; II CCA 13 luglio 1995 in re M./C.; Sentenze dei
tribunali civili svizzeri nelle contestazioni di diritto privato in materia di
assicurazione, XVI raccolta, n. 39).
Questo
è in particolare il caso quando le parti convengono all’atto della firma del
contratto d’assicurazione le indennità spettanti all’assicurato in caso di
perdita totale o parziale di uno degli organi o degli arti del corpo (II CCA
11 aprile 1995 in re B./B.; Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 488).
In
ossequio al principio della libertà contrattuale, le parti sono tuttavia libere
di derogare al predetto principio e di stipulare che il grado di invalidità determinante
sarà fissato in funzione delle circostanze particolari dell’assicurato (II
CCA 10 novembre 1993 in re Z./B.; Sentenze dei tribunali civili svizzeri
nelle contestazioni di diritto privato in materia di assicurazione, XV
raccolta, n. 96 e 97).
- Nel
caso di specie, tuttavia, le parti non hanno affatto derogato all’usuale
criterio medico-teorico di determinazione del grado di invalidità, e questo né
con la prima e nemmeno con la seconda polizza d’assicurazione.
2.1 Non
può in particolare essere sostenuto, contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 5 e 6), che tale deroga sia
ravvisabile nell’art. E 1.1 cpv. 2 delle CGA edizione 01.84, che recita:
“Esiste
incapacità al guadagno allorché l’assicurato in seguito a malattia o
infortunio, non è più in grado di esercitare, temporaneamente o
permanentemente, la sua professione o un’altra attività lucrativa a lui
confacente. Un’altra attività è confacente solo se corrisponde alle cognizioni,
alle attitudini e alla posizione sociale avute finora.”
In
primissimo luogo, dalla sistematica delle CGA si evince con grande chiarezza
che tale norma è applicabile alla prestazione di “rendita per perdita di
guadagno” (cfr. il titolo ad art. E 1.1 CGA), cioè alla cosiddetta indennità
giornaliera, e non anche alla prestazione in capitale per il caso di invalidità
conseguente ad infortunio, che è invece regolata dall’art. E 1.2 CGA.
2.1 L’art.
E.1.2 CGA non contiene per sua parte alcun riferimento espresso alla
professione esercitata dall’assicurato.
Solo
al cpv. 5, e solo per il caso in cui il grado di invalidità non possa essere
stabilito in base alla tabella di cui al cpv. 2, si fa riferimento “alla
situazione personale e privata dell’assicurato” (cfr. anche l’art. 6 cpv. 2
lit. e delle precedenti CGA, cod. D). Il Tribunale federale ha nondimeno già
stabilito che simili clausole, inserite nel contesto di un’elencazione di quote
astratte di invalidità riferite a determinate menomazioni (in quel caso la
clausola stabiliva che il grado di invalidità “viene fissato in funzione del
pregiudizio fisico o mentale permanente, tenendo conto del grado di incapacità
lavorativa e della situazione personale dell’assicurato”), non sono da
interpretare nel senso di una deroga all’applicazione del criterio
medico-teorico (Sentenze dei tribunali civili svizzeri nelle contestazioni
di diritto privato in materia di assicurazione, XV raccolta, n. 96, pag.
509 e segg., in particolare pag. 517 e 518; II CCA 10 novembre 1993 in
re Z./B., consid. 3;).
2.3 Lo
stesso attore, del resto, nei propri allegati introduttivi non ha mai sostenuto
che le parti avrebbero stipulato una simile pattuizione, ma al contrario ha
egli stesso fatto esplicito riferimento unicamente a percentuali di invalidità
da determinarsi secondo criteri medico teorici (cfr. la replica, punto 4b, pag.
3 e 4), e in tal senso si è rivolto al perito giudiziario (cfr. quesito
peritale del 23 dicembre 1992).
Solo
con le conclusioni, in aperta contraddizione con le sue tesi precedenti, egli
ha sostenuto l’esistenza di un simile accordo, basato da una parte su una
personale interpretazione della locuzione “inabilità prevedibilmente
permanente” prevista dalle CGA (conclusioni, punti 14 e 15, pag. 8-10), e
d’altra parte per il fatto che la polizza di assicurazione menzionerebbe la
professione dell’attore (conclusioni, punto 16, pag. 11).
Si
tratta ad ogni buon conto di tesi insostenibili.
Da
un lato è pacifico che la dicitura “inabilità prevedibilmente permanente” è
riferita chiaramente alla durata dell’inabilità, ed è invece ininfluente ai
fini della determinazione dei criteri di commisurazione della stessa.
D’altro
canto la sola indicazione della professione dell’assicurato nelle polizze non
può ragionevolmente essere equiparata all’esistenza di un esplicito consenso su
di una deroga di quanto previsto dall’art. 88 LCA e dalle CGA, atteso che
nemmeno ad espressioni ben più esplicite (cfr. il consid. 2.2) può essere
attribuito tale significato e che nessun altro elemento in atti si presta
secondo il principio dell’affidamento ad essere inteso nel modo voluto
dall’attore a partire dalle conclusioni.
- Dalla
perizia giudiziaria del dott. __________ (cfr. punto VII) risulta con tutta la
necessaria chiarezza che dal punto di vista medico-teorico l’attore è abile al
lavoro nella misura del 75%, ed è di conseguenza invalido nella misura del 25%,
così come sostenuto dalla parte convenuta.
E’
altresì pacifico che secondo la tabella di cui all’art. E 1.2 cpv. 6 CGA
edizione 01.84, posta dallo stesso attore a base della propria pretesa, ad un
grado di invalidità del 25% deve corrispondere il 25% del capitale di fr.
100’000.--, ovvero fr. 25’000.--.
- Quo
alla pretesa per indennità giornaliere, la convenuta è invece malvenuta nel
negare di avere ammesso al punto 3 della risposta di causa che l’infortunio del
12 maggio 1987 costituiva un caso nuovo e non una ricaduta di quello dell’anno
precedente, visto che l’espressione da lei utilizzata in quella sede (“La
convenuta ammette che si tratta di un caso nuovo e non di una ricaduta.”) è a
dir poco inequivocabile.
Il
fatto che l’istruttoria di causa -che su quell’argomento non aveva motivo di
essere effettuata (art. 184 cpv. 2 CPC)- avrebbe a mente della convenuta
dimostrato la non verità materiale della pretesa ammissione è infatti,
contrariamente a quanto lei sostiene, del tutto irrilevante.
Non
è in effetti applicabile, come essa invece pretende, l’art. 170 cpv. 2 CPC, per
il quale i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi salvo diverse
risultanze di causa, per il semplice fatto che nella specie non si tratta di
fatti solamente non contestati, ma di fatti esplicitamente ammessi.
E’
perciò applicabile l’art. 195 CPC, per il quale la confessione può essere
ritrattata solo quando si provi che fu conseguenza di un errore di fatto.
Tale
prova non è però stata fornita dalla convenuta, che del resto mai ha affermato
di avere commesso un errore di fatto sul tema.
Dovendosi
ritenere proceduralmente accertata l’indipendenza dei due sinistri fra di loro,
è incontestato che la conseguenza deve essere la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 5’059.55 per indennità giornaliere (duplica, punto 2, pag. 2).
La
sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello, è perciò da
riformare nel senso che il credito dell’attore, sul quale gli interessi al 5%
decorrono dal12 novembre 1989 così come incontestatamente stabilito dal
Pretore, ammonta a complessivi fr. 30’059.55.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 agosto 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 giugno 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________, fr. 30’059.55 oltre interessi al 5% dal 12
novembre 1989.
- Le
spese e la tassa di giustizia, fissata in fr. 3’000.--, da anticipare
come di rito, sono a carico dell’attore per 5/6 e della convenuta
per 1/6. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 8’000.--
per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
2’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/20 e per 19/20 sono a
carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 6’000.-- per ripetibili di
appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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