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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.207
Data decisione, Autorità:
27.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00207
Lugano
27 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 822 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3 promossa con petizione 20/21
novembre 1989 da
ora
massa fallimentare
rappr.
dall’__________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
nella
quale il Pretore, dopo aver constatato che le pretese dell’attrice sono state
cedute ex art. 260 LEF a:
rappr. dall’ avv. __________
rappr. dall’ __________
ha, con
decreto 9 giugno 1995, stralciato la causa dai ruoli così giudicando su spese
ripetibili:
“Le spese anticipate in causa dalla parte convenuta, in complessivi Fr. 24’685,
sono
poste in parti uguali e con il vincolo della solidarietà a carico dei quattro
creditori
cessionari i quali, pure solidalmente e in parti uguali, rifonderanno alla
convenuta
Fr. 6’000.- per ripetibili.”
Nei
confronti di questo dispositivo hanno presentato appello __________ il
20 giugno 1995, lo __________ il 21 giugno 1995 e la __________ il
28 giugno 1995 i quali chiedono di essere liberati dall’obbligo di sopportare
spese e ripetibili come deciso dal Pretore;
mentre
la __________ di __________, con osservazioni 24 luglio 1995, aderisce alle
domande di appello.
Appellante
in via adesiva, con atto d’appello 3 agosto 1995, l’ __________ che chiede pure
di non dover sopportare oneri per spese e ripetibili;
mentre
nei confronti di questo appello la __________ di __________, con osservazioni
31 agosto 1995, ne chiede la reiezione per motivi d’ordine e di merito.
Letti ed esaminati
gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
non torna conto dilungarsi sugli appelli di __________, dello __________ e
della __________ dal momento che la __________ di __________, alla quale le
spese e le ripetibili andavano rimborsate dagli appellanti e la quale quindi
può liberamente disporre delle proprie pretese, vi ha fatto acquiescenza;
che
inoltre, in prima sede, la __________ di __________ non aveva assolutamente
protestato le spese nei confronti di questi cessionari;
che
questi appelli devono così essere accolti;
che
per quanto riguarda l’appello dell’__________ occorre preliminarmente esaminare
se lo stesso é ricevibile e meglio se la disposizione dell’art. 315 CPC - per
la quale, entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’appello, i
litisconsorti dell’appellante o dell’appellato possono appellare adesivamente -
é applicabile alla fattispecie concreta;
che
in particolare, data la tempestività dell’atto, si deve esaminare se
l’__________ é litisconsorte in causa rispetto agli altri cessionari delle
pretese della massa fallimentare e di conseguenza può prevalersi della
particolare normativa procedurale;
che,
in considerazione del fatto che il cessionario di una pretesa della massa
fallimentare non ha l’obbligo di continuare il processo e che tale cessione non
comporta trasferimento delle relazioni giuridiche procedurali tra le parti (DTF
105 III 135, consid. 3), non vi può essere rapporto di litisconsorzio tra
tutti coloro che hanno ricevuto in cessione una pretesa della massa
fallimentare se non quando hanno deciso di far uso di questa cessione, ossia di
avviare un processo o di continuarlo (SJ 1994, 62, consid. 3b);
che
nella fattispecie all’esame non risulta che i cessionari abbiano voluto
continuare nel processo; anzi vi é prova contraria come appare dalla lettera 24
luglio 1994 di __________, dalla dichiarazione all’udienza di incombenti 15
novembre 1994 della __________ e dalla lettera 11 novembre 1994 dello
__________;
che,
del resto, il codice di procedura civile ticinese (contrariamente a quanto é
previsto nel Canton Vaud : cfr. JdT 1995 III 20), non prevede la
sostituzione di diritto di un terzo di una parte al processo in funzione di
disposizioni legali particolari come quella della cessione dell’art. 260 LEF
tanto é vero gli art. 103 e 110 CPC prevedono che, nel caso di cessione
dell’oggetto litigioso, il processo continua fra le parti in causa;
che
non avendo i cessionari - dopo l’avvenuta cessione che comprendeva anche altri
creditori della __________ che non si sono espressi e che il Pretore non ha
tenuto giustamente in considerazione quali parti come non doveva considerare
chi si é espresso negativamente al proposito di una partecipazione alla causa
pendente - compiuto alcun atto inteso a dimostrare la loro intenzione di
procedere in lite essi non sono mai divenuti parti del processo e di
conseguenza non può esistere tra di loro un litisconsorzio, sia necessario che facoltativo,
ai sensi degli art. 41 e seg. CPC;
che
la mancanza della qualità di parte nel processo non è in contrasto con la
possibilità per i cessionari di presentare appello poichè anche i terzi sono
legittimati all'appello quando sono danneggiati dalla sentenza (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 307 n. 11);
che
ne consegue come l’__________ non può prevalersi della disposizione dell’art.
315 CPC ed ancor meno di quella dell’art. 46 CPC che, nel litisconsorzio
necessario, concede che, anche con l’appello, il litisconsorte diligente
rappresenti gli altri che omettono di partecipare ad un atto processuale;
che
l’__________, l’appello adesivo risultando improponibile, avrebbe dovuto
presentare appello nei termini di legge così come fatto dagli altri cessionari;
che
in mancanza di un valido gravame non si può entrare nel merito delle censure
proposte nei confronti della decisione del Pretore;
che,
per la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di
giudizio e non si assegnano ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC) mentre che,
trattandosi di una svista del Pretore il carico di spese e ripetibili ad
__________, allo __________ e alla __________, si impone che lo Stato abbia a
versare un’indennità per inconvenienti di Fr. 200.- ciascuno a chi, __________,
ha dovuto presentare allegati (appelli ed osservazioni) per criticare quella
decisione;
che
l’importo in questione tiene conto che, nella stessa misura, é riconosciuto
anche nella parallela procedura d’appello riguardante l’inc. no. 847 della
Pretura;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
Gli
appelli di __________, dello __________ e di __________ sono accolti e di
conseguenza il dispositivo 2. del decreto di stralcio 9 giugno 1995 é riformato
nel senso che gli appellanti sono liberati dal pagamento delle spese di
giudizio e delle ripetibili.
-
L’appello
di __________ é respinto siccome irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio e non si attribuiscono ripetibili.
-
Lo
Stato del Canton Ticino verserà ad __________, alla __________ e alla
__________ di __________ un’indennità di Fr. 200.- ciascuno.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3 ed alla Divisione Giustizia del Dipartimento
delle Istituzioni per la conoscenza e l’esecuzione del dispositivo 4. di questo
giudizio.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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