AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.2
Data decisione, Autorità:
25.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00002
Lugano
25 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 990
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 29
novembre 1990 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
38’250.- oltre interessi, somma ridotta in replica a fr. 36’450.- oltre
accessori (pretesa derivante da un contratto di assicurazione);
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e sulla
quale il Pretore con sentenza 30 novembre 1994 si è così pronunciato:
-
La petizione è parzialmente accolta.
-
Di conseguenza la __________, è condannata a versare al
__________, __________, fr. 34’375.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 24
aprile 1990.
-
La tassa di giustizia, fissata in fr. 1’000.-, e le spese,
da anticipare come di rito, sono poste in ragione di 9/10 a carico della
convenuta e per 1/10 a carico di parte attrice; la __________ rifonderà inoltre
al __________ fr. 3’500.- a titolo di ripetibili parziali.
Appellante
la parte convenuta con atto di appello del 28 dicembre 1994 con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
l’attrice con osservazioni 1° febbraio 1995 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in
fatto
A. Il 24 aprile 1990 verso le 11.15 __________, capo
officina del __________ fu vittima di un incidente della circolazione: egli
nell’abbordare una curva a destra in località __________, sorpreso dalla
presenza di un camion, il quale, fors’anche invadendo parzialmente la corsia di
contromano, procedeva in senso contrario, perse il controllo del proprio
veicolo, una Lancia __________ con targhe di controllo __________, e dopo aver
sbandato, andò a cozzare con violenza contro un muretto (cfr. verbale di
polizia, doc. E).
A
seguito dell’incidente la vettura andò completamente distrutta ed il passeggero
del __________, il signor __________, riportò diverse ferite che ne
comportarono l’ospedalizzazione.
B. Alla richiesta di risarcimento del danno (doc. D),
avanzata dal __________. nei confronti della __________ sulla base della
polizza RC delle imprese dell’industria dei veicoli a motore N. __________
(doc. A e B), quest’ultima comunicò che l’evento non era coperto (doc. H).
Di
qui la presente causa.
C. Con petizione 29 novembre 1990 il __________ ha
chiesto la condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento di fr.
38’250.- oltre interessi.
L’attrice
ha asserito che l’incidente avvenne durante una corsa di prova, effettuata per
verificare il servizio eseguito sul veicolo e meglio l’intervento per la
riparazione di un difetto all’alimentazione: non si sarebbe pertanto trattato
di una corsa di dimostrazione, evento quest’ultimo non coperto dal contratto di
assicurazione.
Quanto
al danno, lo stesso corrispondeva al valore dell’auto del cliente (doc. G).
D. Con risposta 18 gennaio 1991 la convenuta ha postulato
le reiezione della petizione, ritenendo in sostanza che il giro effettuato quel
giorno fosse di carattere dimostrativo, tanto più che sia il __________ sia lo
__________ avevano chiaramente mostrato l’intenzione di voler vendere
rispettivamente acquistare una Lancia __________.
La
richiesta di risarcimento sarebbe in ogni caso infondata, in quanto allo
stipulante, e meglio al suo dipendente __________, sarebbe imputabile una colpa
grave: questi avrebbe infatti provocato l’incidente, circolando ad una velocità
di almeno 80 km/h su un tratto dove il limite era di soli 50 km/h. L’entità del
danno è stata pure prudenzialmente contestata.
E. In replica e in duplica le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte. L’attrice ha tuttavia provveduto a ridurre
le sue pretese da fr. 38’250.- a fr. 36’450.-, dato che nel frattempo il relitto
del veicolo era stato venduto per fr. 3’000.- (doc. I), mentre le spese per il
parcheggio dello stesso ammontavano a fr. 1’200.- (doc. K).
F. Con sentenza 30 novembre 1994 il Pretore, in parziale
accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr.
34’375.- oltre interessi.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che quel giorno il __________,
nel suo ruolo di capo officina, era uscito dal garage con lo scopo primo di
verificare se il difetto che presentava la sua vettura, che in quel momento era
da ritenersi di proprietà di un cliente, era stato eliminato; solo in un
secondo momento e per il realizzarsi di casuali coincidenze il giro di verifica
mirante a verificare la bontà delle riparazioni assunse pure i connotati di un
giro di prova a favore di un possibile acquirente e cliente del garage. Essendo
così provato che l’incidente era avvenuto nel corso di un giro di prova
eseguito principalmente per verificare la vettura dopo una riparazione, ne
discendeva che l’evento era sicuramente coperto dall’assicurazione.
Tenuto
conto del valore del veicolo al momento del sinistro (fr. 36’125.-), del ricavo
per la vendita del relitto (fr. 3’000.-) e delle spese di parcheggio (fr.
1’250.-), la petizione è stata accolta limitatamente a fr. 34’375.-, somma che
il primo giudice non ha ritenuto di ridurre in alcun modo, atteso che la
convenuta non aveva provato l’esistenza di una colpa grave del __________
nell’incidente.
G. Con
appello 28 dicembre 1994 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere integralmente la petizione con la protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante
riafferma che la corsa aveva chiaramente un carattere dimostrativo, per cui il
sinistro non era coperto dalla polizza assicurativa; se ciò non bastasse, al
__________ andava imputata una colpa grave per aver crassamente violato i
limiti di velocità in curva: tale colpa sarebbe stata tale da rompere il nesso
di causalità adeguata o quanto meno da ridurre sensibilmente l’ammontare della
pretesa assicurativa. La petizione doveva essere infine respinta anche per il
fatto che l’attrice non aveva provato di dover concretamente rispondere nei
confronti del cliente per il danno fatto valere in causa, né tanto meno di
averlo già risarcito.
H. Delle osservazioni 1° febbraio 1995 dell’attrice con
cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà,
se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
- In virtù dell’art. 33 LCA, salvo disposizione
contraria della legge federale sul contratto d’assicurazione, l’assicuratore
risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro
le conseguenze del quale l’assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto
non escluda dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non
equivoco.
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che le clausole che escludono
la copertura assicurativa devono essere interpretate in maniera restrittiva
(DTF 118 II 344; RUA XIV n° 38) e che nel caso in cui le stesse presentino
delle ambiguità si deve senz’altro decidere a sfavore dell’assicuratore
(sentenza DTF citata).
- La polizza assicurativa che ci occupa (doc. B) copre
la responsabilità del garage verso terzi per sinistri causati nell’ambito della
sua attività professionale: in pratica viene coperto il rischio di perdita
patrimoniale che l’assicurato potrebbe subire per una pretesa di risarcimento
del danno formulata nei suoi confronti dal cliente a seguito di un’attività
prevista nella polizza stessa (sentenza DTF citata; Brehm, Le contrat d’assurance
de responsabilité civile, Losanna 1983, p. 57 n. 179).
Visto
quanto precede, ci si potrebbe innanzitutto domandare, come per altro chiesto
espressamente dall’appellante, se la petizione non debba già essere respinta
per il fatto che l’attrice non ha per nulla provato che un’eventuale pretesa
del cliente nei suoi confronti sarebbe fondata.
La
questione può tuttavia rimanere indecisa, atteso che, come vedremo nel seguito,
la petizione deve comunque essere respinta per altri motivi.
-
In base all’art. 31 A CGA, la cui applicazione nella
fattispecie è del tutto pacifica, “l’assicurazione comprende, in modificazione
parziale dell’art. 7 K e L delle CGA, la responsabilità civile in seguito alla
sottrazione, al danneggiamento o alla distruzione di veicoli a motore di terzi
(...), rimessi allo stipulante per essere custoditi, trasformati o per altri
scopi simili,
...;
in occasione di corse di prova eseguite sugli abituali tratti di prova
locali, in relazione con lavori di riparazione o di manutenzione ...”.
Nel
caso di specie è chiaro che il 24 aprile 1990 il __________ avrebbe dovuto
verificare con un giro di prova su strada se il problema all’alimentazione
della Lancia __________, appena riparata, fosse effettivamente stato risolto
(teste __________).
Tale
circostanza, che sembrerebbe avallare la tesi dell’attrice, secondo cui
l’evento sarebbe tranquillamente coperto dalla polizza, non comporta tuttavia
ancora l’accoglimento della petizione.
- Sempre in base al punto 2 dell’art. 31 A CGA “questa
copertura è tuttavia accordata soltanto se il veicolo è munito delle targhe di
controllo del cliente ..., se il conducente è titolare della licenza di
condurre richiesta per la relativa categoria, e se non si tratta di un veicolo
preso per un’esposizione, una dimostrazione, o per la vendita”.
A
giudizio di questa Camera -e per altro anche del Pretore (sentenza p. 5), il
quale tuttavia non ne ha tratto le debite conclusioni- è evidente che in un
secondo momento, quando cioè lo __________ accettò di accompagnare il
__________, il giro di verifica della riparazione all’alimentazione assunse
incontestabilmente pure i connotati di un giro dimostrativo o comunque
finalizzato alla vendita, ciò che in base agli accordi contrattuali escludeva
inequivocabilmente la copertura assicurativa.
4.1 Che l’intenzione dello __________ fosse quella di
effettuare un giro di prova, e non certo semplicemente di partecipare alla
verifica della bontà della riparazione all’alimentazione del veicolo, oltre che
logico (a che pro egli avrebbe voluto partecipare ad una prova di verifica
dell’alimentazione?), è stato chiaramente provato dalle testimonianze
__________ (doc. F), __________ (p. 1 e verbale di polizia, doc. E) e dello
stesso __________ (p. 2 e verbale di polizia, doc. E). Quest’ultimo ha pure
precisato di essere interessato all’acquisto di un’auto di quel genere, fermo
restando però che l’eventuale acquisto sarebbe entrato in linea di conto solo
in un secondo momento (teste __________).
Passando
dalle intenzioni ai fatti, appare incontestabile che il giro assunse
effettivamente un carattere dimostrativo e che lo stesso fosse finalizzato ad
un’eventuale vendita.
Mentre
il carattere dimostrativo del giro di prova è chiaramente provato dal fatto che
durante lo stesso il __________ descrisse ed illustrò al passeggero le
caratteristiche dell’auto (teste __________ p. 2) e meglio le prestazioni ed
alcune particolarità del veicolo (verbale di polizia __________, doc. E), la
circostanza per cui il giro fosse finalizzato alla vendita di un’auto di quel
genere risulta dal fatto che i due discussero in merito ai termini ed alle
modalità di consegna (teste __________ p. 1) rispettivamente sul prezzo e sullo
sconto concesso dal garage (verbale di polizia __________i, doc. E; teste
__________ p. 2).
Tanto
basta per ritenere dato un caso di esclusione della copertura.
4.2 Oltretutto va rilevato che l’incidente avvenne
sicuramente in una fase dimostrativa e non certo in quella di verifica della
riparazione.
Se
è vero che il problema dell’alimentazione doveva essere verificato su strada
facendo girare il motore ad alto regime (teste __________), è tuttavia evidente
che tale verifica non andava effettuata eseguendo la pericolosa manovra che ha
portato all’incidente: ammesso -ma non concesso- che ciò implichi la necessità
di dover circolare a velocità particolarmente elevate (ma in tal caso il
conducente meglio avrebbe fatto a scegliere un percorso che avrebbe consentito
tali velocità), non è infatti ammissibile che per verificare una riparazione si
abbordino curve a 80 km/h in presenza di un limite di soli 50 km/h (cfr. doc.
E).
In
realtà, la manovra appena descritta, effettuata dal __________ dopo che questi
aveva verbalmente descritto allo __________ le prestazioni e le particolarità
del veicolo, aveva lo scopo di provare al passeggero la capacità di
accelerazione, la maneggevolezza e la tenuta di strada del veicolo e quindi di
impressionarlo positivamente: è infatti notorio che una persona che si
indirizza verso un’auto come una Lancia __________, lo faccia anche, se non
proprio, per le sue particolari prestazioni sportive.
Fatto
sta che lo __________ rimase senz’altro impressionato dalla dimostrazione (come
risulta dal suo verbale presso la polizia, doc. E, dove egli ebbe modo di
riferire come il __________ “passato l’abitato di __________ e meglio circa
all’altezza dei campi da tennis, scalava dalla terza marcia alla seconda,
schiacciando l’acceleratore. La vettura aveva come uno sbalzo ed accelerava in
modo tale che io restavo praticamente senza fiato, schiacciato contro il sedile
...”).
- Il fatto che l’auto fosse di proprietà del __________
stesso non modifica in alcun modo la situazione. Tutt’altro.
Nella
misura in cui fu lui a guidarla, ed in abiti civili (teste __________ p. 2), si
potrebbe addirittura ipotizzare che egli l’avesse voluta provare non nella sua
qualità di capo officina, bensì come cliente del garage, ciò che escluderebbe
l’applicazione del contratto di assicurazione RC, che evidentemente copre solo
i danni provocati nell’ambito dell’attività professionale dallo stipulante,
rispettivamente dai suoi aventi causa (art. 59 LCA). Allo stesso modo, nella
misura in cui egli propose al cliente l’acquisto della sua macchina (teste
__________ p. 2 e verbale di polizia, doc. E; teste __________ p. 1 e verbale
di polizia, doc. E), invece di una del garage, si potrebbe pure ipotizzare che
egli non agisse più a nome e per conto del datore di lavoro, bensì a titolo
privato: anche in tal caso non vi sarebbe alcuna copertura.
-
Dovendosi chiaramente accogliere l’appello e
respingere la petizione, può infine restare aperta la questione a sapere se la
colpa del __________ nell’incidente per aver crassamente violato i limiti di
velocità nell’abbordare una curva -colpa per altro già sanzionata
amministrativamente con un ammonimento (teste __________ p. 1) e penalmente con
una multa di fr. 500.-- avrebbe giustificato una riduzione, o addirittura la
soppressione delle prestazioni assicurative (art. 14 cpv. 2 e 3 LCA).
-
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di
primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 28 dicembre 1994 della __________ è accolto
e di conseguenza la sentenza 30 novembre 1994 del Pretore del distretto di
Lugano, Sezione 2, viene così riformata:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia, fissata in fr. 1’000.-, e le spese, da anticipare come
di rito, sono poste a carico della parte attrice, con l’obbligo di
rifondere alla convenuta fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 980.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, vanno caricate alla parte appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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