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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.187
Data decisione, Autorità:
23.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00187
Lugano
23 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 1274 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2,
promossa con petizione 12 dicembre 1991 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 35’700.-- oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr. 15’237.90 in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 11 maggio 1995 ha
accolto limitatamente a fr. 9’821.95 oltre interessi al 5% dal 30 dicembre 1989
fino al 14 gennaio 1992 su fr. 30’284.05, e dal 15 gennaio 1992 su fr.
9’821.95;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del
1° giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di attribuire
all’attrice interessi al 5% su fr. 30’284.05 dal 29 luglio 1991 al 14 gennaio
1992;
Mentre l’attrice con osservazioni del 3 luglio 1995 ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto e in diritto
-
che
l’attrice con petizione del 12 dicembre 1991 ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 35’700.-- oltre interessi al 5% dal 29 novembre
1989 a titolo di mercede per opere di pavimentazione stradale effettuate nel
1986 e fatturate il 29 novembre 1989;
-
che
il convenuto il 21 gennaio 1992 ha pagato all’attrice fr. 20’462.10 (doc. M),
motivo per cui l’attrice ha proporzionalmente ridotto la propria pretesa;
-
che
il Pretore nel giudizio impugnato ha fissato in fr. 30’284.05 la mercede
complessiva di spettanza dell’attrice e, ritenuto il pagamento effettuato dal
convenuto in corso di causa, le ha aggiudicato il saldo di fr. 9’821.95;
-
che
il Pretore ha altresì aggiudicato interessi moratori al 5% dal 30 dicembre 1989
al 14 gennaio 1992 su fr. 30’284.05, e dal 15 gennaio 1992 su fr. 9’821.85,
ritenendo di doverne ammettere la decorrenza a far tempo da 30 giorni dopo
l’emissione della fattura (cfr. il consid. 4);
-
che
il convenuto insorge contro la data di decorrenza degli interessi moratori,
ritenendo che gli stessi sarebbero da lui dovuti solo dalla data della prima
messa in mora, ovvero dal 29 luglio 1991, data del precetto esecutivo doc. F1;
-
che
l’attrice resiste al gravame asserendo in sostanza che la fattura contenente un
termine di pagamento costituirebbe una messa in mora ai sensi di legge per il
casi di mancato pagamento entro il termine assegnato;
-
che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice (osservazioni all’appello, punto
9, pag. 6), la mercede dell’appaltatrice in difetto di patto contrario diviene
esigibile con la consegna dell’opera completata, e non solo con l’invio della
fattura (art. 372 CO; II CCA 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z.);
-
che
ciò nonostante, è solo con l’invio della fattura che l’appaltatore fa valere il
proprio diritto alla mercede esigibile, permettendo così al committente
l’adempimento (Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 794 e 795);
-
che
se l’obbligazione è scaduta il debitore è costituito in mora mediante
l’intepellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO);
-
che
secondo unanime dottrina il solo invio della fattura, sia pure con
l’indicazione di un termine per il pagamento, non costituisce ancora messa in
mora ai sensi della predetta norma (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 136 e 137; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 234; Bucher,
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. edizione, pag. 357; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, n. 9 ad art. 102 CO), così che la mora subentra solo con l’invio di
un’apposita interpellazione (II CCA 30 aprile 1993 in re G. & CO/G.
SA);
-
che
nemmeno si può ammettere che l’indicazione del termine di pagamento di 30
giorni costituisca un termine fisso di adempimento ai sensi dell’art. 102 cpv.
2 CO, dovendo una simile soluzione essere frutto della concorde volontà
contrattuale di entrambe le parti (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 10 ad
art. 102 CO; Von Thur/Escher, opera citata, pag. 139, secondo cui il
termine fisso deve essere “verabredet”), e non solo di quella che invia la
fattura;
-
che
di siffatto accordo non vi è in specie traccia alcuna;
-
che
abbondanzialmente si osserva che sarebbe oltremodo inusuale la pattuizione di
un termine fisso a tre anni dall’esecuzione dell’opera;
-
che
la prima messa in mora può in concreto essere ravvisata nel sollecito inviato
per raccomandata il 6 marzo 1991, nel quale l’attrice ha assegnato al convenuto
un ultimo termine di 8 giorni, con la comminatoria delle vie esecutive per il
caso di mancato pagamento (doc. D);
-
che
infatti non possono essere considerati delle messe in mora i precedenti scritti
dell’attrice (doc. B e C), in cui essa si è limitata a rammentare al convenuto
l’esistenza di una fattura scoperta, senza però dichiarare esplicitamente di
esigerne il pagamento, e senza nemmeno assegnare un termine per l’adempimento;
-
che
gli interessi di mora al 5% possono perciò iniziare a decorrere dal 15 marzo
1991;
-
che
l’appello deve di conseguenza essere parzialmente accolto;
-
che
le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti
(art. 148 CPC), ritenuto che la limitata modifica del giudizio pretorile,
ristretta al tema della data di decorrenza degli interessi moratori, non
giustifica la modifica del riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la
TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
1° giugno 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 11 maggio 1995 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza __________, è condannato a
versare alla __________, fr. 9’821.95 oltre interessi al 5%:
dal 15 marzo 1991 al 14 gennaio 1992 su fr. 30’284.05;
dal 15 gennaio 1992 su fr. 9’821.95.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a
carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 150.- per ripetibili
parziali di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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