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Numero d'incarto:
12.1995.186
Data decisione, Autorità:
08.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00186
Lugano
8 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 61/95P
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 2
maggio 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
già
rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dallo stabile
denominato __________ in Via __________ a __________;
domanda che la convenuta, preclusa, non ha contestato e che il Pretore
ha accolto con decreto 23 maggio 1995;
appellante la parte convenuta, che con atto di appello con richiesta di
provvedimenti cautelari del 2 giugno 1995, cui è stato concesso l’effetto
sospensivo, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza di sfratto e di concederle una protrazione del contratto per un anno;
il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’istante con osservazioni del 28 giugno 1995 da una parte
postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili e con istanza
5 luglio 1995 dall’altra chiede che la controparte sia astretta a versare una
cauzione a garanzia delle ripetibili della procedura d’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
che con
contratto 22 settembre 1994 __________ ha dato in locazione alla società
__________ lo stabile denominato __________ in Via __________ a __________
(doc. C);
che il
contratto, oltre a una durata determinata fino al 31 luglio 1995, prevedeva tra
l’altro il versamento da parte della conduttrice di un deposito di garanzia di
fr. 10’050.- entro il 15 ottobre 1994 (doc. C);
che con
scritto 20 febbraio 1995 il locatore, rilevando come il menzionato deposito non
era stato ancora pagato, ha assegnato alla conduttrice un ultimo termine di 30
giorni per provvedere al relativo versamento, in difetto di che il contratto
sarebbe stato rescisso in applicazione dell’art. 257d CO (doc. A);
che,
non essendo avvenuto alcun pagamento da parte della conduttrice, il 23 marzo
1995 il locatore con formulario ufficiale ha disdetto il contratto di locazione
a far tempo dal 30 aprile 1995 (doc. B);
che
successivamente con istanza 2 maggio 1995 il locatore ha chiesto lo sfratto
della conduttrice dall’immobile locato;
che con
raccomandata N. __________ e __________ del 3 maggio 1995 il Pretore ha citato
la convenuta e l’istante all’udienza di discussione, indetta per il 23 maggio
successivo;
che
all’udienza è comparso unicamente il rappresentante dell’istante, che si è
riconfermato nelle sue allegazioni;
che con
giudizio 23 maggio 1995 il Pretore, rilevando che al rapporto di locazione era
stato posto fine in applicazione dell’art. 257d CO con la disdetta 23 marzo per
il 30 aprile e che entro tale data la riconsegna non era avvenuta, ha decretato
lo sfratto della convenuta dai locali occupati, mettendo a suo carico la tassa
di giustizia di fr. 100.-, come pure le ripetibili di fr. 100.-;
che con
appello con richiesta di provvedimenti cautelari del 2 giugno 1995 la convenuta
ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza
e di concederle una protrazione del contratto per un anno, protestando spese e
ripetibili;
che in
sostanza l’appellante afferma di non aver ricevuto né la comminatoria del 20
febbraio, né la disdetta del 23 marzo, né la citazione all’udienza di
discussione, che sarebbero state ritirate da persone non autorizzate;
che con
decreto 8 giugno 1995 il Presidente di questa Camera ha concesso al gravame
l’effetto sospensivo richiesto, mentre ha respinto la domanda di provvedimenti
cautelari;
che
l’istante con osservazioni del 28 giugno 1995 ha postulato da una parte la
reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili e con istanza 5 luglio
1995 ha chiesto dall’altra che la controparte fosse astretta a versare una
cauzione a garanzia delle ripetibili di appello;
che
giusta l’art. 121 cpv. 1 lett. c CPC gli atti giudiziari sono notificati alle
persone giuridiche di diritto privato ed alle società commerciali nella persona
di uno dei loro amministratori o procuratori;
che in
base al cpv. 2 del medesimo articolo, se le persone indicate al capoverso
precedente non si trovano nel loro ufficio, la notificazione viene fatta ad un
impiegato o funzionario;
che
dalle ricerche postali effettuate è risultato che la raccomandata N. __________
inviata il 3 maggio 1995 alla convenuta dalla Pretura di Locarno-Campagna è
stata regolarmente ritirata a __________ il 4 maggio da parte del signor
__________, impiegato della __________.;
che nel
gravame la convenuta ha espressamente asserito che il signor __________,
presidente ed unico membro rimasto del consiglio d’amministrazione della
società, in quel periodo era assente dagli uffici della convenuta;
che
pertanto la raccomandata N. __________ del 3 maggio 1995, ritirata da un impiegato
della convenuta, risultava essere stata regolarmente notificata;
che il
fatto che questi eventualmente non disponesse del diritto di ritirare la
corrispondenza presso la casella postale potrebbe forse fondare una
responsabilità da parte dell’Azienda PTT, ma risulta del tutto irrilevante per
quanto riguarda la validità o meno della notifica;
che in
ogni caso tale circostanza non è stata provata, dato che il documento B
-irritualmente- allegato all’appello, dal quale risultano i nominativi delle
persone legittimate a ritirare la corrispondenza, non è intestato alla
convenuta, ma a terze persone;
che di
conseguenza la convenuta, la quale risulta essere stata regolarmente citata
all’udienza di discussione e che non è comparsa, va ritenuta preclusa nella
lite;
che per
costante giurisprudenza anche alla parte preclusa è riconosciuto il diritto di
appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie
il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il
diritto (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 169; Rep. 1969 p.
283; IICCA 22 aprile 1994 in re V./S., 3 maggio 1994 in re B. SA/T. SA,
16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc.);
che
tuttavia la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico
della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze
processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei
confronti della convenuta contumace alla quale, pur essendo data la facoltà
d’appellare, non è però permesso -in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni- di avvalersi di
contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d’ufficio dal
giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 321 CPC; IICCA
16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc.);
che il
Pretore nella fattispecie si è pertanto giustamente limitato ed esaminare
d’ufficio l’eventualità che la disdetta fosse nulla (art. 266o CO) o che
l’istanza di sfratto fosse prematura, giungendo alla conclusione che tali
eventualità non ricorrevano;
che
l’appellante nel gravame non ha allegato l’esistenza di tali circostanze, le
uniche che avrebbero potuto portare alla riforma del querelato giudizio;
che
ella si è per contro limitata ad asserire di non aver a suo tempo ricevuto né
la comminatoria del 20 febbraio, né la disdetta del 23 marzo;
che se
così anche fosse, la convenuta rimarrebbe vittima della propria negligenza: non
avendo tempestivamente lamentato tali pretese lacune formali davanti al
Pretore, la sua doglianza è irricevibile in questa sede, ostandovi il chiaro
divieto sancito dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, norma applicabile anche
nell’ambito di procedure rette, come quella in esame (art. 274d cpv. 3 CO e
art. 407 CPC), dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3
ad art. 321);
che
inoltre, non sollevando l’eccezione in prima sede, ha precluso all’istante la
possibilità di dimostrare il contrario di quanto da lei asserito,
rispettivamente non ha permesso al giudice di eventualmente accertare d’ufficio
la nullità o meno di quel provvedimento (IICCA 14 settembre 1994 in re
M. SA/S);
che, a
scanso di equivoci ed a titolo puramente abbondanziale, va osservato che
-ancorché irritualmente- l’istante ha dimostrato di aver regolarmente inviato
alla controparte per raccomandata sia la comminatoria, sia la disdetta;
che di
conseguenza l’appello deve essere respinto, siccome del tutto infondato ed al
limite del temerario;
che
l’istanza di cauzione presentata dall’appellato il 5 luglio 1995 deve pure
essere respinta, senza che vi sia la necessità di intimarla alla controparte
per eventuali osservazioni;
che
infatti giusta l’art. 316 cpv. 1 CPC se la parte che appella in via principale
o adesiva si trova nelle condizioni previste dall’art. 153, la controparte può,
nell’allegato di risposta, chiedere che presti cauzione per la rifusione delle
spese giudiziarie e ripetibili;
che nel
caso di specie l’istanza di presentazione di cauzione non è stata formulata,
come invece avrebbe dovuto essere, con l’allegato di osservazioni all’appello
del 28 giugno 1995, bensì con un successivo scritto datato 5 luglio 1995;
che
quest’ultimo scritto non è stato inoltrato entro i dieci giorni dalla ricezione
dell’appello (Rep. 1987 p. 235, 1979 p. 360; IICCA 15 settembre
1994 in re M-G./B.), intimato il 19 giugno e pervenuto all’appellato per sua
stessa ammissione il 21 giugno, di modo che non si può neppure ritenere che lo
stesso, seppur successivo, integrasse le osservazioni al gravame;
che la
richiesta appare così tardiva, ciò che ne esclude l’accoglimento;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 giugno 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr.
950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. L’istanza di prestazione di cauzione formulata da
__________ è respinta.
IV. La tassa di giustizia e le spese relative all’istanza
di prestazione di cauzione di complessivi fr. 100.- sono poste a carico della
parte appellata.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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