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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.137
Data decisione, Autorità:
31.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00137
Lugano
31 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 6698 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con
petizione 29 maggio 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 112’940.-- oltre interessi a titolo di
risarcimento danni;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla
convenuta e respinta dal Pretore con la sentenza 8 marzo 1995;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 3
aprile 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
l’eccezione di prescrizione;
Mentre l’attrice nelle osservazioni del 12 maggio 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. Da circa 30 anni la convenuta conserva in deposito per
conto dell’attrice le opere d’arte di sua proprietà che non trovano posto negli
edifici della fondazione o nelle esposizioni.
Ritenendo
che dei dipendenti della convenuta abbiano danneggiato la scultura “__________
”, opera dello scultore __________, con la petizione in rassegna l’attrice ne
ha chiesto la condanna al pagamento di almeno fr. 112’940.-- oltre interessi,
di cui fr. 940.-- per il costo di una perizia, fr. 12’000.-- per le spese di
restauro e fr. 100’000.-- per il presumibile minor valore della statua in
conseguenza del danneggiamento.
B. Nella risposta del 23 ottobre 1992 la convenuta si è
opposta alla petizione, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione
delle pretese attoree ai sensi dell’art. 454 CO, ritenuto che l’asserito danno
non si sarebbe verificato presso il deposito della convenuta o nel periodo di
deposito dell’oggetto, ma bensì durante il suo trasporto avvenuto il 16
novembre 1989 dai magazzini della convenuta ai locali della fondazione.
C. L’attrice ha per sua parte escluso l’applicabilità del
termine di prescrizione annuale di cui all’art. 454 CO, avendo le parti
stipulato un contratto di deposito, e non un contratto di trasporto.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che
non sia stato possibile stabilire con certezza se la statua è stata danneggiata
durante il trasporto oppure nel magazzino della ditta convenuta.
Non
sarebbe perciò provata la tesi della convenuta, e di conseguenza non potrebbe
essere applicato il termine di prescrizione abbreviato da lei invocato.
Da
ciò la reiezione dell’eccezione.
E. Con tempestivo gravame datato 3 aprile 1995 la
convenuta ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile nel senso di
accogliere l’eccezione di prescrizione.
Sarebbero
innanzitutto da estromettere dagli atti della causa le deposizioni dei testi
__________ e __________, in quanto sarebbe emersa la loro qualità di organi
dell’attrice, il che li priverebbe della facoltà di essere testi in una causa
che la concerne.
Sul
merito dell’eccezione, il Pretore avrebbe ammesso a torto sulla base delle
deposizioni in atti che non era possibile stabilire che la statua era stata
danneggiata nel corso del trasporto.
Il
primo giudice si sarebbe lasciato indurre in errore dall’asserzione della
controparte, non provata, secondo cui la statua in questione peserebbe almeno
300 kg., mentre in realtà la fedele descrizione dei fatti risulterebbe dalla
deposizione del teste __________, nelle cui mani la scultura si sarebbe rotta
in occasione del trasporto nei locali dell’attrice.
F. Delle osservazioni 12 maggio 1995 dell’attrice, in cui
essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- A
questo stadio della causa la convenuta, a giusta ragione (cfr. II CCA 17
dicembre 1993 in re B. e llcc./B. e llcc.), non contesta di sopportare l’onere
della prova per il verificarsi di quelle circostanze di fatto che, a suo dire,
giustificherebbero l’applicazione del termine di prescrizione ridotto di cui all’art.
454 cpv. 1 CO.
Essa
ritiene però di aver fornito siffatta prova, di modo che la reiezione della sua
eccezione di prescrizione sarebbe dovuta ad un errato apprezzamento delle prove
da parte del Pretore.
- L’art.
90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento
quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a
farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep.
1989, pag. 440; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La
prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che
la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova
completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre
1989 in re M./H.).
In
tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza
dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da
prove indirette e da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre
1993 in re C./C.).
Dovrà comunque trattarsi di un’insieme concorde di indizi, da apprezzare nella
loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono
le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA
13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
- Nel caso di specie, l’esame dei riscontri probatori
non consente di affermare che il Pretore abbia ecceduto il proprio potere di
apprezzamento giungendo alla conclusione di non ritenere dimostrato con
certezza il momento e le circostanze in cui la statua sarebbe stata
danneggiata.
3.1 Il teste __________, dipendente della convenuta e
sulla cui deposizione è in pratica basato il gravame, sembra essere certo di
ricordare di avere effettuato assieme ad un collega il trasporto della statua
dal magazzino della ditta convenuta. La statua avrebbe subito il danno nelle
operazioni di scarico, così che il __________ avrebbe immediatamente telefonato
in ufficio, sentendosi dire di riportare immediatamente la scultura in
magazzino, cosa che egli avrebbe fatto.
Siffatta
versione dei fatti non è però confermata da altri elementi in atti e non
convince nemmeno alla luce della comune esperienza della vita.
3.2 In primo luogo risulta poco verosimile che chi, atteso
dal destinatario, effettua un trasporto con un camion possa giungere a
destinazione, danneggiare un oggetto nelle operazioni di scarico, allontanarsi
per telefonare al datore di lavoro, ed infine rientrare in sede, senza essere
notato dal destinatario e senza nemmeno sentire il bisogno o il dovere di
informarlo dell’accaduto.
A
non averne dubbi, il 16 novembre 1988, giorno in cui avrebbe avuto luogo il
trasporto e giorno in cui il dipendente della convenuta __________ (cfr. sua
deposizione) telefonò alla signora __________ per informarla dell’accaduto, sia
la signora __________ che la dipendente __________ (cfr. sua deposizione) si
trovavano presso la fondazione, ma nessuno notò la venuta del camion del
__________.
3.3 Il __________ non ha del resto saputo o voluto fare il
nome del collega che quel giorno avrebbe effettuato il trasporto con lui.
Secondo
il rapporto di lavoro doc. 3 si sarebbe trattato di __________ il quale non ha
però confermato la circostanza, ed anzi l’ha smentita, adducendo una malattia
che l’avrebbe colpito in quel periodo.
3.4 La teste __________ sostiene che all’attrice fu
chiesto di modificare la propria lettera del 16 marzo 1990 in cui si affermava
che la statua era stata danneggiata nel magazzino (doc. B), nel senso di
omettere la frase che contiene tale indicazione.
L’episodio,
risalente ad un’epoca in cui non vi erano problemi di prescrizione, lascia
intuire un problema di natura assicurativa (esplicitamente confermato dal teste
__________). Esso, pur non avendo carattere decisivo sul tema, è nondimeno
significativo, non essendovi di norma ragione alcuna di chiedere alla
controparte di modificare le proprie allegazioni inveritiere
3.5 Il teste __________, nel frattempo non più dipendente
della convenuta, ha dapprima affermato di non ricordare più con certezza dove e
come sia stata danneggiata la scultura.
Egli
smentisce però il __________ sull’esistenza della telefonata annunciante
l’avvenuto danno, affermando invece che il __________ venne personalmente nel
suo ufficio per comunicargli l’accaduto, di modo che egli poco dopo ne diede
avviso alla signora __________.
Sempre
secondo __________ il __________ in quell’occasione “era venuto a dirmi che il
trasporto non poteva venire eseguito, la scultura essendo danneggiata”, dal che
il teste concludeva, come è logico in base a tali elementi, per l’avverarsi del
danno ancora nel magazzino della convenuta.
- Alla luce dei predetti elementi è in definitiva
senz’altro lecito il dubbio del Pretore circa le modalità con le quali si è
verificato l’evento dannoso, senza che questo comporti violazione da parte sua
dei disposti di cui agli art. 90 CPC o 8 CC.
Contrariamente
a quanto sostiene la convenuta (appello, punti 9, 10a), il problema costituito
dall’effettivo peso della scultura non si rivela in alcun modo determinante ai
fini del giudizio, né occorre fondarsi sulle deposizioni __________ ed __________
per condividere il risultato dell’apprezzamento globale effettuato dal Pretore,
così che non vi è necessità in questa sede di esaminare le eccezioni della
convenuta in merito alla loro ammissibilità formale.
Ne
consegue perciò la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
3 aprile 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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