AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.133
Data decisione, Autorità:
08.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00133
Lugano
8 giugno 1995/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 39/1994 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 17 marzo 1994 da
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 23’463.50 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 15 marzo 1995 ha
respinto per carenza di legittimazione attiva;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 23
marzo 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 21 aprile
1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto
A. Con
petizione del 17 marzo 1994 l’attrice, in quanto cessionaria delle pretese di
__________, a sua volta cessionaria delle pretese di __________, ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di 23’463.50 oltre interessi, importo che
essa dovrebbe al __________ in conseguenza della sua incapacità al lavoro nel
periodo compreso tra il 23 aprile 1991 e il 28 gennaio 1992 (petizione, pag.
5).
B. In
sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo
l’incompetenza del giudice adito in quanto l’azione riguarderebbe prestazioni
assicurative, materia di competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, ed osservando inoltre che la pretesa in questione sarebbe già
stata decisa dal Tribunale federale delle assicurazioni, che l’avrebbe respinta
con decisione 3 agosto 1990.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha dapprima ammesso la propria competenza
materiale, osservando che la causa discenderebbe dal contratto di fusione tra
le casse malati __________.
Egli
ha tuttavia negato la legittimazione attiva dell’attrice, rilevando che la
cessione di __________ in favore __________ (poi a sua volta cessionaria in
favore dell’attrice) risale al 21 dicembre 1989, mentre il credito del
__________ sarebbe sorto solo nel periodo 1991/1992, così da essere
necessariamente escluso dalla predetta cessione.
D. Con
tempestivo gravame datato 23 marzo 1995 l’attrice ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione.
Il
Pretore avrebbe a torto verificato d’ufficio la legittimazione attiva
dell’attrice, atteso che la stessa convenuta non avrebbe sollevato obiezioni in
tal senso.
In
ogni caso la cessione di __________, pur se risalente al 1989, riguarderebbe
ogni credito presente o futuro, e perciò anche quello dedotto in causa.
E. Nelle
osservazioni del 21 aprile 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili in base ad argomentazioni di cui si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
- L’art.
321 cpv. 1 lit. b CPC esclude che in sede di appello possano venire addotti
nuovi fatti, prove o eccezioni.
La
procedura esclude inoltre la possibilità per l’appellante di replicare alle
osservazioni all’appello (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 314, n. 1).
Ne
conseguono l’estromissione dall’incarto dei documenti 1 a 4 prodotti dalla
convenuta unitamente alle osservazioni all’appello, e degli scritti 13 e 28
aprile 1995 dell’attrice e di quanto ad essi allegato.
- Il
primo rimprovero dell’attrice al Pretore, secondo cui egli a torto avrebbe
esaminato la di lei legittimazione attiva in assenza di un’eccezione in tal
senso della controparte, è manifestamente infondato.
L’attrice
disattende in effetti che secondo dottrina e giurisprudenza la legittimazione
attiva della parte procedente deve essere accertata d’ufficio dal giudice
siccome elemento di diritto sostanziale e requisito per la proponibilità
materiale dell’azione, e quindi oggetto di esame in virtù del diritto federale
(DTF 96 II 123 e segg.; II CCA 31 maggio 1995 in re W./P., 6 aprile
1995 in re C. srl/S. e S. SA; Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Zurigo, 1989, pag. 17 e 18).
E’
perciò a giusta ragione che il Pretore ha esaminato il tema della titolarità
dell’attrice per rapporto al diritto da lei vantato in causa.
- L’attrice
a questo proposito si considera legittimata per il fatto che la cessione
sottoscritta il 21 dicembre 1989 da __________ in favore di __________ (doc. B)
comprenderebbe anche il credito qui in discussione.
Anche
questo rilievo è infondato.
Contrariamente
a quanto sostenuto dall’attrice, dal testo della cessione doc. B non si evince
affatto l’intenzione di __________ di cedere crediti futuri, ma al contrario la
cessione è espressamente limitata ai crediti oggetto dell’azione di rivendicazione
incoata il 20 novembre 1989 avanti alla Pretura di Lugano, con espresso
riferimento della causale costituita alla “inopinata rescissione del rapporto
di lavoro” e fino a concorrenza dell’importo massimo di fr. 680’000.-- oltre
interessi.
Già
solo in base a queste indicazioni, si può giungere all’ovvia conclusione
secondo cui il credito vantato in questa causa non è compreso in quelli ceduti,
senza che più occorra disquisire sulla dubbia validità dell’asserita cessione
globale di ogni credito futuro (DTF 112 II 433 e segg.).
Ne
discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
- In
virtù dell’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio la capacità delle
parti; infatti, se un atto processuale è carente di un presupposto ai sensi dell’art.
97, è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC).
Le
persone giuridiche possono compiere personalmente tutti gli atti processuali (art.
39 cpv. 1 CPC) se hanno l’esercizio dei diritti civili (art. 38 cpv. 1 CPC),
ossia quando ne sono costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla
legge e agli statuti (art. 54 CC).
Nel
caso concreto nulla risulta dell’incarto a proposito della natura giuridica
della federazione attrice, per altro non iscritta a Registro di commercio di
Lugano, dove parrebbe avere la sua sede.
Qualora
si trattasse di un’associazione, nulla risulta a proposito dei suoi statuti,
rispettivamente della valida costituzione di organi che la possano
rappresentare, in particolare del suo presidente, __________, già direttore della
convenuta
A
dipendenza dell’esito del presente processo la questione -che necessiterebbe
di ulteriori indagini- può restare aperta.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, dovute anche alla parte non rappresentata,
seguono la soccombenza.
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
23 marzo 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la
seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster