AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.104
Data decisione, Autorità:
03.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00104
Lugano
3 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi
presidente,
Chiesa Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 160/93 B della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
promossa con istanza 30 aprile 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’240.70
oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 22 febbraio 1995 ha accolto per fr. 10’089.35 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 6 marzo 1995 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni del 20 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
è stato assunto dalla convenuta nel 1973 in qualità di metalcostruttore.
Il
mattino del 19 gennaio 1993 la convenuta gli ha significato la disdetta del
contratto di lavoro con effetto immediato (doc. B).
B. Con
l’istanza che ci occupa __________, ritenendo ingiustificato il licenziamento
in tronco, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
fr. 14’240.70.-- oltre interessi, importo corrispondente ai salari del periodo
compreso tra il 19 gennaio e il 30 aprile 1993, data per cui il contratto di
lavoro avrebbe potuto essere disdetto in via ordinaria, alla quota parte della
tredicesima mensilità e alle spese di trasferta per il mese di gennaio 1993.
C. La
convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’istanza.
L’istante
avrebbe sistematicamente ridotto l’orario di lavoro per circa 45 minuti al
giorno, e questo da molti anni.
Il
18 gennaio 1993 sarebbe puntualmente stato riscontrato questo suo comportamento
anticontrattuale, il che avrebbe determinato la convenuta a licenziarlo in
tronco, così come comunicatogli il mattino successivo.
Dal
1° febbraio 1993 l’istante percepirebbe l’indennità di disoccupazione.
D. L’istante
ha trovato un nuovo posto di lavoro a far tempo dal 1° aprile 1993. Ciò
nonostante, egli non ha ridotto la propria domanda di causa, modificando la
richiesta del salario per quel mese in richiesta di indennità ex art. 337c cpv.
3 CO.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nella
sentenza impugnata, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro,
il Pretore ritenuta la durata del medesimo e l’entità degli addebiti mossi
all’istante, non ha ammesso che gli stessi, anche se dimostrati, potessero
giustificare il licenziamento con effetto immediato.
L’istante
potrebbe di conseguenza rivendicare il salario lordo di fr. 3’760.-- mensili
per il periodo compreso tra il 19 gennaio e il 31 marzo 1993, nonché i 3/12
della tredicesima, il tutto per fr. 10’089.35 lordi oltre interessi, mentre
sarebbero da respingere le richieste di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO e per
le spese di trasferta.
F. Con
tempestivo gravame datato 6 marzo 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza fondandosi sostanzialmente
sulle considerazioni già espresse in prima sede, secondo cui sarebbe stato
giustificato il licenziamento in tronco.
G. Nelle
osservazioni del 20 marzo 1995 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
base all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la
riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, "il datore di lavoro e
il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di
lavoro per cause gravi".
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto, secondo il principio generale
della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 446; Rep. 1985 pag. 130).
Le
"cause gravi" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio
suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva in quanto anche "schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren" possono essere
considerate "causa grave" ai sensi dell'art. 337 CO (Guhl, Das
Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Per
essere riconosciuto come causa grave, un motivo di licenziamento deve rendere
oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il
giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che
recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi
a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, BJM
1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
Berna, 1978, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile di poter esigere da
colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo
termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrechts, 12. edizione, Berna, 1995, pag. 129 e 130).
Inoltre
il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle
conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag.
176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell'applicazione dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
- Nel
caso di specie, la lettera di licenziamento 18 gennaio 1993 (doc. B) non
menziona direttamente la causa grave posta a fondamento del licenziamento in
tronco, ma rinvia, come pure la successiva lettera del 25 gennaio 1993 (doc. D)
a motivazioni che sarebbero già state rese note in forma orale all’interessato.
La
lettera del 26 febbraio 1993 (doc. E) fa per sua parte riferimento a ripetute
assenze dal lavoro nonostante dal cartellino di controllo risultasse
l’ipotetica presenza, e l’arbitrario prolungamento delle ferie estive del 1992.
Nel
proprio memoriale responsivo, prodotto in occasione dell’udienza del 22 giugno
1993, la convenuta si è per contro limitata a rimproverare all’istante il
mancato rispetto dell’orario di lavoro.
- Il
mancato rispetto dell’orario di lavoro (ritardo all’inizio del lavoro o
partenza anticipata), in particolare in un contesto -come quello di specie- di
soddisfacente prestazione lavorativa (deposizione __________, pag. 8), è una
tipica mancanza di carattere subordinato, che giustifica il licenziamento in
tronco solo nel caso in cui essa si ripeta e vi sia stato un chiaro ammonimento
(Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO; Streiff/von Känel,
opera citata, n. 5d ad art. 337 CO).
3.1 Il
22 dicembre 1992, ovvero meno di un mese prima dei fatti che hanno determinato il
licenziamento in tronco, il teste __________ afferma di avere severamente
ammonito l’istante in conseguenza di fatti simili a quelli addotti a
giustificazione del licenziamento in tronco.
Come
risulta dalla nota ad uso interno da lui allestita in quell’occasione (doc. 4),
egli avrebbe verbalmente diffidato l’istante, sorpreso al bar in orario
lavorativo, dal ripetere un tale comportamento, che avrebbe in tal caso
costituito l’ultima sua mancanza presso la ditta convenuta.
3.2 Il
Pretore nel giudizio impugnato sostiene che la diffida al dipendente dovrebbe
avvenire in forma scritta, e che nel caso di specie non vi sarebbe traccia di
qualsivoglia intervento della convenuta nei confronti dell’istante.
Entrambi
i rilievi sono infondati, il secondo già solo per l’esistenza dell’ammonizione
del 22 dicembre 1992, della quale si è detto al punto precedente.
Quo
al requisito della forma scritta, il Pretore sostiene la propria tesi
richiamando le sentenze DTF 108 II 303 e Rep. 1983, pag. 100.
Nella
sentenza federale citata non vi è però l’esplicita indicazione del requisito
della forma scritta, visto che si parla unicamente di “avertissements contenant
la menace claire d’un renvoi immédiat” (dicitura ripresa in JAR 1994,
pag. 224, citato a torto nelle osservazioni all’appello), e del resto nemmeno
nella giurisprudenza successiva il Tribunale federale si è mai espresso per la
necessità di una diffida in forma scritta (DTF 117 II 560, consid. 3b
alla pag. 562; 116 II 150; 112 II 50).
Vero
è invece che nella massima riportata in Rep. 1983, pag. 100 (citata
anche nella sentenza II CCA 16 maggio 1991 in re M./N., pubblicata in JAR
1992, pag. 296 e segg.) si richiede espressamente la forma scritta per la
diffida.
Si
tratta tuttavia in tal caso di un’imprecisa ricezione di quanto sostenuto sul
tema da Decurtins (opera citata, pag. 27, il quale si pronuncia per la
forma scritta solo “zweckmässigerweise ... (omissis)... damit ein allfälliger Beweis
dafür in einem späteren Zeitpunkt erbracht werden kann”), espressamente citato
nella massima del predetto Rep., mentre la più recente giurisprudenza di
questa Camera ha senz’altro tenuto conto di diffide espresse in forma orale
(così per esempio nella II CCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA).
Si
deve perciò ritenere che il dipendente sia stato debitamente ammonito sulle
possibili conseguenze di una reiterata trasgressione agli orari di lavoro
contrattualmente previsti.
- Contrariamente
ad ____________________anch’egli licenziato in tronco dalla convenuta a seguito
di fatti avvenuti il 18 gennaio 1993 (II CCA 12 maggio 1995 in re
O./O.F.), il qui istante non ha partecipato al colloquio in ditta tenutosi la
sera di quel giorno, nel corso del quale __________ aveva sostanzialmente
ammesso gli addebiti che gli erano stati mossi.
Di
conseguenza, a carico dell’istante risulta in definitiva proceduralmente
accertato solamente un ritardo di 10 minuti nella ripresa del lavoro nel
pomeriggio del 18 gennaio 1993, attestato dalla deposizione __________
Ci
si deve perciò in concreto chiedere se un ritardo di 10 minuti alla ripresa del
lavoro, sia pure dopo l’ammonimento di cui al doc. 4, possa giustificare il
licenziamento in tronco.
- La
risposta deve essere negativa.
Si
deve in primo luogo osservare che la diffida pronunciata dalla convenuta (doc.
4) riguardava un comportamento diverso e di per sé più grave di quello posto a
base del licenziamento, e faceva inoltre riferimento ad una pretesa “recidività
di simili comportamenti” che non riguardava però il qui istante, ma solo il
collega __________ (così il teste __________, pag. 8).
In
quel caso l’istante, si presume deliberatamente, si trovava in un esercizio
pubblico invece che sul posto di lavoro, mentre il 18 gennaio 1993 egli è
semplicemente giunto sul posto di lavoro con 10 minuti di ritardo, il che -in
assenza di differenti riscontri nell’incarto- potrebbe essere stato causato da
una banale svista, dal traffico o da un malessere passeggero, cioè da questioni
indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Devono
inoltre essere senz’altro considerati in favore del lavoratore la lunga durata
del rapporto di lavoro e il rendimento ineccepibile da lui fornito nel corso
degli anni (così in: II CCA 17 marzo 1992 in re C./S. AG, pubblicata in JAR
1993, pag. 217), di modo che la pronuncia del licenziamento in tronco in luogo
di quello ordinario costituirebbe in definitiva un provvedimento di una
severità tale da non potere essere ragionevolmente giustificato, dovendosi
pretendere dalla convenuta la continuazione del rapporto contrattuale almeno
sino al termine ordinario di disdetta.
- Ciò
non comporta tuttavia che la sentenza del Pretore possa essere senz’altro
confermata.
Risulta
infatti dagli atti (doc. 9) che l’istante si è prontamente annunciato presso
l’assicurazione contro la disoccupazione.
Questa
Camera, in applicazione dell’art. 322 lit. a CPC, ha richiamato dalla
competente Cassa disoccupazione la documentazione attestante gli importi a lui
erogati per il periodo di disdetta.
Essendo
risultati versamenti per complessivi fr. 6’773.75 relativi al periodo compreso
tra il 20 gennaio e il 31 marzo 1993, si deve ammettere, stante la cessione
legale prevista dall’art. 29 cpv. 2 LAD, che egli non era più autorizzato a far
valere in causa tale importo, del quale egli risulterebbe del resto
indebitamente arricchito.
Ne
consegue che l’istanza può essere ammessa solo per la differenza di fr.
3’315.60 oltre interessi.
Il
gravame è perciò parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
6 marzo 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 febbraio 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- L’istanza è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________, fr. 3’315.60, dedotti i contributi di
legge, oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1993.
- Non
si prelevano tasse o spese.
L’istante
rifonderà alla convenuta fr. 350.-- per parte di ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
L’istante
rifonderà alla convenuta fr. 300.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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