AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.103
Data decisione, Autorità:
12.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00103
Lugano
12 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 159/93 B della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
promossa con istanza 30 aprile 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 14’898.-- oltre interessi in conseguenza del
contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 22 febbraio 1995 ha
accolto per fr. 14’820.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 6
marzo 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni del 17 marzo 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’istante
è stato assunto dalla convenuta nel 1957 in qualità di metalcostruttore.
La sera
del 18 gennaio 1993 la convenuta gli ha significato la disdetta del contratto
di lavoro con effetto immediato (doc. B).
B. Con l’istanza che ci occupa __________, ritenendo
ingiustificato il licenziamento in tronco e sostenendo di non essere
addirittura mai stato messo al corrente dei motivi di tale decisione, ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 14’898.--
oltre interessi, importo corrispondente ai salari del periodo compreso tra il
1° febbraio e il 30 aprile 1993, data per cui il contratto di lavoro avrebbe
potuto essere disdetto in via ordinaria, alla quota parte della tredicesima
mensilità e alle spese di trasferta per il mese di gennaio 1993.
C. La convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la
reiezione dell’istanza.
L’istante
avrebbe sistematicamente ridotto l’orario di lavoro per circa 45 minuti al
giorno, e questo da molti anni.
Il giorno
del licenziamento sarebbe puntualmente stato riscontrato questo suo
comportamento anticontrattuale, del quale gli sarebbe stata chiesta ragione nel
corso di un colloquio avuto quella sera. L’istante avrebbe per sua parte
ammesso gli addebiti e chiesto di non essere licenziato.
Dal 1°
febbraio 1993 egli percepirebbe l’indennità di disoccupazione.
Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nella sentenza impugnata, posta l’esistenza tra le
parti di un contratto di lavoro, il Pretore ritenuta la durata del medesimo e
l’entità degli addebiti mossi all’istante, non ha ammesso che gli stessi, anche
se dimostrati, potessero giustificare il licenziamento con effetto immediato.
L’istante
potrebbe di conseguenza rivendicare il salario lordo di fr. 4’560.-- mensili
per 3 mesi (febbraio-aprile), nonché la quota parte di tredicesima, il tutto
per fr. 14’820.-- lordi oltre interessi.
E. Con
tempestivo gravame datato 6 marzo 1995 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile in via principale nel senso di respingere l’istanza, e
in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 4’560.-- lordi oltre
interessi fondandosi sostanzialmente sulle considerazioni già espresse in prima
sede, secondo cui sarebbe stato giustificato il licenziamento in tronco.
F. Nelle osservazioni del 17 marzo 1995 l’istante ha
chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- In
base all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la
riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, "il datore di lavoro e
il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di
lavoro per cause gravi".
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto, secondo il principio generale
della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 446; Rep. 1985 pag. 130).
Le
"cause gravi" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio
suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva in quanto anche "schwere Verfehlungen,
die Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren" possono essere considerate
"causa grave" ai sensi dell'art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Per
essere riconosciuto come causa grave, un motivo di licenziamento deve rendere
oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il
giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che
recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi
a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, BJM
1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
Berna, 1978, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile di poter esigere da
colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo
termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non si
può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in
tronco del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrechts, 12. edizione, Berna, 1995, pag. 129 e 130).
Inoltre
il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle
conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag.
176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell'applicazione dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
- Nel caso di specie, la lettera di licenziamento 18
gennaio 1993 (doc. B) non menziona direttamente la causa grave posta a
fondamento del licenziamento in tronco, ma rinvia, come pure la successiva
lettera del 25 gennaio 1993 (doc. D), ai contenuti del colloquio avvenuto la
sera del giorno del licenziamento.
Dai
testi __________ e __________presenti in occasione di detto colloquio, si
apprende che all’istante sono stati contestati:
-
con
riferimento al 18 gennaio 1993: fine del lavoro mattutino alle ore 11.30 in
luogo delle 12.00 e inizio del lavoro pomeridiano alle ore 13.10/13.15 in luogo
delle 13.00;
-
uso
scorretto dell’automezzo dell’azienda;
-
irregolarità
nell’addebito delle spese di trasferta;
-
ripetitività
di tali comportamenti.
Nel
proprio memoriale responsivo, prodotto in occasione dell’udienza del 22 giugno
1993, la convenuta si è per contro limitata a rimproverare all’istante il
mancato rispetto dell’orario di lavoro.
- Il mancato rispetto dell’orario di lavoro (ritardo
all’inizio del lavoro o partenza anticipata), in particolare in un contesto -come
quello di specie- di soddisfacente prestazione lavorativa, è una tipica
mancanza di carattere subordinato, che giustifica il licenziamento in tronco
solo nel caso in cui essa si ripeta e vi sia stato un chiaro ammonimento (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO; Streiff/von Känel, opera citata,
n. 5d ad art. 337 CO).
3.1 L’istante risulta essere stato ammonito per una
mancanza analoga in data 16 settembre 1983 (doc. 4). A prescindere dal fatto
che l’effetto di tale ammonimento non è evidentemente tale da giustificare un
licenziamento in tronco pronunciato quasi 10 anni dopo, in quello scritto
all’istante non veniva affatto prospettato il licenziamento, ma al contrario
gli si augurava di continuare ancora per molti anni ad essere dipendente della
convenuta.
Di ben
diverso tenore è però l’ammonimento che il teste __________ ha affermato di
avere comunicato all’istante il 22 dicembre 1992, ovvero meno di un mese prima
dei fatti che hanno determinato il licenziamento in tronco.
Come
risulta dalla nota ad uso interno da lui allestita in quell’occasione (doc. 5),
egli avrebbe verbalmente diffidato l’istante, sorpreso al bar in orario
lavorativo, dal ripetere un tale comportamento, che avrebbe in tal caso
costituito l’ultima sua mancanza presso la ditta convenuta.
Il
__________ ha inoltre affermato di aver già richiamato in precedenza l’istante
per mancanze attinenti al mancato rispetto dell’orario di lavoro.
3.2 Il Pretore nel giudizio impugnato sostiene che la
diffida al dipendente dovrebbe avvenire in forma scritta, e che nel caso di
specie non vi sarebbe traccia di qualsivoglia intervento della convenuta nei
confronti dell’istante.
Entrambi
i rilievi sono infondati, il secondo già solo per l’esistenza dell’ammonizione
del 22 dicembre 1992, della quale si è detto al punto precedente.
Quo al
requisito della forma scritta, il Pretore sostiene la propria tesi richiamando
le sentenze DTF 108 II 303 e Rep. 1983, pag. 100.
Nella
sentenza federale citata non vi è però l’esplicita indicazione del requisito
della forma scritta, visto che si parla unicamente di “avertissements contenant
la menace claire d’un renvoi immédiat” (dicitura ripresa in JAR 1994,
pag. 224, citato a torto nelle osservazioni all’appello), e del resto nemmeno
nella giurisprudenza successiva il Tribunale federale si è mai espresso per la
necessità di una diffida in forma scritta (DTF 117 II 560, consid. 3b
alla pag. 562; 116 II 150; 112 II 50).
Vero è
invece che nella massima riportata in Rep. 1983, pag. 100 (citata anche
nella sentenza II CCA 16 maggio 1991 in re M./N., pubblicata in JAR
1992, pag. 296 e segg.) si richiede espressamente la forma scritta per la
diffida.
Si
tratta tuttavia in tal caso di un’imprecisa ricezione di quanto sostenuto sul
tema da Decurtins (opera citata, pag. 27, il quale si pronuncia per la
forma scritta solo “zweckmässigerweise ... (omissis)... damit ein allfälliger Beweis
dafür in einem späteren Zeitpunkt erbracht werden kann”), espressamente citato
nella massima del predetto Rep., mentre la più recente giurisprudenza di
questa Camera ha senz’altro tenuto conto di diffide espresse in forma orale
(così per esempio nella II CCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA).
Si deve
perciò ritenere che il dipendente sia stato debitamente ammonito sulle
possibili conseguenze di una reiterata trasgressione agli orari di lavoro
contrattualmente previsti.
- Il Pretore nel giudizio impugnato ha altresì negato
l’esistenza della prova del ripetersi nel tempo di manchevolezze o irregolarità
da parte dell’istante.
Si
tratta anche in questo caso di un assunto che non può senz’altro essere
condiviso, visto che lo stesso istante -come risulta dai predetti costituti
testimoniali- nel corso del colloquio del 18 gennaio 1993 ha pacificamente
ammesso gli addebiti mossigli e riguardanti anche analoghi comportamenti
avvenuti in passato (cfr. del resto anche il testo della dichiarazione doc. 5,
confermato in sede testimoniale dal __________).
A
fronte di tale spontanea ammissione, deve essere relativizzata la portata della
deposizione del teste __________, compagno di squadra dell’istante, secondo la
quale gli orari di lavoro sarebbero per principio stati rispettati, così che
questa Camera conclude per l’esistenza di reiterate violazioni dell’orario
lavorativo da parte dell’istante, e questo a prescindere da ogni considerazione
sulla questione della cessazione anticipata della fine del lavoro mattutino
(alle ore 11.45 invece che alle 12.00) da compensarsi con la rinuncia alla
pausa del mattino.
Ne
consegue l’ammissione dell’esistenza di una situazione tale da giustificare la
comunque severa decisione della convenuta di disdire il contratto di lavoro con
effetto immediato, senza che occorra indagare sugli altri addebiti mossi dalla
convenuta all’istante (indennità di trasferta, uso del veicolo della ditta),
rimasti invero allo stadio di censura generica e non debitamente comprovati
dall’istruttoria.
5.In via abbondanziale
può inoltre essere rilevato che il giudizio pretorile avrebbe dovuto essere
riformato nel senso di ridurre drasticamente l’importo aggiudicato all’istante
anche nel caso in cui fosse stata confermata la mancanza di causa grave a
sostegno del licenziamento in tronco.
Risulta
infatti dagli atti (doc. 8) che l’istante si è prontamente annunciato presso
l’assicurazione contro la disoccupazione.
Questa
Camera, in applicazione dell’art. 322 lit. a CPC, o comunque in ossequio alla
massima ufficiale sancita dall’art. 343 cpv. 4 CO, ha richiamato dalla
competente Cassa disoccupazione la documentazione attestante gli importi a lui
erogati per il periodo di disdetta.
Essendo
risultati versamenti per complessivi fr. 10’173.85 relativi al periodo compreso
tra il 1° febbraio e il 30 aprile 1993, si deve ammettere, stante la cessione
legale prevista dall’art. 29 cpv. 2 LAD, che egli non era più autorizzato a far
valere in causa tale importo, del quale egli in caso contrario risulterebbe
indebitamente arricchito.
Ne
consegue che in ogni caso l’istanza avrebbe potuto essere ammessa solo per la
differenza di fr. 4’646.15.
Il
gravame è perciò accolto ai sensi dei considerandi.
Avendo
l’istante già ricevuto la quota parte della tredicesima per l’intero mese di
gennaio, nonché l’intero stipendio per quel mese (doc. A) (e ciò nonostante
egli si è fatto corrispondere fr. 1’434.25 dall’assicurazione contro la
disoccupazione per il periodo 19-31 gennaio 1993), la sentenza pretorile deve
essere riformata nel senso di respingere integralmente l’istanza.
Non si
prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
6 marzo 1995 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 febbraio 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
-
L’istanza
è respinta.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
L’istante
rifonderà alla convenuta fr. 1’400.-- per ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
L’istante
rifonderà alla convenuta fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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