AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1994.33
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00033
Lugano
6 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. n. 2'504 della
Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 13 ottobre 1989 da
Contro
rappr.
dall’ avv. __________
con
cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr.
152'365.- oltre accessori in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
E
ora, in via preliminare, sull’accertamento della responsabilità dei convenuti,
che il Pretore con sentenza 21 novembre 1994 ha negato;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 12 dicembre 1994 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accertare la responsabilità dei convenuti,
i quali con osservazioni del 20 gennaio 1995 postulano invece la reiezione del
gravame.
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
-
se
deve essere accolto l'appello
-
tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto
A. Il sinistro che ci occupa ha avuto luogo il 23
ottobre 1983 a __________. __________, al volante della propria autovettura,
percorreva la prioritaria via __________ in direzione nord.
All'intersezione
con via __________, egli è entrato in collisione con l'autovettura di
__________ che, proveniente da destra secondo la direzione di marcia del
convenuto, stava attraversando via __________ per proseguire su via __________.
B. L’incidente
è stato fatale ad __________
Con
sentenza del 27 febbraio 1986 delle Assise Correzionali di Riviera, __________
è nondimeno stato prosciolto dall’accusa di concorso in omicidio colposo.
C.
Con la petizione del 13 ottobre 1989, gli attori, ritenendo il __________
del tutto, o comunque in misura preponderante responsabile del sinistro in
conseguenza della sua eccessiva velocità, chiedono il risarcimento delle spese
vive sopportate, nonché della perdita di sostegno e del torto morale subito, il
tutto per fr. 152’365.-- oltre interessi, così come precisato in sede di
udienza preliminare.
D. I
convenuti in sede di risposta hanno contestato la responsabilità del conducente
__________.
Il
decesso di __________ non sarebbe in effetti riconducibile alla violazione del
limite di velocità da lui commessa, ma sarebbe piuttosto la conseguenza della
violazione del diritto di precedenza del __________ da parte del __________
medesimo.
Non
vi sarebbe comunque stato il danno asserito dagli attori.
E.
Nella sentenza del 21 novembre 1994, limitata alla questione della
responsabilità per il sinistro, il Pretore ha osservato che
avrebbe crassamente disatteso il segnale di “stop”, immettendosi su via
__________ senza arrestarsi all’intersezione, e commettendo così colpa grave ai
sensi dell’art. 59 cpv. 1 LCS.
Il
conducente __________ sarebbe per contro da ritenere esente da colpa, in quanto
il suo eccesso di velocità sarebbe ininfluente sull’esito del sinistro, dal
momento lo stesso si sarebbe verificato anche se egli avesse circolato ai
prescritti 40 km/h.
Da
ciò la reiezione della petizione.
F.
Con l’appello del 12 dicembre 1994, gli attori hanno chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di accertare la responsabilità almeno parziale dei
convenuti.
Il
Pretore avrebbe in sostanza applicato in maniera non corretta le norme della
LCS, ammettendo a torto l’assenza di colpa da parte del conducente __________i.
G.
I convenuti nelle osservazioni del 20 gennaio 1995, delle quali si dirà, se
necessario nei successivi considerandi, chiedono la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Considerato
In
diritto:
- Non è contestato che sia il __________ che il
__________ erano detentori dei veicoli protagonisti del sinistro.
A
simile fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, è in primo
luogo applicabile l’art. 61 cpv. 1 LCS, secondo il quale se un detentore è
vittima di lesioni corporali in un infortunio nel quale sono coinvolti più
veicoli a motore, i detentori di tutti i veicoli a motore coinvolti rispondono
del danno in proporzione alla loro colpa, salvo che circostanze speciali,
segnatamente il rischio d’esercizio dei veicoli, giustifichino un altro modo di
ripartizione.
Anche
se la norma non menziona esplicitamente il caso di morte di uno dei detentori,
essa è senz’altro applicabile anche in siffatta evenienza (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 2. edizione, Losanna, 1984, n. 1.1.1 ad
art. 61 LCS).
L’applicabilità
dell’art. 61 cpv. 1 LCS non esclude però la possibilità per i detentori
coinvolti di liberarsi dalla propria responsabilità ai sensi dell'art. 59 cpv.
1 LCS (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil,
vol II/2, 4. edizione, Zurigo, 1989, n. 646 e 647), il che avviene dimostrando
che l'infortunio è stato causato da forza maggiore, oppure da colpa grave della
parte lesa o di un terzo, senza che un difetto del suo veicolo a motore abbia
contribuito a causare l'infortunio, e senza che vi sia colpa da parte sua o
delle persone per le quali è responsabile.
- Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nessuno
dei detentori coinvolti è in grado di fornire la prova liberatoria di cui all’art.
59 cpv. 1 LCS.
__________,
fatto pacificamente ammesso a questo stadio della causa (appello, pag. 6), non
ha rispettato il diritto di precedenza del prioritario __________ (art. 36 cpv.
2 LCS; art. 14 ONC). La sua violazione è stata assai grave, in quanto egli ha
omesso di osservare il segnale di stop, da lui oltrepassato alla velocità
stimata di 12-20 km/h (perizia __________, pag. 13). E’ evidente che secondo
l’ordinario andamento delle cose questo suo comportamento gli ha da una parte
impedito di realizzare quanto stava avvenendo sulla via principale che egli si
apprestava ad attraversare, e d’altra parte deve essere considerato
adeguatamente causale per il verificarsi del sinistro in rassegna.
ha per sua parte crassamente disatteso il limite di velocità di 40 km/h (art.
32 cpv. 1 LCS). Anche se nessun particolare elemento in atti permette di
affermare che egli avrebbe dovuto circolare ad una velocità inferiore a quella
massima, la sua infrazione rimane estremamente grave.
Dagli
atti risulta infatti che egli al momento del sinistro circolava ad una velocità
manifestamente superiore a quella consentita, e verosimilmente compresa tra i
63 e i 71 km/h (cfr. sua dichiarazione del 24 ottobre 1983 alla Polizia
cantonale: “viaggiavo ad una velocità sui 70 km/h”; perizia __________ pag. 4;
perizia __________, pag. 4).
- Questa
Camera si è già più volte dovuta occupare di incidenti avvenuti in
corrispondenza di intersezioni nell’abitato e nei quali la velocità del
prioritario era superiore a quella consentita.
In
presenza di lievi violazioni della velocità consentita, nell’ordine di 10 km/h,
la Camera ha valutato che le stesse non erano la causa adeguata per il
verificarsi del sinistro, il quale sarebbe avvenuto anche se il prioritario
avesse circolato alla velocità massima ammissibile. L’eccesso di velocità
sarebbe semmai legato ad un possibile, ma difficilmente quantificabile e
dimostrabile aggravamento delle conseguenze del sinistro, ma dovendosi comunque
ammettere la preponderanza della grave colpa del conducente non prioritario,
siffatto legame ne risulterebbe interrotto, e non giustificherebbe perciò
risarcimento alcuno in favore del non prioritario (così nelle sentenze II
CCA 18 gennaio 1995 in re C./M. e M., 3 febbraio 1994 in re M. e R. SA/M. e
Z.).
Il
giudizio della Camera è invece stato diametralmente opposto in occasione di
gravi violazioni dei limiti di velocità. Nella sentenza II CCA 16 luglio
1993 in re P./B. e W. il prioritario che circolava a 76 km/h in luogo dei 50
km/h consentiti si è visto accollare 4/5 della responsabilità per il sinistro.
In
quell’occasione, diversamente dal caso di specie, il non prioritario si era
però attenuto al segnale di stop, e aveva deciso di effettuare la manovra di
immissione dopo aver visto sopraggiungere il prioritario, del quale aveva male
stimato l’eccessiva velocità.
- Nel
solco di questi precedenti, il giudizio sulla causalità dell’agire del
__________ non può essere limitato alla considerazione secondo cui il sinistro,
stante la violazione del suo diritto di precedenza da parte del __________,
avrebbe avuto luogo quand’anche egli avesse proceduto alla velocità di 40 km/h.
Per
quanto tale affermazione sia in astratto vera, la comune esperienza di vita
consente di ritenere con un grado prossimo alla certezza che le conseguenze del
sinistro sarebbero state in tal caso ben diverse.
In
altri termini, la scriteriata condotta del __________ ha causato una situazione
di accresciuto pericolo che è anch’essa, unitamente al mancato arresto
all’intersezione da parte del __________, in rapporto di causalità adeguata con
l’infortunio.
Il
fatto che tale considerazione non sia sorretta da certezza assoluta non giova
al __________, il quale aveva l’onere di provare la sua innocenza (art. 59 cpv.
1 LCS; DTF 105 II 211), senza potersi avvalere in questa sede del
giudizio assolutorio della sede penale (art. 112 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 112, n. 3), di modo che la situazione di (relativa) incertezza
sull’esatta influenza del suo eccesso di velocità sulle conseguenze del
sinistro deve in definitiva tornare a suo danno (DTF 111 II 90; II
CCA 10 novembre 1993 in re M./M.).
- Stabilito
il principio della responsabilità concomitante di entrambi i detentori, la
stessa deve essere ripartita tra di loro.
A
mente di questa Camera, dall’insieme delle circostanze emerge comunque una
preponderante responsabilità, sia dal profilo della violazione delle norme
della circolazione che da quello della causalità per il verificarsi del
sinistro, del conducente __________.
Il
__________, pur se dimentico del limite di velocità, poteva in limitata misura
affidarsi al proprio diritto di precedenza e confidare nel non verificarsi di
un incidente.
Il
__________, per contro, ha agito con maggiore leggerezza, visto che solo la
buona sorte poteva far sì che una simile violazione del segnale stop rimanesse
senza conseguenze, e purtroppo così non è stato.
Ne
discende secondo l’apprezzamento di questa Camera la proporzionale ripartizione
delle responsabilità in misura del 70% per il __________ e del 30% per il
__________i.
L'appello
è perciò parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza,
ritenuto che in prima sede gli attori hanno sostenuto la tesi della totale
responsabilità del __________ (petizione, pag. 3), mentre in sede di appello
essi ammettono la corresponsabilità del conducente __________ (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L'appello
12 dicembre 1994 di __________ e __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 novembre 1994 della Pretura del distretto di Riviera
è così riformata:
-
E’
accertato che la responsabilità per il sinistro della circolazione del
3 ottobre 1983 a __________ è del 70% di __________ e del 30% di __________
-
La
tassa di giustizia di fr. 2'000.-, e le spese, sono a carico degli
attori in solido per 7/10 e dei convenuti, pure in solido, per
3/10.
Gli
attori, in solido, rifonderanno a ciascuno dei convenuti fr. 1’200.--
per ripetibili.
II.
Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
già
anticipati dagli appellanti, sono a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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