AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1994.3
Data decisione, Autorità:
22.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00003
Lugano
22 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. n. 12’303 della
Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 13 settembre 1993
da
rappr.
dall’avv. __________
Contro
rappr.
rappr.
__________ o
intesa a contestare l’elenco oneri nella procedura di
realizzazione del pegno n. __________ dell’UEF di Bellinzona, avente per
oggetto il fondo no. __________RFD di __________, di proprietà della società
Immobiliare __________;
chiedente, in accoglimento della petizione, lo
stralcio dall’elenco oneri dell’escussa dei crediti al beneficio dell’ipoteca
legale vantati dallo __________ e dal Comune di __________ per un importo
iniziale di fr. 211’233.80 rispettivamente fr. 215’587.20, crediti in seguito
ridotti dall’UEF di Bellinzona a fr. 29’899.30 rispettivamente a fr. 20’081.10;
domande avversate dai convenuti e sulle quali il
Pretore con sentenza 25 ottobre 1994 si è così pronunciato:
- La
petizione contro lo __________ è respinta.
1.1 La
tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 25.- sono poste a carico
dell’attrice, mentre non si assegnano ripetibili.
- La petizione contro il Comune di __________ è
respinta.
2.1 La
tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 25.- sono a carico della
parte attrice, mentre non si assegnano ripetibili.
Appellante la parte attrice, che con atto di appello
del 14 novembre 1994 chiede in via principale la riforma del querelato giudizio
nel senso di stralciare dall’elenco oneri i crediti dei convenuti, e in via
subordinata di ripartire diversamente le spese e le ripetibili di prima sede,
tenuto conto della maggiore soccombenza dei convenuti; il tutto, protestando
spese e ripetibili di entrambe le istanze;
lette le osservazioni del 5 dicembre 1994 del Comune
di __________, mentre lo __________ non si è pronunciato in merito;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito della procedura esecutiva in via di
realizzazione della particella N. __________RFD di __________, compresa la
quota di comproprietà coattiva di 20/120 della particella N. __________RFD del
medesimo Comune, la società __________ ha notificato all’UEF di Bellinzona un
credito garantito da ipoteca legale provvisoria degli artigiani di complessivi
fr. 31’969.90 oltre interessi (doc. B). A loro volta, lo __________ ed il
Comune di __________hanno insinuato nella stessa procedura tutta una serie di
crediti d’imposta, a loro dire al beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art.
836 CC, 183 LAC e 229 vLT, per complessivi fr. 211’233.80 rispettivamente fr.
215’587.20.
Tutti
questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Bellinzona
nell’elenco oneri 20 agosto 1993 (doc. C).
B. Ritenendo ingiustificata l’iscrizione nell’elenco
oneri dei crediti a favore del __________ e del Comune __________, il 31 agosto
1993 la società __________ ha dapprima inoltrato un reclamo alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello contro l’operato dell’UEF (doc.
E) e successivamente, il 13 settembre 1993, ha avviato un’azione di
contestazione dell’elenco oneri nei confronti dei due enti pubblici, entrambe
le procedure con l’obiettivo di far depennare i crediti vantati da questi
ultimi.
In
particolare, con la petizione l’attrice contestava l’esistenza, l’estensione,
il grado e l’esigibilità dei crediti insinuati dal Cantone e dal Comune,
facendo altresì notare che in ogni caso buona parte di quelle pretese non
avrebbero potuto godere del beneficio dell’ipoteca legale, mancando una loro
particolare relazione con l’immobile in esame.
Il
procedimento civile è stato successivamente sospeso in attesa dell’evasione del
reclamo alla CEF.
C. Preso atto della sentenza 3 marzo 1994 della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, che in parziale accoglimento
del reclamo aveva ridotto i crediti al beneficio dell’ipoteca legale a favore
del Cantone e del Comune di __________ a fr. 29’889.30 rispettivamente a fr.
20’081.10 (doc. G), e del conseguente nuovo elenco oneri allestito dall’UEF di
Bellinzona (doc. H), l’attrice con scritto 22 aprile 1994 ha chiesto la
riattivazione del procedimento civile, modificando la sua richiesta nel senso
di far stralciare dall’elenco oneri i crediti residui dei convenuti.
Le
parti convenute, con risposte di causa del 18 e 24 maggio 1994, accennando a
transazioni giudiziarie concluse in una causa analoga, hanno per contro chiesto
il mantenimento nell’elenco oneri dei crediti riconosciuti loro dalla sentenza
della CEF.
D. Con sentenza 25 ottobre 1994 il Pretore ha respinto la
petizione sia nei confronti del Cantone sia nei confronti del Comune di
__________, caricando all’attrice la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 1’250.-, compensate le ripetibili.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che i crediti di imposta vantati
dai convenuti, anche se provvisori, erano senz’altro esigibili, circostanza per
altro riconosciuta anche dalla CEF nella decisione su reclamo. Dai conteggi
d’imposta prodotti risultava inoltre che il reddito imponibile dell’escussa
derivava in misura totale dalla gestione dell’immobile, come pure che l’imposta
sulla sostanza era riferita allo stesso per gli importi iscritti nel contestato
elenco oneri, di modo che si concretizzava anche la relazione particolare tra il
credito d’imposta e l’immobile gravato.
E. Con atto di appello 14 novembre 1994 l’attrice chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dall’elenco oneri i
crediti dei convenuti e in via subordinata di ripartire diversamente le spese e
le ripetibili di prima sede, tenuto conto della maggiore soccombenza dei
convenuti; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze.
L’appellante
ritiene innanzitutto che il Pretore abbia violato il principio attitatorio, per
il fatto di aver ammesso nel corso dell’udienza preliminare -nonostante la sua
ferma opposizione- la produzione di alcuni documenti ed il richiamo di alcuni
incarti da parte dei convenuti, che questi ultimi non si erano riservati di
produrre o di richiamare negli allegati preliminari: dovendosi pertanto -a suo
dire- estromettere dagli atti queste prove, la petizione meritava integrale
accoglimento, non avendo la controparte minimamente provato l’esistenza dei
crediti contestati.
Abbondanzialmente,
osserva che, per poter beneficiare dell’ipoteca legale, l’ente pubblico da un
lato avrebbe dovuto dimostrare di aver emesso un conteggio contro il quale era
dato il rimedio del reclamo o del ricorso, prova che tuttavia non è stata
portata; dall’altro avrebbe dovuto dimostrare che l’imposta non poteva più
essere incassata dal debitore, ciò che presupponeva la conclusione della
procedura di tassazione vera e propria nei suoi confronti, circostanza che pure
non è stata provata. In ogni caso, sempre a suo dire, i convenuti non avevano
neppure comprovato l’esistenza di un rapporto particolare tra le imposte
vantate e l’immobile dell’escussa.
L’appellante
postula infine la riforma della sentenza di primo grado per quanto riguarda la
ripartizione delle spese e delle ripetibili, chiedendo in particolare che le
venga assegnata un’indennità per ripetibili complessiva di fr. 10’000.- oppure,
nel caso di reiezione nel merito dell’appello, di almeno fr. 8’500.-, ciò che
terrebbe conto della pressoché totale soccombenza dei convenuti in prima sede.
F. Delle osservazioni 5 dicembre 1994 con cui il Comune
di __________ postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
- L’art. 836 CC stabilisce che le ipoteche legali
determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri
rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi,
non richiedono per la loro validità l’iscrizione nel registro fondiario, salvo
contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che
questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle
legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione del
contenuto, dell’estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la
forma dell’ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali,
esige che l’imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF
110 II 237 con rif.).
In
Ticino giusta l’art. 229 cpv. 1 vLT per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile è
riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 836 CC
(cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la
relativa pretesa d’imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per
raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all’autorità di
tassazione ex art. 175 segg. vLT nonché di ricorso alla Camera di diritto
tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT.
- Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice
civile, cui sono demandate le azioni di contestazione dell’elenco oneri, sia o
meno competente a decidere un contenzioso di diritto amministrativo-fiscale,
come quello che ci occupa.
A
questo proposito, va rilevato che la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale federale, con sentenza 24 marzo 1994 in re __________, ricorrente
contro l’operato dell’autorità di vigilanza del canton Soletta in materia di LEF,
ha mutato la sua giurisprudenza fissata in DTF 48 III 228 e di seguito
ripetutamente confermata, concludendo che il giudice del fallimento ha la
competenza formale per giudicare contestazioni dell’elenco oneri relative al
diritto pubblico nell’ambito di un’azione di contestazione della graduatoria.
In tal modo, onde garantire al meglio i diritti dei terzi creditori, è stato
abbandonato il sillogismo per cui, mancando al giudice del fallimento (giudice
civile) la competenza sostanziale a decidere questioni di merito -di diritto
pubblico- riservate ad altre autorità amministrative e giudiziarie, gli era
negata anche la competenza formale poiché l’azione giudiziaria veniva
considerata un’inutile complicazione (cfr. DTF 48 II 228; 59 II 314
segg.; 63 III 60): lo stesso principio trovava applicazione per le
contestazioni relative a garanzie connesse con crediti del diritto pubblico (DTF
77 III 43).
Questo
nuovo indirizzo giurisprudenziale, per altro già fatto proprio da questa Camera
(IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B.), trova riscontro
anche in parte della dottrina (cfr. Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, § 49 N. 30; Zucker,
Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 138; Pedroli A.,
Aspetti sostanziali e procedurali dell'ipoteca legale per crediti d'imposta, in
RDAT 1994/II, p. 428-429).
Nel
caso concreto ciò significa che nell’ambito dell’azione di contestazione
dell’elenco oneri il giudice civile non è vincolato da eventuali decisioni
dell’autorità fiscale circa l’esistenza e l’ammontare dei crediti vantati dagli
enti pubblici, e potrà esaminare liberamente con il potere di apprezzamento che
gli è dato, se le censure sollevate dall’attore nella petizione prima e nell’appello
poi possano impedire il riconoscimento del beneficio dell’ipoteca legale ai
crediti fiscali. Va da sé che, trattandosi di un’azione civile, la mancanza
della prova circa l’esistenza, l’ammontare, il grado del credito per il quale
si postula il beneficio dell’ipoteca legale andrà a carico dei convenuti, cui
incombe l’onere della prova (art. 8 CC; cfr. sentenza IICCA citata; Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 12 ad art. 183; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen
nach SchKG, Berna 1994, p. 129).
Ciò
premesso, si può senz’altro provvedere all’esame delle singole censure
d’appello.
- L’appellante rimprovera innanzitutto al primo giudice
di aver violato il principio attitatorio, per aver ammesso nel corso
dell’udienza preliminare la produzione di alcuni documenti ed il richiamo di
alcuni incarti che i convenuti non si erano espressamente riservati nella
precedente fase dello scambio degli allegati.
La
censura, tardivamente formulata per la prima volta con l’appello, è
irricevibile.
Nella
misura in cui l’appellante eccepisce la violazione da parte del Pretore di una
norma di procedura -in casu del principio attitatorio, art. 78 CPC- e chiede
all’autorità di appello di porre rimedio all’errore commesso dal primo giudice,
essa altro non fa che chiedere l’annullamento dell’atto in urto con la
procedura, cioè dell’ordinanza sulle prove emessa il 20 giugno 1994 (art. 143
cpv. 1 CPC).
Ora,
dato che il codice di rito prescrive che l’eccezione di annullabilità di un
atto non è ammessa quando la parte che la oppone ha compiuto o ha espressamente
o tacitamente lasciato compiere altri atti successivi (art. 143 cpv. 2 CPC), è
chiaro che nel caso concreto l’appellante avrebbe dovuto eccepire quella
violazione procedurale immediatamente dopo l’emanazione dell’ordinanza,
segnatamente provocando un incidente processuale che il Pretore avrebbe in
seguito dovuto decidere mediante decreto (art. 145 CPC): contro quella
decisione (e solo a quel momento) la parte avrebbe quindi potuto inoltrare
appello. Avendo per contro l’appellante accettato di svolgere il dibattimento
finale senza preventivamente aver eccepito tale eccezione, è evidente che già a
quel momento ha perso la possibilità di contestare tale violazione processuale,
circostanza che ora non può più essere riproposta in sede di appello.
- L’appellante ritiene inoltre che i crediti vantati dai
convenuti non potevano essere posti al beneficio dell’ipoteca legale diretta,
per tutta una serie di motivi: gli enti pubblici da un lato non avrebbero provato
di aver emesso un conteggio contro il quale era dato il rimedio del reclamo o
del ricorso; dall’altro non avrebbero dimostrato che l’imposta non poteva più
essere incassata dal debitore, ciò che presupponeva la conclusione della
procedura di tassazione vera e propria nei suoi confronti; infine non avrebbero
neppure comprovato l’esistenza di un rapporto particolare tra le imposte
vantate e l’immobile di proprietà dell’escussa.
Mentre
le prime due censure, come vedremo, non possono essere accolte (cons. 4.1 e
4.2), la terza non è del tutto destituita di fondamento (cons. 4.3).
4.1 Contrariamente da quanto ritenuto dall’appellante, gli
enti pubblici hanno provato di aver emesso un conteggio contro il quale era
dato il rimedio del reclamo o del ricorso, ossequiando così all’esigenza
formale posta dall’art. 229 cpv. 2 LT.
Nell’incarto
12’300, il cui richiamo è stato ammesso dal Pretore, sono infatti stati
rinvenuti i conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale, regolarmente
notificati all’escussa e contro i quali non è stato interposto né reclamo né
ricorso: mentre per gli anni 1989 - 1992 i conteggi erano definitivi, per il
1993 i convenuti hanno potuto produrre solo un conteggio provvisorio, in quanto
la procedura di accertamento del relativo credito fiscale non si era ancora
conclusa.
4.2 L’eccezione secondo cui la procedura di iscrizione
dell’ipoteca legale avrebbe potuto essere iniziata solo se la relativa imposta
non avesse più potuto essere incassata dal debitore, ciò che presupponeva la crescita
in giudicato delle tassazioni ordinarie nei confronti dell’escussa, è stata
sollevata per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)
ed è quindi irricevibile. La stessa sarebbe comunque infondata anche nel
merito, in quanto l’ipoteca legale sussiste dal momento che ne sono date le
condizioni oggettive date dalla legge e non dipende dal momento in cui si
conclude la procedura ordinaria di tassazione (Rep. 1991 p. 532).
4.3 A ragione l’appellante ritiene per contro che i
convenuti non hanno completamente provato l’esistenza di un rapporto
particolare con l’immobile per tutte le posizioni formanti il loro credito.
Mentre
è indiscutibile che gli importi relativi alla posizione “imposta immobiliare” -che
è calcolata in funzione del valore di stima dell’immobile stesso- abbiano una
connessione particolare con gli immobili di proprietà dell’escussa, per cui la
relativa imposta può tranquillamente essere posta al beneficio dell’ipoteca
legale, lo stesso non si può dire nel caso concreto per le somme concernenti la
posizione “imposta sull’utile immobiliare”: dagli atti di causa non risulta
infatti se ed eventualmente in quale misura l’utile imponibile conseguito
dall’escussa Immobiliare __________ sia derivato dalla gestione delle particelle
__________ e __________RFD di __________, non potendosi evidentemente evincere
tale circostanza da un semplice conteggio dell’autorità fiscale; i convenuti
non hanno per altro ritenuto di produrre agli atti altri documenti (bilancio
dell’escussa, conto perdite e profitti, ecc.) che potessero accertare in
qualche modo una relazione particolare tra i fondi e l’utile conseguito, né di
richiamare tale documentazione dalla stessa Immobiliare __________. In mancanza
di una prova sicura che potesse chiarire se e in che misura il reddito
derivasse effettivamente dalla gestione dell’immobile (DTF 62 II 24), i
convenuti, cui -come detto- incombeva l’onere della prova, dovranno sopportarne
le conseguenze: quei crediti non potranno pertanto godere del beneficio dell’ipoteca
legale diretta ex art. 229 vLT.
- Visto quanto precede, è chiaro che i crediti al
beneficio dell’ipoteca legale da iscriversi nell’elenco oneri potevano essere
solo quelli relativi all’imposta immobiliare cantonale e comunale; il periodo,
durante il quale il credito fiscale può godere della garanzia ex art. 836 CC,
va dal 1989 al 1993: il credito fiscale è infatti esigibile indipendentemente
dal fatto che il relativo conteggio sia definitivo o provvisorio; per quanto
riguarda l’ammontare dell’imposta immobiliare, lo stesso dipende unicamente dal
valore di stima dei fondi, atteso che per l’imposta cantonale si farà capo
all’aliquota dello 0.2 % (art. 92 lett. b vLT), mentre per quella comunale si
applicherà lo 0.1 % (art. 264 vLT): tenuto conto del valore di stima
complessivo degli immobili dell’escussa di fr. 1’492’077.- (cfr. doc. C e H,
nonché il doc. 5 dell’inc. 12301) l’imposta cantonale ammonterà annualmente a
fr. 2’984.15 e quella comunale a fr. 1’492.-.
5.1 Poiché l’appellante non ha contestato le modalità di
conteggio degli interessi dovuti sull’imposta, nel presente giudizio gli stessi
verranno riconosciuti secondo la medesima proporzione (dedotta quindi la quota
di interessi relativa all’imposta sull’utile immobiliare, che, come detto, non
beneficia dell’ipoteca legale).
Per
il 1989 l’imposta cantonale comprensiva degli interessi ammonterà così a fr.
3’289.20 (= 2’984.15 capitale + 305.05 interessi (= 804.70 : 7’871.10 x
2’984.15)), quella comunale a fr. 1’503.65 (= 1’492.- + 11.65); per il 1990 a
fr. 3’446.35 (= 2’984.15 + 462.20) rispettivamente a fr. 1’723.10 (= 1’492.- +
231.10); per il 1991 a fr. 3’420.55 (= 2’984.15 + 436.40) rispettivamente a fr.
1’700.70 (= 1’492.- + 208.70); per il 1992 a fr. 3’226.60 (= 2’984.15 + 242.45)
rispettivamente a fr. 1’603.70 (= 1’492.- + 111.70); per il 1993 a fr. 2’984.15
rispettivamente a fr. 1’492.-.
5.2 Atteso infine che dai conteggi relativi al 1989
risultano degli accrediti a favore dell’escussa di fr. 4’949.- per quanto
riguarda l’imposta cantonale e di fr. 5’238.- per quella comunale, i crediti al
beneficio dell’ipoteca legale, in parte soluti, vanno conseguemtemente ridotti
e così modificati: per il 1989 imposta cantonale fr. 0.-, imposta comunale fr.
0.-; 1990 fr. 1’786.55 rispettivamente fr. 0.-; 1991 fr. 3’420.55
rispettivamente fr. 0.-; 1992 fr. 3’226.60 rispettivamente fr. 1’293.15; 1993
fr. 2’984.15 rispettivamente fr. 1’492.-.
In
parziale accoglimento dell’appello, l’elenco oneri dovrà pertanto essere
corretto in tale misura.
- Resta da esaminare il valore litigioso determinante
per la fissazione delle spese e delle ripetibili di primo e secondo grado.
In
linea di principio, il valore litigioso in una vertenza di contestazione
dell’elenco oneri si determina in base agli importi che le parti si contendono
nella procedura esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in
caso di eliminazione dell’onere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto
la contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico
sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/Houlmann/Reutter,
op. cit., p. 128).
Ne
discende che nel caso di specie il valore di causa nei confronti di ogni
convenuto è in prima sede di fr. 31’969.90, somma per cui a suo tempo era stata
iscritta l’ipoteca legale degli imprenditori a favore dell’attrice.
L’indennità
per ripetibili per la procedura di prima istanza viene pertanto determinata in
fr. 2’500.- (art. 8 e segg. TOA) sia per la vertenza contro il Cantone, sia per
quella contro il Comune di __________: tale importo va ripartito tra le parti
tenuto conto della rispettiva soccombenza (art. 148 CPC), che risulta essere di
3/5 per il Cantone e di 9/10 per il Comune.
- Le spese e le ripetibili d’appello, da calcolarsi in
base al valore dei crediti residui -minori- a favore del Comune di __________
(fr. 20’081.10) e del Cantone (fr. 29’899.30) seguono la soccombenza (art. 148
CPC), atteso che il primo è risultato soccombente nella misura di 7/8, mentre
il secondo nella misura di 3/5.
Alla
parte appellata __________, che non ha inoltrato osservazioni all’appello e non
risulta pertanto soccombente, non potrebbero di principio essere imposte le
spese processuali, né le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3 ad art.
148; ICCA 27 settembre 1993 in re P./P.; IICCA 27 gennaio 1994 in
re C./P. SA). Le stesse vengono tuttavia caricate allo Stato per il fatto che
l’appello di controparte era giustificato (IICCA 7 luglio 1993 in re
B./C. T. SA).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 14 novembre 1994 della società __________
nei confronti dello __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 ottobre 1994 della Pretura del distretto di
Bellinzona è così riformata:
- La petizione contro lo __________ è parzialmente
accolta.
§ Di
conseguenza l’elenco oneri è così modificato:
sub
ipoteche legali n. 1: __________
imposta
cantonale 1989 fr. 0.-
imposta
cantonale 1990 fr. 1’786.55
imposta
cantonale 1991 fr. 3’420.55
imposta
cantonale 1992 fr. 3’226.60
imposta
cantonale 1993 fr. 2’984.15
1.1 La
tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 25.-, da anticiparsi dall’attrice,
restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono poste a carico della convenuta,
che rifonderà all’attrice fr. 500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello nei confronti dello
__________, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
220.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 2/5 e per 3/5
sono poste a carico dello Stato, il quale rifonderà all’appellante fr. 200.-
per parti di ripetibili di appello.
III. L’appello 14 novembre 1994 della società __________
nei confronti del Comune di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 ottobre 1994 della Pretura del distretto di
Bellinzona è così riformata:
- La petizione contro il Comune di
__________ è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza l’elenco oneri è così modificato:
sub
ipoteche legali n. 2: Comune di __________
imposta
comunale 1989 fr. 0.-
imposta
comunale 1990 fr. 0.-
imposta
comunale 1991 fr. 0.-
imposta
comunale 1992 fr. 1’293.15
imposta
comunale 1993 fr. 1’492.-
2.1 La
tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 25.-, da anticiparsi dall’attrice,
restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico della parte
convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello nei confronti del
Comune di __________, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
250.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 1/8 e per 7/8
sono poste a carico della parte appellata Comune di __________. Quest’ultima
rifonderà all’appellante fr. 1’200.- per parti di ripetibili di appello.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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