AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1994.29
Data decisione, Autorità:
28.03.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00029
Lugano
28 marzo 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 1299 della
Pretura di Lugano, sez. 3 promossa con petizione 27 novembre 1991 da
rappr.
dall’ avv. __________
Contro
rappr.
dall’ avv. __________ o
in materia di contratto di assicurazione (accertamento
della nullità della disdetta per reticenza e condanna alla corresponsione della
rendita assicurativa) che il Pretore, con sentenza 17 novembre 1994, ha
integralmente respinto.
Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 12
dicembre 1994, chiede la riforma del primo giudizio nel senso che
-
È’
accertata la nullità della disdetta 21 giugno 1991 della polizza di
assicurazione 1 giugno 1989 (no __________) data dalla __________ al signor
__________, __________ e pertanto la __________, é condannata a versare al
signor __________ una rendita annua di Fr. 9’000.- a far capo dal mese di
ottobre 1990.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 4’500.- e le spese, da anticipare dalla parte
attrice, sono poste a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 9’000.- a titolo di ripetibili.
con la protesta delle spese e ripetibili di seconda
sede.
Mentre la controparte, con osservazioni all’appello
del 27 gennaio 1995, chiede la reiezione dell’appello e la conseguente conferma
del giudizio di prima istanza.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto ed in diritto
- Il 9 giugno 1988 __________ ha sottoscritto una
proposta con la __________ per un’assicurazione temporanea in caso di decesso
con capitale decrescente e per un’assicurazione in caso di incapacità di
guadagno con liberazione dei premi e corresponsione di rendita annua (doc. 1).
A seguito della proposta gli é stata rilasciata la polizza assicurativa no
__________ (doc. 2) poi annullata e sostituita, nel giugno 1989, da altra
polizza no __________ (doc. 3 e doc. 5) con prestazioni assicurative inferiori:
in particolare la rendita annua per invalidità veniva ridotta da Fr. 15’000.- a
Fr. 9’000.- .
Nel
dicembre 1990 l’assicurato ha notificato alla compagnia assicuratrice una sua
incapacità lavorativa. Tra gli attestati medici presentati all’assicurazione
figurava quello del 15 febbraio 1991 (doc. 12) del suo medico curante dr.
__________ il quale, oltre a spiegare lo stato clinico invalidante del momento
del paziente, ricordava che il signor __________ era già stato in sua cura
medica nel periodo 1978/1988 per disturbi epato-gastrici e per episodi di
bronchite e broncopolmonite influenzali stagionali.
Il
7 giugno 1991 la __________, riferendosi al certificato medico del 15 febbraio
precedente, ha posto per iscritto al dr. __________ precise e circostanziate
domande riguardanti le malattie e le cure subite dall’attore. Il medico ha
risposto al questionario in data 9 giugno 1991 indicando in particolare che
l’attore era stato in sua cura, a diverse riprese, negli anni precedenti il
giugno 1988 per problemi di natura gastro-epatica, per bronchite catarrale
spastica e per polmonite con conseguenti periodi di inabilità lavorativa (doc.
13).
Il
21 giugno 1991 la __________, constatato che nella proposta d’assicurazione non
erano stati indicati questi precedenti momenti di malattia, ha disdetto la
polizza d’assicurazione per violazione dell’obbligo di notifica secondo l’art.
6 LCA (doc. 14).
- In causa __________ nega di aver commesso una
reticenza nel compilare la proposta d’assicurazione poiché le malattie
anteriori erano dei semplici disturbi passeggeri di stagione e non vere
alterazioni della salute e poiché l’assicuratore ne era in ogni caso stato
informato; contesta pure la tempestività della dichiarazione di rescissione del
contratto d’assicurazione.
Di
diverso avviso la __________ le cui tesi sono state riconosciute e confermate
dal Pretore che, con la sentenza impugnata, ha respinto le domande dell’attore
intese ad annullare la disdetta ed a condannare la convenuta al versamento
dell’indennità annua d’invalidità di Fr. 9’000.- prevista nella polizza
litigiosa. Il primo giudice ha considerato che l’assicurato, rispondendo
negativamente alle domande del formulario di proposta intese a sapere se aveva
sofferto di precedenti malattie e nelle quali figuravano menzionate
espressamente le malattie dello stomaco e dei polmoni, aveva commesso una chiara
reticenza a fronte delle malattie, certificate dal suo medico curante, più
volte ripetute nel tempo e per periodi di una certa durata che, oggettivamente,
non poteva considerare senza importanza. Il Pretore ha pure considerato
rispettato il termine di quattro settimane dell’art. 6 LCA dal momento che
l’assicurazione ha avuto cognizione della reticenza al momento in cui ha
ricevuto, nel giugno 1991, le risposte del dr. __________ al questionario
sottopostogli.
- Con l’appello __________ ripropone che il suo
atteggiamento, in occasione della compilazione della proposta d’assicurazione,
non può essere tacciato di reticente in particolare perché, nel formulario, non
vi erano domande precise in merito alle specifiche malattie sopportate e perché
ne aveva informato l’agente dell’assicurazione che non aveva ritenuto di
doverle menzionare perché non importanti.
Con
riferimento alla tempestività della disdetta la contesta dal momento che già
attraverso il certificato medico del 15 febbraio 1991, ricevuto il 21 febbraio
successivo, si attestavano i pregressi disturbi epato-gastrici e gli episodi di
bronchite e broncopolmonite e che, di conseguenza, a quel momento la situazione
era nota all’assicurazione; il termine di quattro settimane decorreva quindi
dal 21 febbraio 1991 mentre si rivela inconciliabile con la sicurezza del
diritto aspettare oltre tre mesi per ottenere chiarimenti e completazioni non,
del resto, necessari. Aggiunge ancora che l’unico motivo addotto con la
disdetta é quello che al momento della sottoscrizione della proposta
d’assicurazione il proponente era in cura medica e questo fatto risultava
chiaramente dal certificato del febbraio 1991 e non abbisognava così di alcuna completazione.
Altri motivi di reticenza non sono indicati nella comunicazione della disdetta.
Con
le osservazioni all’appello la Compagnia d’Assicurazioni convenuta ripropone la
conformità giuridica del proprio atteggiamento e la validità della disdetta dal
contratto d’assicurazione per i motivi che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi
che seguono.
- Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LCA il proponente deve
dichiarare per iscritto all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in
risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento
del rischio; in base al secondo capoverso dello stesso articolo sono rilevanti
tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell’assicuratore a
concludere il contratto o a concluderlo a determinate condizioni; giusta il
terzo capoverso della norma in rassegna, infine, si presumono rilevanti i fatti
in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni
precise, non equivoche.
L’art.
6 LCA dispone per contro che, se la persona che era tenuta a rilasciare la
dichiarazione di cui all’art. 4 LCA ha sottaciuto o dichiarato inesattamente un
fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l’assicuratore è legittimato
a recedere dal contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto
cognizione.
- Il quesito a sapere se l’art. 4 LCA è stato violato o
meno va esaminato senza riguardo ad un’eventuale colpa dell’assicurato (DTF
109 II 63 seg.; RUA XV N. 16), ritenuto altresì che l’importanza dei
fatti che devono essere dichiarati non dipende dal loro rapporto di causa-effetto
con il danno coperto dall’assicurazione (DTF 111 II 391, 92 II 352; RUA
XIII N. 21, XIV N. 16).
Nella
sentenza DTF 111 II 395 il Tribunale federale ha affermato che per poter
giudicare se il proponente è incorso nella fattispecie della reticenza non ci
si deve basare né su un criterio puramente soggettivo, né tantomeno puramente
oggettivo, poiché la legge non si accontenta che l’assicurato si limiti a
comunicare all’assicurato i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio di
cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti
importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza
effettiva del fatto concreto. In questo senso, sempre secondo il Tribunale
federale, la legge istituisce un criterio oggettivo, indipendente dalla
conoscenza effettiva che il proponente ha dei fatti concreti, ritenuto comunque
che nell’applicazione di questo criterio occorrerà sempre tenera conto delle
cosiddette circostanze particolari: ciò significa che, ad esempio, dovrà essere
presa in considerazione la situazione personale dell’assicurato, con
particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione ed alla
sua esperienza (DTF 109 II 63 seg.; Roelli/Keller, Kommentar zum
VVG, Berna 1968, Vol. I, p. 107), ritenuto che comunque il grado di diligenza
nell’adempimento dell’obbligo di informazione va anche esaminato e giudicato
sotto il profilo della buona fede, pure applicabile, ex art. 3 CC, anche nel
campo assicurativo (Roelli/Keller, op. cit., p. 105 e seg.; DTF
101 II 340).
In
concreto, ha affermato ancora il Tribunale federale, in riguardo al principio
della buona fede -che è posto alla base dell’art. 6 LCA - l’assicuratore può,
in caso di risposta inesatta dell’assicurato alle domande relative alla portata
del rischio, fondarsi sulla reticenza e recedere dal contratto solo se le
domande che figurano nella proposta di assicurazione sono comprensibili per
tutti. Ciò significa, a non averne dubbio, che più le domande sono specifiche e
dettagliate, più è difficile per l’assicurato in caso di risposte insufficienti
evitare le conseguenze ex art. 6 LCA, in particolare se si considera la
presunzione stabilita dal menzionato art. 4 cpv. 3 LCA, secondo cui sono
rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato per
iscritto delle questioni precise, non equivoche (cfr. IICCA 1 dicembre
1988 in re B./Ass. X; RUA XVIII N. 5).
- La reticenza dell’attore nel compilare il formulario
di proposta d’assicurazione é palese e questo suo comportamento non può, come
si vorrebbe far intendere, essere dovuto al consiglio dell’agente assicuratore
__________ il quale, nella sua deposizione testimoniale, ha escluso qualsiasi
comunicazione di malattia pregressa da parte dell’attore. Non si può altrimenti
considerare l’atteggiamento di chi risponde di no alla domanda intesa a sapere
se aveva già sofferto di una delle malattie menzionate espressamente (e tra
queste le malattie dei polmoni) o di altra malattia (cfr. domanda 14.1 della
proposta, doc. 1), quasi fosse una persona che ha avuto la fortuna di mai
doversi rivolgere ad un medico, quando invece é stato affetto da bronchiti
catarrali spastiche recidivanti per ben cinque episodi in sette anni (dal 1981
al 1988 come appare dalla risposta del dr. __________s, doc. 13) con
l’aggravante di polmoniti che ne hanno richiesto persino il ricovero
ospedaliero (deposizione teste dr. __________). Sono questi, nella vita di una
persona, dei fatti importanti che correttamente devono essere esplicitati
quando, nell’ambito della conclusione di un contratto d’assicurazione, viene
chiesto se ha sofferto di malattie non solo genericamente (e ci sarebbe già
reticenza rispondendo un semplice ma categorico no) ma indicando partitamente
nel questionario proprio anche le malattie polmonari.
Le
affezioni alla salute subite dal signor __________ non possono, nemmeno per un
profano e facendo astrazione dal parere medico di cui al doc. 17, essere
considerate quali semplici influenze stagionali, quali semplici disturbi
passeggeri, ma invece, proprio anche per chi le aveva subite, dovevano
apparire, per il loro ripetersi e la loro gravità dimostrata dalla necessità
del ricovero ospedaliero, quali vere gravi alterazioni della salute.
La
risposta “no” di fronte ad un tale stato di cose rappresenta ingiustificata ed
ingiustificabile reticenza ai sensi dell’art. 4 LCA (DTF 110 II 499).
- Il termine di quattro settimane previsto dall’art. 6
LCA é unanimemente considerato un termine di perenzione, per cui il suo mancato
ossequio comporta l’estinzione del diritto dell’assicuratore di chiedere il
recesso dal contratto (RUA V N. 198, VII N. 53; DTF 116 V
229 consid. 6). Questo termine comincia a decorrere unicamente dal momento in
cui l’assicuratore é informato su tutti i punti che concernono la reticenza e
ne ha conoscenza effettiva, dei semplici dubbi essendo insufficienti (DTF 109
II 160 consid. 2a), ed agisce in tempo utile l’assicuratore che, quando ha
sospettato una reticenza, ha tentato di ottenere delle indicazioni precise ed é
retrocesso dal contratto appena le ha ricevute (DTF 118 II 333).
Ritardando l’accertamento degli elementi costitutivi della reticenza
l’assicuratore non ne porta conseguenze, con riferimento alla decorrenza del
termine di quattro settimane, a meno che tale suo atteggiamento non si scontri
con l’interdizione dell’abuso di diritto (DTF 118 II 333 consid. 3c e
3d).
Ora
il contenuto del certificato medico del 15 febbraio 1991 (doc. 12) fa espresso
riferimento alla malattia ed alla cura medica del 1990 per la quale l’attore ha
chiesto l’indennità di invalidità ed indica anche che “precedentemente era
stato in mia cura medica dal 1978 al 14.6.1988 per disturbi epato-gastrici non
scompensati e per episodi di bronchite e broncopolmonite influenzali
stagionali”. Da ciò l’appellante deduce che già in febbraio 1991 e non solo in
giugno 1991, al momento delle risposte del dr. __________ al questionario della
__________ che prendeva spunto dal certificato del febbraio, l’assicurazione
conosceva la reticenza percui la disdetta intervenuta solo il 21 giugno 1991 é
tardiva ed inefficace.
Avantutto
va subito chiarito che, contrariamente all’assunto dell’appellante, non appare
che l’assicurazione abbia dato la disdetta per il solo motivo che al momento in
cui il signor __________ ha sottoscritto la proposta era in cura medica. La
lettera di disdetta non indica questa situazione (la cura medica) come riferita
al momento della sottoscrizione della proposta ma invece come riferita a “prima
di firmare la proposta”. Se ne può dedurre che la dizione prima si riferisca al
periodo di tempo precedente negli anni e durante i quali l’attore é stato
ammalato e ricoverato. Ma anche se effettivamente l’intenzione
dell’assicurazione era quello di far valere la reticenza sul fatto che durante la
presentazione della proposta o immediatamente prima il signor __________ era in
cura medica, avendo il medico riferito di averlo curato sino al 14 giugno 1988
ben si può ammettere che la sola informazione di cui al certificato medico del
febbraio 1991 poteva far nascere dubbi su di un’eventuale reticenza e poteva,
in buona fede, suscitare la necessità di ottenere notizie più dettagliate per
poter decidere, in perfetta conoscenza di causa, se la reticenza si era
realizzata. Le indicazioni del febbraio 1991 parlavano di affezioni polmonari
influenzali stagionali e di conseguenza - per sapere se si trattava di disturbi
di cui tutti, bene o male, vanno soggetti ed il cui obbligo di notifica, in
funzione della reticenza, é relativo oppure di malattie la cui esistenza può
influenzare la decisione di accettare la proposta d’assicurazione -
un’ulteriore più approfondita indagine si rivelava senz’altro necessaria per
evitare una disdetta più sollecita ma ingiustificata. Dopo le spiegazioni del
dr. __________ del 9 giugno 1991 l’assicurazione ha potuto conoscere che la
cura medica immediatamente precedente la sottoscrizione della proposta si
riferiva ad una malattia che da diversi anni a quella parte colpiva con
recidiva e con momenti di gravità non comuni (polmoniti con ricovero
ospedaliero) l’assicurato. Da questo momento ha così avuto conoscenza completa
e precisa di tutta la fattispecie che riguardava la reticenza.
La disdetta significata il 21 giugno 1991, entro le quattro settimane dal
12 giugno 1991, é quindi tempestiva ed operante.
Aspettando
tre mesi e mezzo per ottenere informazioni più precise la compagnia
assicurazione non ha certamente violato i principi della buona fede dal momento
che questo suo atteggiamento non ha di certo danneggiato l’assicurato e nemmeno
le ha consentito di trarre vantaggi da quel contratto d’assicurazione che ha in
seguito disdetto. Il fatto di attendere può essere giustificato da motivi di
organizzazione interna della Compagnia e, in ogni caso, non può essere
assimilato ad un rifiuto cosciente di informarsi sugli elementi costitutivi
della reticenza che potrebbe allora, perché costitutivo dell’abuso di diritto,
essere assimilato alla conoscenza effettiva (DTF 118 II 333 consid. 3c e
3d).
- L’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere
respinto e la sentenza del Pretore confermata. Le spese e le ripetibili seguono
la soccombenza dell’attore ed appellante.
Per i
quali motivi
dichiara
e pronuncia
-
L’appello 12 dicembre 1994 di __________ é respinto.
-
Gli oneri della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 2’000.--
b)
spese di cancelleria Fr. 100.--
totale Fr. 2’100.--
============
già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3.
Per la
seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
Presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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