AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1994.24
Data decisione, Autorità:
23.03.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00024
Lugano
23 marzo 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini,
segretario
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 2222 della
Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con istanza 8 luglio 1994 con richiesta di
assistenza giudiziaria da
(patrocinata
dall’avv. __________ o)
contro
(patrocinata
dall’avv. __________)
con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 19’950.-- in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 2 dicembre 1994 ha accolto
per fr. 15’960.--, respingendo però la richiesta di assistenza giudiziaria;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del
15 dicembre 1994 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni e appello adesivo
con richiesta di assistenza giudiziaria del 23 dicembre 1994 chiede la
reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili e
l’accoglimento del proprio nel senso di concederle l’assistenza giudiziaria per
la procedura di prima sede;
Richiamato il decreto 16 dicembre 1994 del Presidente
della Camera che ha conferito effetto sospensivo al gravame principale;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l’appello
-
se deve essere accolto l’appello adesivo
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto: A. L’istante
è stata assunta dalla convenuta il 28 gennaio 1994 in qualità di gerente
responsabile dell’esercizio pubblico __________ (doc. B).
Alle
ore 13 dell’8 giugno 1994, dopo un diverbio con __________, presidente del
consiglio di amministrazione della convenuta, l’istante si è allontanata dal
proprio posto di lavoro. Tre ore dopo essa si è scusata per tale gesto (doc.
D), nondimeno la convenuta quel medesimo giorno le ha significato la disdetta
del contratto di lavoro con effetto immediato (doc. F).
B. Con
l’istanza che ci occupa __________, ritenendo ingiustificato il licenziamento
in tronco ed adducendo di essere stata malata fino al 18 luglio 1994, ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 19’950.--,
importo corrispondente ai salari del periodo compreso tra il 1° giugno e il 31
ottobre 1994, data per cui, ritenuti la malattia e il termine di disdetta di 3
mesi, il contratto di lavoro avrebbe potuto essere disdetto in via ordinaria.
C. La
convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’istanza.
L’istante,
di carattere particolarmente suscettibile, avrebbe a più riprese trattato in
maniera scortese ed arrogante la clientela dell’esercizio pubblico.
Il
7 giugno 1994, giorno precedente il licenziamento, due clienti si sarebbero
lagnati con il signor __________ a seguito di una discussione avuta con
l’istante in merito al prezzo della birra.
Il
giorno successivo essa si sarebbe rifiutata di servire i due clienti in
questione, allontanandoli dal locale. Essi vi sarebbero tornati con il
__________, il quale avrebbe ordinato all’istante di servirli. Questa si
sarebbe nuovamente rifiutata, affermando di volersene andare piuttosto che
servirli, al che il __________ avrebbe detto all’istante di pure andarsene.
L’istante avrebbe così abbandonato il posto di lavoro, prendendo con sé il
contenuto della cassa.
Ne
conseguirebbe che la convenuta già alle 13 dell’8 giugno 1994 ha verbalmente
licenziato in tronco l’istante, ribadendo poi tale decisione con scritto di
pari data. Il licenziamento sarebbe giustificato dal rifiuto di svolgere i
propri compiti.
In
via subordinata si dovrebbe comunque ammettere la consensuale rescissione del
contratto quel medesimo giorno, così che nulla sarebbe in ogni caso dovuto
all’istante.
Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nella
sentenza del 2 dicembre 1994 il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di lavoro, e ritenuto il precedente ineccepibile comportamento
dell’istante, non ha ammesso che la reazione da lei avuta l’8 giugno 1994 fosse
tale da giustificarne il licenziamento con effetto immediato.
Non
potendosi nemmeno ammettere il consensuale scioglimento del contratto in quella
data, l’istante potrebbe rivendicare il salario per 4 mesi (giugno-settembre),
da cui l’accoglimento dell’istanza per fr. 15’960.-- al lordo delle trattenute
di legge.
Il
Pretore ha per contro respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, ritenendola
non sufficientemente comprovata.
E. Con
tempestivo gravame con richiesta di effetto sospensivo datato 15 dicembre 1994
la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere l’istanza in base alle considerazioni già espresse in prima sede,
secondo cui sarebbe stato giustificato il licenziamento in tronco o comunque le
parti, su iniziativa dell’istante, avrebbero consensualmente sciolto il
contratto di lavoro all’8 giugno 1994.
F. Nelle
osservazioni del 23 dicembre 1994 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
In
pari data essa si è inoltre aggravata in via adesiva nei confronti del giudizio
pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ammettere la richiesta di
assistenza giudiziaria, ritenuto come essa avrebbe tempestivamente versato in
atti il formulario municipale a riprova della propria situazione di necessità.
L’istante
ha chiesto l’assistenza giudiziaria anche per la presente procedura.
G. Con
osservazioni 4 gennaio 1995 la convenuta si è opposta all’appello adesivo.
Considerato
in
diritto: 1. In base
all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, "il datore di lavoro e il
lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro
per cause gravi".
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto, secondo il principio generale
della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 446; Rep. 1985 pag. 130).
Le
"cause gravi" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio
suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva in quanto anche "schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren" possono essere
considerate "causa grave" ai sensi dell'art. 337 CO (Guhl, Das
schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Per
essere riconosciuto come causa grave, un motivo di licenziamento deve rendere
oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il
giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che
recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi
a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, BJM
1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
Berna, 1978, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile di poter esigere da
colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo
termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrechts, 11. edizione, Berna, 1993, pag. 122 e 123).
Inoltre
il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle
conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag.
176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell'applicazione dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
- Nel
caso di specie, dalla lettera di licenziamento 8 giugno 1994 (doc. F) si evince
che la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiede
unicamente nell’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte
dell’istante e non invece nel rifiuto di servire alcuni clienti, questione alla
quale la convenuta fa solo un accenno tra parentesi, e che risulta essere stata
solo motivo di richiamo verbale (da cui appunto la sua esplicita mancanza di
causalità per il licenziamento in tronco).
Il
comportamento censurato dalla convenuta non è però assimilabile all’effettivo
abbandono del posto di lavoro.
A
non averne dubbi, l’istante non ha affatto inteso lasciare in maniera
cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; II
CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & CO), ma se ne è solo allontanata prima
della fine dell’orario di lavoro in conseguenza di una discussione, ferma
restando l’intenzione di ritornare a lavorare non appena ristabilita (doc. D),
il che secondo giurisprudenza non costituisce motivo di licenziamento in tronco
(JAR 1994, pag. 229; Brühwiler, opera citata, pag. 214).
- La
convenuta insiste anche in questa sede sulla tesi secondo la quale le parti
avrebbero verbalmente pattuito la concorde cessazione del rapporto di lavoro
per le 13.00 dell’8 giugno 1994.
A
torto, dato che si tratta di questione priva di rilevanza in assenza di un
grave motivo per sciogliere il contratto con effetto immediato.
Per
principio è sempre possibile mettere consensualmente fine ad un contratto di
lavoro stipulando il cosiddetto “Aufhebungsvertrag” (Rehbinder, Berner Kommentar,
n. 2 ad art. 335 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n.
10 ad art. 335 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n.1 ad art. 335 CO).
Tuttavia
se la stipulazione di un simile contratto avviene, come nella specie, in occasione
di un licenziamento in tronco e il lavoratore per effetto di detto contratto
viene a trovarsi in una situazione meno favorevole di quella prevista dall’art.
337c cpv. 1 CO, detto contratto è valido solo se il licenziamento in tronco
sarebbe giustificato, non potendosi ammettere in caso contrario per effetto dell’art.
341 cpv. 1 CO la rinuncia da parte del lavoratore al diritto al salario durante
il periodo di disdetta, ostandovi ai sensi dell’art. 362 CO la natura
imperativa del predetto art. 337c CO (JAR 1994, pag. 181).
Ne
consegue che se deve essere ammessa la liceità del licenziamento in tronco da
parte della convenuta, non vi è motivo per ammettere l’esistenza di detto
contratto, che nulla modificherebbe all’atto pratico.
Se
invece deve essere negata la legittimità del licenziamento in tronco, ne
consegue la nullità del preteso accordo sulla risoluzione del contratto, dato
che lo stesso prevede a mente della convenuta la rinuncia a pretese che invece
sono irrinunciabili durante un mese dalla fine del rapporto di lavoro (art. 341
cpv. 1 CO), così che a nulla serve sostenere in via subordinata l’esistenza di
siffatta pattuizione.
Diventa
perciò in ogni caso superfluo accertare se un tale contratto sia o meno stato
concluso dalle parti.
- In
corso di causa la convenuta ha inoltre sostenuto la diversa tesi secondo cui
essa avrebbe pronunciato verbalmente il licenziamento in tronco già alle ore
13.00 dell’8 giugno 1994 in conseguenza del rifiuto dell’istante di eseguire le
proprie mansioni contrattuali (cfr. memoriale di risposta, pag. 6 e 7). Si
tratta di tesi che non merita particolare approfondimento, dal momento che la
stessa è stata abbandonata in sede di appello.
E’
perciò a titolo abbondanziale che si rileva che il motivo costituito dal
rifiuto dell’istante di servire due clienti non riveste gravità tale da
giustificare il licenziamento in tronco.
A
prescindere dalle motivazioni del gesto -l’istante la sera precedente aveva
avuto una discussione con i clienti in questione, ritenendosi offesa dalla
presunta insinuazione di aver maggiorato il prezzo della birra-, va osservato
che l’istante nonostante l’iniziale rifiuto ha poi servito le consumazioni
richieste (cfr. deposizione __________), così che più che di rifiuto
nell’esecuzione di una mansione contrattuale è semmai lecito parlare di
comportamento scorretto nei confronti del datore di lavoro, il quale è però
motivo di licenziamento in tronco solo se ripetuto e oggetto di esplicito
avvertimento (II CCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 17 luglio 1990 in
re V./O. SA), il che non è nella specie stato il caso.
-
E’
infine immotivato anche l’addebito secondo cui l’istante avrebbe indebitamente
prelevato l’incasso della giornata per restituirlo solo due giorni dopo,
dovendosi ammettere in presenza di un licenziamento con effetto immediato
l’esigibilità di ogni pretesa delle parti e con ciò la possibilità di
esercitare lecitamente il diritto di ritenzione previsto dall’art. 339a cpv. 3
CO (II CCA 15 giugno 1993 in re A./S.), non fosse altro che per il
salario dei primi 8 giorni del mese o per altre pretese quali ad esempio la
quota parte della 13a mensilità.
-
Merita
invece protezione l’appello adesivo, avendo questa Camera appurato che in
occasione di un’audizione testimoniale l’istante ha versato in atti l’usuale
certificato municipale, documento che per una svista non è stato considerato
nella decisione impugnata.
Dovendosi
ammettere su tale base l’impossibilità per l’istante di far fronte alle spese
di patrocinio, ne consegue la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza
pretorile.
Per
lo stesso motivo l’assistenza giudiziaria può essere concessa anche per la
presente procedura.
Ne
conseguono la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto, e
l’accoglimento di quello adesivo.
Non si
prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello
15 dicembre 1994 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 23 dicembre 1994 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 2 dicembre 1994 della Pretura di
Mendrisio-Nord è riformato nel modo seguente:
- L’istanza
di assistenza giudiziaria di __________ è accolta.
L’istante
è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________, __________.
IV. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello adesivo.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 100.-- per ripetibili.
V. L’istante
è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di
appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
VI.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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