Appeal struck off for failure to pay advance on costs

11.2007.40Autre juridiction19 avr. 2007Dismissed

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Résumé

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal in a family-law separation case. After the appellant was ordered to pay a CHF 250 advance on costs and expressly stated that he could not do so, no payment was made by the deadline. The court therefore struck the appeal from the docket without examining the merits. In view of the appellant's likely financial difficulties, it exceptionally waived court fees and expenses and awarded no party compensation, since the respondent had not been called upon to incur costs.

Regest

Art. 312 cpv. 2 CPC; failure to pay the advance on costs within the prescribed time limit leads to the striking of the appeal from the docket without a merits review. Under Art. 148 cpv. 3 CPC, costs would ordinarily be borne by the party causing them, but an exceptional waiver is permissible where equity so requires, particularly in light of probable financial hardship. If the appeal was not communicated to the opposing party, no party compensation is awarded. Art. 12 cpv. 1 LTG.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2007.40

Data decisione, Autorità: 19.04.2007, ICCA

Titolo: Stralcio di un appello per mancato versamento dell'anticipo

Incarto n. 11.2007.40

Lugano 19 aprile 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.13 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 23 gennaio 2007 da

AP 1 , (patrocinata dall'avv. PA 1, )

contro

AO 1 ;

premesso che con sentenza del 2 marzo 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato AP 1 (1959) e AO 1 (1975) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia M__________ (nata il 30 ottobre 1995), riservato il diritto di visita del padre, e ha rinunciato a fissare un contributo alimentare a carico del marito, condannando nondimeno quest'ultimo a versare alla moglie e alla figlia le eventuali rendite completive ricevute dall'Assicurazione Invalidità o dalla cassa pensione;

ricordato che per tale procedura l'istante è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

accertato che il 4 marzo 2007 AP 1 ha inoltrato al Pretore una lettera in cui dichiarava di contestare e rifiutare “nel modo più assoluto” la sentenza del 2 marzo 2007;

appurato che, su invito del Pretore, egli ha precisato l'11 marzo 2007 doversi trattare quello scritto alla stregua di un “ricorso assoluto sulla forma e su quanto sentenziato”;

rilevato che il “ricorso” è quindi stato trattato come appello, e che il 20 marzo 2007 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 12 aprile 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

preso atto che con lettera del 3 aprile 2007 AP 1 ha dichiarato di non essere in grado di versare “nemmeno l'esigua somma di fr. 250.– per tasse e spese concernenti il mio appello del 4 marzo 2007”, dichiarando di essere costretto perciò ad accettare lo stralcio del ricorso dai ruoli;

constatato che, in effetti, nessun versamento risulta essere finora intervenuto;

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

rammentato che gli oneri processuali dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ovvero dell'appellante;

stabilito che appare nondimeno equo rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, viste le verosimili difficoltà finanziarie in cui l'appellante si trova;

considerato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione alla controparte, la quale non ha sopportato dunque alcun costo presumibile;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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