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11.2005.84 ΓÇó Appeal struck out for failure to pay advance costs
11.2005.84Autre juridiction15 juin 2007Dismissed
In a second-instance civil possessory case, the Ticino Court of Appeal struck the appeal from the docket because the appellants failed to pay the CHF 500 advance on costs ordered after refusal of legal aid and did not request restoration of the deadline. As a result, the court did not examine the merits. It imposed reduced procedural costs of CHF 250 on the appellants jointly and severally and ordered them to pay CHF 1,500 in party compensation to the respondent.
Art. 312 cpv. 2 CPC; failure to pay the ordered advance on costs within the prescribed time causes the appeal to be struck from the docket without examination of the merits, unless restitution of the deadline is sought and granted. When the appellate proceedings end without judgment, the justice fee is to be reduced under the applicable cantonal tariff rules; the party who caused the proceedings bears the costs and may be ordered to pay suitable party compensation for observations filed through counsel (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2005.84
Data decisione, Autorità: 15.06.2007, ICCA
Titolo: Azione possessoria
Incarto n. 11.2005.84
Lugano, 15 giugno 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2000.806 (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 22 novembre 2000 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
, , cui sono subentrati gli eredi , , e , (patrocinati dall' , ) AP 1 AP 1 (patrocinati dall' PA 1 ),
visto l'appello del 22 giugno 2005 introdotto da AP 1 e AP 2 contro il decreto del 17 giugno 2005 con cui il Pretore ha parzialmente accolto una loro istanza di restituzione in intero del 12 dicembre 2002 per produrre nuovi mezzi di difesa;
preso atto che nelle sue osservazioni del 14 luglio 2005 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
ricordato che con decisione del 16 aprile 2007, motivata in fatto e in diritto, questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
accertato che il 18 aprile 2007 gli appellanti sono stati invitati a depositare entro venerdì 11 maggio 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10 370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
preso atto che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né gli appellanti constano avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);
stabilito che l'istante ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, avendo presentato un memoriale di osservazioni per il tramite di un patrocinatore;
rammentato che il valore litigioso dell'azione supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, ove appena si pensi alle opere di premunizione o di consolidamento prospettate dal perito nel suo referto del 13 febbraio 2002 (pag. 33 seg.);
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
– o; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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