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11.2005.36 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning in guardianship revocation
11.2005.36Autre juridiction21 mars 2005Inadmissible
AP 1 appealed a decision of the vigilance authority that had upheld the refusal to revoke an administrative curatorship. The appellate court held that, although formal requirements are relaxed in tutelage matters, an appeal filed personally must still contain comprehensible requests and reasons. AP 1’s submission did not engage with the lower authority’s reasoning or the medical assessment supporting the curatorship. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or compensation.
Art. 309 cpv. 2 lett. e-f CPC; tutelage appeals and minimum reasoning requirements; even where formal requirements are relaxed for a ward or protected person acting personally, the appeal must allow the requested relief and grounds to be identified from the filing as a whole. A mere expression of disagreement, unaccompanied by any confrontation with the challenged decision or the reasons relied upon below, is insufficient and leads to inadmissibility. Where inadmissibility is declared, the court may exceptionally waive fees and party compensation if equity so requires (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2005.36
Data decisione, Autorità: 21.03.2005, ICCA
Titolo: revoca della curatela amministrativa
Incarto n. 11.2005.36
Lugano 21 marzo 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 121.2002/R.80.2004 (revoca della curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1°marzo 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: che con risoluzione del 26 febbraio 2002 la Commissione tutoria regionale 11, Losone, ha istituito in favore di AP 1 (1979) una curatela di amministrazione a norma dell'art. 393 n. 3 CC, nominando come curatore prima __________ e poi PI 1;
che il 27 luglio 2003 AP 1 si è rivolto all'autorità tutoria per ottenere la revoca della curatela;
che, sentito l'interessato il 22 luglio 2004 e preso atto di un certificato medico rilasciato dal Servizio psico-sociale di __________, con decisione del 19 ottobre 2004 la Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta;
che contro tale decisione AP 1 è insorto il 14 (recte: 24) ottobre 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, insistendo per la revoca della curatela;
che, statuendo il 9 febbraio 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese;
che con scritto del 1° marzo 2005 AP 1 è insorto al Tribunale d'appello contro tale decisione per “riottenere l'autonomia amministrativa personale”, allegando a tal fine un certificato medico del dott. __________ di __________;
che il documento non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che, come rileva l'autorità di vigilanza, una curatela di amministrazione può essere revocata al momento in cui cessa la causa per cui è stata ordinata (art. 439 cpv. 2 CC);
che in concreto l'autorità ha scartato una simile evenienza, il certificato medico rilasciato il 15 ottobre 2004 dal Servizio psico-sociale di __________ confermando il persistere di un disturbo psicotico che impedisce a AP 1 di gestire autonomamente la propria economia domestica;
che l'appello di AP 1 è così motivato:
Domanda di ricorso per riotenere la autonomia amministrativa personale – discogliere la misura di curatela e passare a me le carte e foglie e fatture da pagare … ecc.
Fine e tutto basta e saluti AP 1.
– modifica dell'indirizzo: a me scritto.
AP 1
P.S. Lettera prima scritta. che dice che
– Cosciente e capabile di amministrarmi da solo –
AP 1
annesso certificato medico
che con le argomentazioni dell'autorità di vigilanza l'interessato non si confronta e nemmeno accenna ai motivi per cui la decisione impugnata andrebbe riformata;
che il certificato medico del 1° marzo 2005 (allegato all'appello) poco giova, lo stesso dott. __________ rilevando di non poter attestare sulla base di dati clinici in quale misura il paziente sia in grado di amministrarsi da sé;
che quanto la madre e l'amica dell'appellante hanno dichiarato a tale medico, ovvero che “sarebbe importante responsabilizzare il signor AP 1 e quindi dargli delle competenze in merito”, non basta – evidentemente – per motivare l'appello;
che nelle condizioni descritte invano si cercherebbe di sapere, in sostanza, perché l'analisi espressa dal Servizio psico-sociale di __________ non sarebbe corretta o giustificherebbe la revoca della curatela;
che, insufficientemente motivato, l'appello sfugge pertanto a ulteriore disamina;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto appare equo nondimeno rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– ; – Commissione tutoria regionale 11, Losone.
Comunicazione a:
– Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– PI 1, __________, __________.
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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