AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.83
Data decisione, Autorità:
30.08.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.83
Lugano
30 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.11
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con istanza del 12 febbraio 2002 da
APPE1 ,
(patrocinata dall'avv. RAPP1)
contro
APPO1
(patrocinato dall'avv. dott. RAPP2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 15 luglio 2004 presentato da APPE1 contro la sentenza emessa il 2 luglio
2004 dal Pretore del Distretto di Leventina;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. APPO1 (1939), vedovo, e APPE1 (1952), divorziata, hanno contratto
matrimonio a __________ il 26 maggio 2000. Lo sposo aveva già due figli di
prime nozze, ora maggiorenni. Dalla nuova unione non è nata prole. Procuratore
alle dipendenze della __________, il marito è stato posto in pensione
anticipata il 1° novembre 2001. La moglie ha lavorato fino al 1° marzo 2000
come assistente di cure nella Casa per anziani di __________. I coniugi vivono
separati dal novembre del 2001 quando la moglie è andata a vivere per conto
proprio a __________, mentre il marito è rimasto a __________, nell'abitazione
coniugale di sua proprietà (particella n. 1758).
B. Il
12 febbraio 2003 APPE1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina con
un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere
l'autorizzazione a vivere separata, un contributo alimentare di fr. 4140.–
mensili dal 1° febbraio 2002, il versamento di fr. 26 480.– per i contributi
alimentari arretrati, come pure il pagamento di fr. 3500.– in rate di fr. 500.–
mensili a titolo di rifusione delle spese giudiziarie e di patrocinio o, in via
subordinata, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 10 marzo
2003, indetta per discutere l'istanza, APPO1 ha offerto unicamente un
contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per due anni, opponendosi alle
altre pretese.
C. Con
istanza del 3 luglio 2003 APPE1 ha postulato l'immediato versamento di un contributo
alimentare di fr. 4000.– mensili. Statuendo senza contraddittorio il 17 luglio
2003, il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di
fr. 3700.– mensili. Esperita l'istruttoria, durante la quale il dott.
__________ ha rilasciato una perizia sullo stato di salute della moglie, le
parti hanno rinunciato alla discussione finale, producendo memoriali conclusivi
in cui hanno ribadito le rispettive posizioni, la moglie aumentando nondimeno
la richiesta di contributo alimentare a fr. 4200.– mensili, previa deduzione
degli importi nel frattempo ricevuti.
D. Con
sentenza del 2 luglio 2004 il Pretore ha posto a carico del marito un
contributo alimentare di fr. 3980.– mensili dal 13 febbraio 2002 per tre anni
dall'emanazione del giudizio, come pure il versamento di fr. 526.25 per spese
dentarie dalla moglie e di fr. 3500.– in rate mensili di fr. 500.– quale
provvigione ad litem. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–,
sono stati posti a carico di lui. Con decisone di quello stesso giorno APPE1 è
stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata APPE1 è insorta con un appello del 15 luglio 2004 nel
quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di
alimentare le sia riconosciuto senza limiti di tempo. Nelle sue osservazioni
del 6 agosto 2004 APPO1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza
del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito al quale
il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei fatti è
limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
-
Litigiosa
rimane, in appello, la limitazione temporale del contributo alimentare posto a
carico del marito. Al riguardo il Pretore, accertato che una riconciliazione
dei coniugi appariva esclusa, ha determinato il contributo alimentare facendo
capo ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio. E siccome
l'unione era stata di breve durata, egli ha valutato la possibilità per la
moglie di riprendere un'attività lucrativa al fine di ripristinare la situazione
anteriore al matrimonio, anche perché l'unione non aveva compromesso la
capacità delle parti di rendersi autosufficienti. Constatata l'esistenza di
problemi di salute direttamente correlati al fallimento del matrimonio, egli ha
ammesso la possibilità per la moglie di beneficiare di un contributo alimentare
di “solidarietà tra coniugi”. Ciò posto, ha stabilito un contributo alimentare
di fr. 3980.– mensili per tre anni dall'emanazione della sentenza.
-
L'appellante
non contesta che, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, la
capacità lavorativa di un coniuge sia apprezzata secondo i criteri previsti in
caso di divorzio. Rileva tuttavia che l'obbligo alimentare fra coniugi rimane
soggetto all'art. 163 CC e che le misure a protezione dell'unione non intaccano
il vincolo matrimoniale, sicché i doveri reciproci tra coniugi rimangono
immutati. A suo avviso il marito deve pertanto continuare ad assicurare il
mantenimento di lei senza limiti di tempo, tanto più che essa è inabile al
lavoro senza prevedibili miglioramenti a medio termine. Inoltre la durata del
matrimonio non può, a suo parere, essere presa in astratto come elemento
determinate per valutare la capacità del mantenimento autonomo, fosse solo per
il fatto che essa ha lasciato il lavoro per volontà del marito.
a) L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce, in particolare,
i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1). Il criterio
per la definizione di tali contributi riprende quello provvisionale dell'art.
137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si
calcola quindi in base al riparto delle eccedenze – di regola a metà – una
volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e quello dei
figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione,
n. 2 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 163 CC). L'obbligo di mutua
assistenza previsto dall'art. 163 CC continua per tutta la durata del
matrimonio, fino allo scioglimento del vincolo e non cessa né durante la
sospensione della comunione domestica né durante una procedura di divorzio (DTF
123 III 3 consid. 3a, 114 II 30 consid. 6; Häsenböhler
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 2 ad art. 163; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, pag. 230, n. 502; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 936
pag. 200, n. 964 pag. 205; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 59 ad art. 163 CC;
Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 6 e
53 ad art. 163 CC).
b) Durante
una causa di stato il contributo in favore di un coniuge si determina, ciò
premesso, secondo le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto
matrimoniale e non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio (FF
1996 pag. 150 con riferimenti; Leuenberger,
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 29 ad art. 137 CC; Werro, op. cit., n. 842 pag. 184; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le
nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 208 n. 976). A ragione il Pretore
si è dipartito da tali premesse. Il Tribunale federale ha invero avuto modo di
precisare che, ove non si possa contare su una riconciliazione dei coniugi, per
decidere sull'eventuale contributo alimentare occorre far capo – già in costanza
di matrimonio – ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio,
segnatamente a quelli che disciplinano la ripresa o l'estensione dell'attività
lucrativa (DTF 128 III 67 consid. 4a). Ciò significa che in proposito, oltre
che ai parametri posti dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, il giudice si atterrà a
quelli elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, valutando la
situazione in base alla regola per cui ogni coniuge va incoraggiato, per quanto
possibile, ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica (clean
break: sentenza del Tribunale federale 5P.352/2003 del 28 novembre 2003,
consid. 2.1, pubblicata in: FamPra.ch 2004 pag. 402).
- In concreto non è litigioso che la ripresa della comunione domestica
sia pressoché esclusa, di modo che a ragione il Pretore si è interrogato sulla
possibilità di computare alla moglie un reddito da attività lucrativa a tempo
pieno. Nondimeno, per tacere del fatto che le entrate ipotetiche devono essere
alla concreta portata del lavoratore, considerata l'età di lui, la formazione
professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato
dell'impiego (DTF 128 III 8 consid. 4c/cc), il primo giudice ha fissato una
scadenza temporale dell'obbligo contributivo non solo in funzione di ciò, ma
anche “tenuto conto della durata del matrimonio, della difficile situazione
personale nella quale la moglie si è venuta a trovare e delle disponibilità del
marito” (sentenza pag. 5, consid. 14). Ora, la durata della vita in comune
assume importanza nel quadro dell'art. 125 CC ove si tratti di stabilire se,
trattandosi di un'unione di breve durata, il contributo debba limitarsi a
garantire il mantenimento di un coniuge solo per il tempo necessario a
raggiungere una propria indipendenza economica (potenziamento o reinserimento
professionale). Non è di alcuna pertinenza invece ai fini dell'art. 176 cpv. 1
n. 1 CC, allorché il matrimonio ancora sussiste.
Certo, il
Tribunale cantonale di San Gallo ha già avuto modo di ritenere che, dandosi una
comunione domestica di breve durata, il mantenimento di un coniuge in virtù dell'art.
176 cpv. 1 n. 1 CC è dovuto solo – di regola – per un periodo di transizione adeguato
o può addirittura essere negato (sentenza dell'8 marzo 2001 pubblicata in:
FamPra.ch 2001 pag. 776). Non consta tuttavia che tale orientamento sia stato
avallato dal Tribunale federale, almeno per ora. Fino a un'eventuale
precisazione della giurisprudenza conviene pertanto attenersi al principio
secondo cui la breve durata della vita in comune (nella fattispecie: un anno e
mezzo) non basta per giustificare una limitazione temporale dei contributi
fissati a norma dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. Tali contributi possono sempre
essere modificati, del resto, in seguito a cambiamenti di circostanze, come
pure dal giudice preposto all'emanazione di misure provvisionali in pendenza di
divorzio o separazione (art. 137 cpv. 2 CC).
-
Quanto alla durata dei contributi alimentari fondati sull'art. 176
cpv. 1 n. 1 CC, la legge nulla prevede. Compete dunque al giudice fissarne
l'eventuale scadenza, secondo le circostanze del caso (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 321, n. 779).
Di norma, essi dovrebbero essere indeterminati, essendo difficile prevedere fin
quando possa sussistere una situazione di “grave pericolo” nel senso dell'art.
175 CC (Bräm/Hasenböhler, op.
cit., n. 12 ad art. 175 CC; Schwander, op.
cit., n. 9 ad art. 175 CC). Per altro, ove i coniugi tornino a vivere assieme,
le misure protettrici dell'unione coniugale decadono (art. 179 cpv. 2 CC) e
decadono altresì ove, introdotta una causa di stato, tali misure siano
sostituite da provvedimenti cautelari (DTF 129 III 61 consid. 2; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 324, n. 788 e 789; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 6a ad art. 179 CC; Schwander,
op. cit., n. 10 ad art. 175 CC; Hasenböhler,
op. cit., n. 11 ad art. 179 CC). Il giudice può, infine, limitare le
misure nel tempo per favorire una riconciliazione o un accordo dei coniugi (Schwander, op. cit., n. 9 ad art. 175 CC),
oppure per agevolare un riesame della situazione (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 175). Sta
di fatto però che in concreto il Pretore non ha limitato il contributo alimentare
in tali prospettive, ma – come detto – essenzialmente per la breve durata del matrimonio,
ciò che non può essere condiviso.
-
Il
diritto al contributo alimentare in costanza di matrimonio può invero essere
negato per abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Tale evenienza si riferisce
tuttavia a casi eccezionali, da ravvisare con estrema cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3a edizione,
n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora,
solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni
sulle sue condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare dopo
anni, pur essendo stato in grado di provvedere alle proprie necessità da sé
solo o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi
conseguiti in altro modo (Bräm/Hasenböhler,
op. cit., n. 13 segg. ad art. 163 CC; Hausheer/Reusser
/Geiser, op. cit., n. 59b ad art. 163 CC). Per converso, un coniuge può
opporsi al divorzio durante il periodo di quattro anni previsto dall'art. 114
CC (ridotto a due anni dal 1° giugno 2004: RU 2004 pag. 2161), senza incorrere
in un abuso “manifesto” nell'accezione dell'art. 2 cpv. 2 CC (SJZ 98/2002 pag.
179 in basso; e in sede cautelare:
I CCA,
sentenza inc. 11.2002.16 del 27 marzo 2002, consid. 6).
Dagli
atti risulta che dal novembre del 2001 (separazione di fatto) al gennaio del
2002 il marito ha versato alla moglie un contributo fr. 3000.– mensili, in
seguito viepiù ridotti sino ai fr. 1500.– versati nel febbraio del 2003
(istanza del 12 febbraio 2003, pag. 2 e 3; riassunto del 10 marzo 2003, pag. 4,
n. 3). Nel frattempo i coniugi hanno avviato trattative per giungere a un
accordo sull'assetto della vita separata (istanza del 12 febbraio 2003, pag. 2,
n. 2; riassunto 10 marzo 2003, n. 2 a pag. 4). Fallite le discussioni, la
moglie si è rivolta al giudice per ottenere il contributo di mantenimento. Non
si vede in modo tale comportamento possa configurare abuso di sorta, tanto meno
ove si pensi che l'interessata non risulta avere altri cespiti d'entrata. Ne
segue che la limitazione temporale del contributo decisa dal primo giudice non
si giustifica neppure sotto l'eventuale profilo dell'art. 2 cpv. 2 CC, onde la
necessità di riformare la sentenza impugnata.
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto
(art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per
ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide sulle spese e le ripetibili
di prima sede, già interamente a carico del marito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza è
parzialmente accolta, nel senso che APPO1 è tenuto a versare alla moglie APPE1,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3980.–
dal 13 febbraio 2002.
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico della controparte, che rifonderà
all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
–
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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