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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.73
Data decisione, Autorità:
28.06.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.73
Lugano,
28 giugno
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 421.2002
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con
istanza del 30 ottobre 2002 dalla
Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio
nei confronti di
RICO1
(ora patrocinato dal,
studio legale RAPP1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello dell'8 giugno 2004 presentato da RICO1 contro la
decisione emessa il 25 maggio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 25 maggio 2004 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza
sulle tutele, ha pronunciato su richiesta della Commissione tutoria regionale 2
l'interdizione di RICO1 (1948) in virtù dell'art. 369 CC (infermità o debolezza
di mente);
che tale
decisione si fonda su un rapporto medico del 25 marzo 2004 in cui la dott.
__________, del Servizio psico-sociale di __________, ha ravvisato in RICO1 un
disturbo organico della personalità dovuto a disfunzione celebrale (ictus
cerebri) “diagnosticato secondo la classificazione internazionale delle sindrome
e dei disturbi psichici e comportamentali, 10ª revisione, ICD 10 F07.8”;
che,
secondo la specialista, l'infermità riscontrata è tale da impedire al soggetto
di provvedere ai propri interessi, sia dal punto di vista personale (necessità
di cura e assistenza) sia da quello gestionale;
che l'8
giugno 2004 RICO1 ha comunicato a questa Camera di opporsi alla decisione
dell'autorità di vigilanza, chiedendo “di essere ulteriormente sentito al
proposito”;
che lo
scritto non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale per osservazioni;
che il
__________ ha informato la Camera il 23 giugno 2004 di avere assunto il patrocinio
di RICO1 il
18 giugno
2004, dopo la scadenza del termine per appellare, e si è annunciato come
rappresentante legale del tutelando;
e considerando
in diritto: che
lo scritto del ricorrente può essere trattato solo come appello, unico rimedio
giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle
tutele (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2);
che
l'interdicendo è senz'altro legittimato ad appellare e, nella misura in cui è
capace di discernimento, può anche farsi assistere da un legale (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª
edizione, n. 9 e 11 ad art. 397 CC);
che un
appello deve contenere – fra l'altro – le richieste di giudizio (art. 309 cpv.
2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda”
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in
materia di tutele nondimeno tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate:
trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro
una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i
motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420
CC);
che, ciò
premesso, nella fattispecie l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare,
nonostante la mancanza di un'esplicita richiesta, la riforma della decisione
impugnata nel senso di respingere l'istanza di interdizione proposta dalla
Commissione tutoria regionale;
che se la
conclusione intesa alla revoca della tutela e alla conseguente modifica della
decisione impugnata può ragionevolmente essere intuita, non è dato di capire invece
per quali ragioni ciò dovrebbe avvenire;
che, in
effetti, sul contenuto della sentenza impugnata o del referto specialistico l'appellante
non spende una parola, limitandosi a chiedere “di essere ulteriormente sentito
al proposito”;
che
tuttavia la motivazione di un appello deve figurare nel memoriale stesso (v. Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 16 ad art. 309), non potendo l'interessato pretendere di
rinviare l'esposto delle proprie ragioni a una successiva arringa;
che, del
resto, oralmente l'interessato è già stato sentito il 14 maggio 2004 dall'autorità
di vigilanza (come prescrive il diritto federale: I CCA, sentenza inc.
11.1995.279 del 20 febbraio 1997, pag. 2 con richiamo a DTF 117 II 380 consid. 2;
Deschenaux/ Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 351 n. 902 segg.) al Centro
socio-sanitario di __________ dove risiede;
che una
seconda audizione dinanzi all'autorità di ricorso è di principio esclusa, quanto
meno per rimediare informalmente alla mancanza di qualsiasi motivazione
scritta;
che, ciò
posto, l'appello dev'essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto si può tuttavia prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese,
l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale,
la quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi
per l'eventuale stesura di osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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