AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.39
Data decisione, Autorità:
13.04.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.39
Lugano
13 aprile 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2001.275
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di ___________,
promossa con istanza del 23 aprile 2001 da
(patrocinata __________)
contro
(patrocinato __________);
giudicando
ora sul decreto cautelare dell'11 marzo 2004 con
cui il Pretore ha fissato il contributo alimentare per il figlio __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 22 marzo 2004 presentato da __________ contro
il decreto cautelare emesso l'11 marzo 2004 dal Pretore del Distretto di
__________;
-
Se dev'essere accolta
la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________, cittadino italiano, e
__________ si sono sposati a Lugano il 22 marzo 1996. Dal matrimonio è nato
__________, il 25 novembre __________. Il marito, perito industriale nel ramo
“meccanica”, è operatore tecnico per il centro di trasmissione dati della
__________. La moglie, di formazione segretaria, prima di sposarsi era
impiegata in un'agenzia di viaggi. Dopo il matrimonio essa non ha più
esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto nel maggio
del 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per
trasferirsi dalla madre a __________ .
B. Il 23 aprile 2001 __________ si è rivolta al Pretore del Distretto
di __________, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per
ottenere l'affidamento del figlio, senza diritto di visita da parte del padre,
e un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per lui. Alla discussione del
31 maggio 2001 i coniugi hanno concordato un assetto provvisorio per sei mesi
che prevedeva l'affidamento di __________ alla madre (riservato il diritto di
visita del padre) e un contributo alimentare per il figlio di fr. 525.–
mensili. Il 15 ottobre 2001 il Pretore ha incaricato il lic. psic. __________
di svolgere una diagnosi specialistica su __________ e un'analisi sulla
situazione complessiva della famiglia. L'istruttoria, incentrata sulla
definizione del diritto di visita paterno, è tuttora in corso.
C. Il
22 gennaio 2003 __________ ha inoltrato al Pretore un'istanza volta alla
modifica dell'assetto concordato all'udienza del 31 maggio 2001, chiedendo di
ridurre già in via cautelare il contributo per il figlio, da lui spontaneamente
portato a fr. 550.–, a fr. 250.– mensili. All'udienza del 24 febbraio 2003,
indetta per la discussione, la moglie ha proposto di respingere l'istanza e di
confermare il contributo di fr. 550.– mensili. Esperita l'istruttoria, nei loro
memoriali conclusivi le parti hanno ribadito le rispettive posizioni,
rinunciando alla discussione finale. Statuendo l'11 marzo 2004, il Pretore ha
respinto l'istanza e ha fissato a carico di __________ un contributo alimentare
per il figlio di fr. 550.– mensili. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
500.–, sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla
convenuta fr. 800.– per ripetibili (DI.2003.__________).
D. Contro
il decreto appena citata __________ è insorto con un appello del 22 marzo 2004
nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riformare
il giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare per il
figlio a fr. 250.– mensili. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della
comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i
contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le
misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e
adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni
sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Nel Cantone Ticino tali misure sono
adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio all'art. 361 segg. CPC), nel cui ambito
l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431). In
casi d'urgenza il giudice può decretare provvedimenti cautelari giusta gli art.
376 segg. CPC (art. 371 CPC). Tali provvedimenti sono appellabili – purché
emanati “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) – nel termine di dieci
giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il decreto impugnato è stato emesso a
istruttoria provvisionale conclusa, dopo il dibattimento finale del 28 luglio
2003 cui le parti hanno rinunciato. Tempestivo, l'appello è quindi ricevibile.
-
In
questa sede rimane litigioso solo il contributo di mantenimento per il figlio.
A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del padre in fr. 2000.– mensili
netti, corrispondenti a € 1237.45 oltre a supplementi diversi per lavori
straordinari, e ha stabilito il relativo fabbisogno minimo in fr. 1506.–
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese condominiali e
abbonamento del treno fr. 406.–, corrispondenti a € 261.83). Il fabbisogno in
denaro del figlio è stato fissato in fr. 1230.– mensili fino al sesto anno di
età e a fr. 1385.– in seguito. Donde, secondo il Pretore, la possibilità per il
padre di continuare a versare fr. 550.– mensili in favore di __________. Nell'appello
l'istante fa valere che il fabbisogno del figlio non può essere stabilito in
fr. 1230.– allorquando egli guadagna solo fr. 2000.– mensili e sostiene che il
proprio fabbisogno minimo ammonta a fr. 1711.40, sicché a fronte di un'entrata
netta di fr. 1918.– mensili egli dispone unicamente di un margine di fr. 206.–
mensili.
-
Per
quanto riguarda il fabbisogno in denaro di figli minorenni questa Camera si ispira,
da almeno un ventennio, alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Dal 2000 i fabbisogni ivi
previsti non vanno più ridotti per il minor costo della vita nel Ticino poiché
essi sono commisurati ormai al costo delle economie domestiche su scala
nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso
che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un
reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). Tali fabbisogni corrispondono, in
altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente
modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre della
tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze
concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a
condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo
per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di
sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA,
sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli
avvocati n. 24, pag. 11).
Certo, un
contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie
dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che un giusto
fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo.
L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero.
Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà
in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo
2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami).
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L'edizione
2003 delle citate raccomandazioni (in: www.ajb.zh.ch) prevede, per un figlio
unico fino a 6 anni di età, un fabbisogno in denaro di fr. 1910.– mensili, compresi
fr. 680.– per cura e educazione. Dai 7 ai 12 anni tale fabbisogno aumenta a
fr. 1820.– mensili, compresi fr. 435.– per cura e educazione. In concreto la
madre affidataria non esercita alcuna attività lucrativa e può quindi prestare
al figlio cura e educazione in natura. Fino al 25 novembre 2003 il fabbisogno
in denaro del ragazzo ammontava pertanto a fr. 1230.– mensili ed è passato in
seguito a fr. 1385.– mensili. A ragione il Pretore si è dipartito da tali
importi.
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L'appellante
indica il proprio reddito in fr. 1918.04 mensili, pari a € 1237.45 netti. Dagli
atti risulta però che, oltre allo stipendio di base versato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, appunto di € 1237.45 (doc. _), egli riceve
indennità per lavoro straordinario (interrogatorio formale del 10 giugno 2003,
risposta n. 4) di € 37.00 mensili in media (doc. _ e conclusioni del 14 luglio
2003, pag. 2 in alto). Ne discende un'entrata di € 1274.45 mensili, corrispondenti
a fr. 2000.–.
Per
quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di inserirvi
l'importo di € 132.61, pari a fr. 205.55 per le spese di elettricità, gas e
telefono. Se non che, per giurisprudenza invalsa, tali oneri sono già compresi
nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb;
Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). Su questo punto l'appello è destinato
perciò all'insuccesso.
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Ne
segue che, con un reddito di fr. 2000.– netti mensili e un fabbisogno minimo di
fr. 1506.–, l'interessato conserva una disponibilità di fr. 494.– mensili con
cui sussidiare il mantenimento del figlio. È vero che il contributo fissato dal
Pretore ammonta a fr. 550.– mensili, ciò che a prima vista sembra ledere il
diritto del debitore di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo
(sopra, consid. 3a in fine).Non si deve dimenticare però che il minimo
esistenziale di fr. 1100.– mensili riconosciuto nel fabbisogno di lui è quello
vigente in Svizzera, mentre lo stesso interessato ammette (istanza del 22
gennaio 2003, pag. 2 a metà) che il costo della vita in Lombardia è del 5–10%
inferiore a quello ticinese (si veda anche la pubblicazione “Prezzi e salari”
di UBS, edizione 2003, pag. 6, che per quanto riguarda Milano conferma
sostanzialmente tale circostanza). Nel suo risultato il contributo alimentare
fissato dal Pretore resiste dunque alla critica.
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Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è
stato intimato e non ha causato spese presumibili. La richiesta di assistenza
giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta. Quand'anche
l'interessato versi in gravi ristrettezze finanziarie, per vero, all'appello
mancava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett.
a Lag), tant'è che il memoriale non è stato oggetto di notifica per
osservazioni.
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
Intimazione
a:
;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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