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Numero d'incarto:
11.2004.21
Data decisione, Autorità:
24.03.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.21 (I)
Lugano,
24 marzo 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2001._ (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di __________
promossa con petizione del 13 luglio 2001 dalla
______________, (ora: in liquidazione),
(patrocinata dall' ___________)
contro
_______________ , e
_______________ ,
(patrocinati dall' ____________),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 17 febbraio 2004 con
cui il Pretore ha respinto una modifica dell'assetto provvisionale chiesta dai
convenuti in pendenza di appello;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 marzo 2004 presentato da __________ e __________ contro il
decreto cautelare emesso il 17 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di
__________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 13 luglio 2001 la ditta __________ ha promosso causa davanti al Pretore del
Distretto di __________ per ottenere un accesso veicolare necessario largo 4 m
in favore della sua particella n. __________RFD di __________ a carico delle
particelle n. __________RFD, proprietà di __________, e n. __________ RFD, proprietà
di __________;
che con
decreto cautelare del 16 luglio 2001, emesso inaudita parte, il Pretore ha
ingiunto ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non ostacolare
l'accesso alla particella dell'attrice lungo una striscia di terreno indicata
come subalterno b dei rispettivi fondi;
che tale
decreto è stato confermato il 7 gennaio 2002, dopo il contraddittorio;
che un
appello introdotto dai convenuti contro il decreto appena citato è stato respinto
da questa Camera con sentenza dell'11 luglio 2003 (inc. 11.2002.5);
che,
statuendo il 9 febbraio 2004 sul merito della lite, il Pretore ha respinto la
petizione e ha posto gli oneri processuali a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere ai convenuti un'indennità per ripetibili;
che
contro tale sentenza è insorta l'attrice con un appello del
24
febbraio 2004 nel quale chiede di accogliere la petizione e di riformare di conseguenza
il giudizio impugnato;
che nel
frattempo, il 13 febbraio 2004, i convenuti si sono rivolti al Pretore perché
revocasse il decreto cautelare del 7 gennaio 2002, essendo venuta meno con l'emanazione
della sentenza – a loro parere – la parvenza di buon diritto insita nella causa
di merito;
che con
decreto del 17 febbraio 2004 il Pretore ha respinto la domanda senza contraddittorio,
il mantenimento dell'assetto cautelare giustificandosi – a mente sua – fino al
momento in cui la sentenza appellata sarà passata in giudicato;
che il 5
marzo 2004 i convenuti hanno adito il Pretore per vedere accogliere la loro
richiesta previo contraddittorio;
che,
parallelamente, il giorno medesimo essi hanno inoltrato appello contro il decreto
predetto, postulando la revoca dell'assetto cautelare e la modifica in tal
senso del decreto impugnato;
che
l'appello non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere
appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per
contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra
le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il
giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con
rinvii);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza
(riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella
fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato,
esplicitamente designato del resto alla stregua di un atto emesso “senza
contraddittorio, riservato alle parti il diritto di procedere come previsto
dall'art. 379 cpv. 2 CPC”;
che a
norma dell'art. 379 cpv. 2 CPC, appunto, qualora il giudice respinga la domanda
senza contraddittorio, le parti hanno il diritto di chiedere entro 10 giorni,
con istanza scritta, l'accoglimento della loro domanda previo contraddittorio;
che nelle
condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;
che nella
misura in cui postulano – a titolo subordinato – la revoca dell'assetto cautelare
litigioso “in conseguenza dell'effetto devolutivo a seguito dell'appello
dell'attrice contro la sentenza di merito”, i convenuti disconoscono che il
presidente della Camera civile di appello è abilitato a statuire giusta l'art.
377 cpv. 2 CPC solo su domande cautelari proposte nell'ambito di appelli contro
domande cautelari già decise dal primo giudice o nell'ambito di cause portate
direttamente in appello (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377);
che,
quest'ultima ipotesi non verificandosi in concreto, l'appello si rivela
inammissibile anche nella domanda subordinata;
che gli
oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare,
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare
ripetibili all'attrice, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato
costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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