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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.14
Data decisione, Autorità:
02.12.2005, ICCA
Titolo:
Stralcio di causa per desistenza
Incarto n.
11.2004.14
Lugano
2 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.327
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 10 maggio 2002 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
premesso
che con sentenza del 29 gennaio 2004 il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato, in luogo e vece del Pretore, AP
1 e AO 1 a sospendere la comunione domestica, ha affidato i figli M__________
(1985) e B__________ (1987) alla madre e ha regolato il diritto di visita del
padre, obbligando AP 1 a versare un contributo
alimentare
di fr. 136.25 mensili per la moglie e uno di fr. 1344.10 mensili per ogni
figlio dal febbraio 2002 al settembre 2003, rispettivamente un contributo
alimentare di fr. 741.85 mensili per la moglie e uno di fr. 1344.10 mensili la
figlia B__________ dopo di allora;
ricordato
che contro tale sentenza sono insorti il 9 febbraio 2004 – per opposti motivi –
AO 1 e AP 1;
osservato
che entrambi hanno postulato vicendevolmente la reiezione dell'appello avversario;
preso
atto che il 15 novembre 2004 AO 1 ha invitato questa Camera a non statuire
sugli appelli, essendo in corso trattative per definire amichevolmente il
contenzioso;
constatato
che AO 1 ha comunicato alla Camera il
24 novembre
2005 – su richiesta del giudice delegato – l'avvenuta pronuncia del divorzio e l'omologazione
della convenzione sui relativi effetti;
accertato
che nel medesimo scritto AO 1 insta per lo stralcio della procedura dai ruoli “con spese a carico di chi le ha anticipate
e ripetibili compensate”;
rilevato
il 29 novembre 2005 AP 1 ha sollecitato a sua volta lo stralcio del proprio
appello, formulando sugli oneri processuali e le ripetibili richiesta identica
a quella formulata dall'ex moglie;
stabilito
che le due dichiarazioni possono essere interpretate solo come desistenza, la
quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma
dell'art. 352 cpv. 2 CPC;
appurato
che – di regola – la desistenza implica l'addebito delle tasse e delle spese
cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.), principio dal quale non v'è
motivo di scostarsi;
ritenuto
che, ciò premesso, ogni parte va chiamata a sopportare gli oneri del proprio
appello, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per
tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello
la causa non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG);
considerato
infine che, per quanto riguarda le ripetibili, giova attenersi a quanto le
parti hanno consensualmente deciso;
richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AO 1. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
Si prende
atto del ritiro dell'appello introdotto da AP 1. La causa è stralciata dai
ruoli per desistenza.
-
Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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