AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.87
Data decisione, Autorità:
09.09.2003, ICCA
Incarto n°
11.2003.87
Lugano
9 settembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__.
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6 promossa con istanza del 1° luglio 2002 da
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 giugno 2002 (recte: 2003) presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il 16 giugno 2003 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1963) e __________ __________ (1966) si
sono sposati a __________ il __________ 1994. Dal matrimonio è nata la figlia
__________ (__________1995). I coniugi si sono separati di fatto, di comune accordo,
nell'agosto del 2000. Il marito, ingegnere civile, e la moglie, architetto,
esercitano entrambi attività lucrativa.
B. Il
1° luglio 2002 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale,
chiedendo l'affidamento della figlia a sé medesima, riservato il diritto di
visita del padre, e un contributo alimentare mensile per la ragazza di
fr. 1000.– fino all'8° anno d'età, di fr. 1200.– fino al 13° anno e
di fr. 1400.– fino alla maggiore età. Essa ha nel contempo presentato una
richiesta d'informazioni intesa a ottenere dal marito indicazioni sulla sua
situazione economica. Con scritto del 24 luglio 2002, inviato per fax,
__________ __________ ha manifestato il suo accordo di principio alle richieste
della moglie, rilevando che queste rispecchiavano il contenuto della
convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta nel frattempo.
Egli ha chiesto però che il valore del mobilio lasciato nell'appartamento
coniugale, da lui stimato in fr. 20 000.–, fosse “contabilizzato” quale
pagamento delle prime 16 rate di contributi. L'8 agosto 2002 egli ha comunicato
dipoi che non avrebbe presenziato all'udienza indetta per quello stesso giorno,
che si è tenuta così alla sola presenza della moglie.
C. Con
decisione del 9 agosto 2002 il Pretore ha accolto l'istanza d'informazione, ordinando
al marito di produrre tutta la documentazione atta a determinare i suoi redditi
e fabbisogni. Il destinatario non ha dato seguito all'ingiunzione. Esperita
l’istrut-toria, alla discussione finale del 17 marzo 2003 la moglie ha riaffermato
le sue domande. Statuendo il 16 giugno 2003, il Pretore ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha affidato __________ alla madre e ha stabilito
il contributo alimentare a suo favore come postulato con l'istanza. Il diritto
di visita del padre è stato stabilito in un fine settimana ogni due, dal
venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 20.00, in un pomeriggio infrasettimanale
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in una settimana di vacanza alternativamente a
Natale o a Pasqua e in 20 giorni consecutivi o non consecutivi durante le ferie
scolastiche estive, da concordare preventivamente con la madre, così come nel
giorno del compleanno di __________. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di
rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza predetta __________ __________ ha introdotto un appello del 20
giugno 2002 (recte: 2003), chiedendo di riformare il dispositivo sul
diritto di visita nel senso che la regolamentazione sia da ritenere quale
soluzione nel caso “non funzionasse il buon senso e il fair play” e di poter
vedere il rapporto steso nell'ambito dell'audizione della figlia. Sollecita
inoltre una verifica dei calcoli fatti dal Pretore per determinare i contributi
di mantenimento della figlia, come pure una riduzione degli oneri processuali e
delle ripetibili. L'appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata è stata ritirata dal convenuto il 17 giugno
2003. L'appello in esame, datato 20 giugno 2002, è stato consegnato alla posta
il 27 giugno 2003 (art. 131 cpv. 4 CPC). Poiché nella procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), che regge il
procedimento in rassegna, il termine per appellare è di 10 giorni (art. 308
cpv. 1 CPC), il ricorso in esame è tempestivo.
- L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
ad istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e
le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari
per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione
(cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi
è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art.
137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare di tali contributi
si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una
volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF
121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n.
4 ad art. 176).
Il
fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, così
come gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per
prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo,
adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Nel
Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate –
come detto – con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio, nel
cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.
431).
-
Il
Pretore ha accertato il reddito del marito basandosi sull'ultima notifica
fiscale agli atti in fr. 4338.– netti mensili, per rapporto a un
fabbisogno minimo di fr. 3150.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, spese accessorie fr. 100.–,
premio della cassa malati fr. 280.–, onere fiscale fr. 670.–). Egli
ha rilevato altresì che, con la deduzione degli alimenti dall'imponibile, il
carico tributario si ridurrà a circa la metà. Quanto al reddito della moglie,
il primo giudice l'ha calcolato in fr. 3080.– netti mensili, a fronte di
un fabbisogno minimo di fr. 2783.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 1000.– già dedotta la quota di
fr. 345.– inserita nel fabbisogno della figlia, premio della cassa malati
fr. 177.–, parcheggio fr. 150.–, cassa malati estera fr. 106.–).
Il fabbisogno in denaro di __________ fino al compimento del 13° anno d'età è
stato stabilito in fr. 1820.– mensili, di cui fr. 435.– per cura e
educazione, e in fr. 1980.– fino alla maggiore età, di cui fr. 310.–
per cura e educazione.
-
Il
convenuto non critica i calcoli appena riassunti, limitandosi a sostenere che,
avendo egli deciso di rinunciare all'esercizio di un'attività indipendente, il
suo reddito diminuirà in misura considerevole. Egli produce, per la prima volta
in appello, due lettere, datate 26 giugno 2003, dalle quali risulta la sua
intenzione di rinunciare all'attività in proprio dal 1° luglio 2003. A
prescindere dall'inammissibilità di nuovi mezzi di prova in sede d'appello nell'ambito
di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (I CCA,
sentenza del 8 febbraio 2001 in re M., consid. 2; del 30 luglio 2002 in re M.,
consid. 1), non si comprende – né l'interessato spiega – come tale scelta
unilaterale possa influire sulla sua capacità di guadagno. Non è dato a divedere
in effetti (né il convenuto chiarisce) perché, quand'anche fosse alle dipendenze
di terzi, un ingegnere civile quarantenne e con esperienza non debba ritenersi
in grado di guadagnare almeno fr. 4338.– netti mensili. Comunque sia,
l'asserito reddito di fr. 30 000.– annui è privo di qualsivoglia
verosimiglianza, tant'è che l'interessato non fornisce delucidazione alcuna sui
motivi per cui non ha dato seguito all'ordine del Pretore di fornire
indicazioni aggiornate sul suo reddito e sui suoi fabbisogni. Privo di sufficiente
motivazione, su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile (art.
309 cpv. 1 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
-
Per quanto riguarda il diritto di visita alla figlia, la
regolamentazione adottata dal Pretore, il cui contenuto corrisponde a quanto i
coniugi hanno concordato nel quadro della convenzione sugli effetti del
divorzio sottoscritta il 16 gennaio 2002 (doc. U), non impedisce alle parti di
definire un altro ordinamento, adattandolo alle circostanze (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,
2a edizione, n. 11 ad art. 275 CC). La richiesta di subordinare la validità
della disciplina stabilita nella sentenza ai casi in cui “non funzionasse il
buon senso e il fair play” è pertanto priva d'oggetto. Per quanto attiene alla
richiesta di poter leggere il rapporto steso dall'esperta incaricata
dell'audizione della figlia, giovi ricordare che il primo giudice ha
tentato, senza riuscirvi, di trasmetterne un esemplare al convenuto il 19
novembre 2002 e il 2 dicembre 2002. In ogni modo, nulla ha mai ostato a che
l'interessato, il quale ha sempre avuto accesso agli atti, consultasse il
rapporto e ne ottenesse copia (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano, 2000, pag. 261 n. 307 e pag. 576 n. 676).
Relativamente infine alle argomentazioni espresse dall'appellante circa la
situazione personale della moglie, esse sono irrilevanti, non influendo in
alcun modo sugli obblighi di mantenimento che il ricorrente ha verso la
figlia, per altro espressamente riconosciuti. Anche al riguardo, quindi,
l'appello si dimostra quindi inconsistente.
-
Dopo avere chiesto davanti al Pretore, con il noto fax del 24 luglio
2002, che il valore del mobilio lasciato nell'appartamento coniugale, da lui
stimato in complessivi fr. 20 000.–, fosse “contabilizzato” quale
pagamento delle prime 16 rate di contributi, in questa sede l'appellante
postula l'inserimento di tale importo “in qualche modo nel calcolo degli aiuti
attivi, e/o nel calcolo o nei tempi degli alimenti da versare a __________ ”.
Che cosa concretamente intenda egli postulare non è dato però di capire, né si
riesce a immaginare in che modo il valore del mobilio coniugale potrebbe
incidere sull'entità del contributo alimentare per la moglie. L'appellante sembra
confondere, in realtà, obblighi di mantenimento e scioglimento del regime dei
beni, al cui proposito tuttavia il primo giudice non ha deciso alcunché. Su
questo punto l'appello sfugge a ogni ragionevole comprensione e si dimostra,
una volta ancora, irricevibile per carenza di motivazione.
-
L'appellante,
infine, non ritiene corretto dover pagare “un importo tra tasse di giustizia
e spese di fr. 800.–, per un'azione legale che io non ho promosso né
voluto, e soprattutto in considerazione del fatto che la maggiore parte delle
situazioni già erano state concordate e sottoscritte”. La doglianza è
infondata. L'art. 148 cpv. 1 CPC prevede che il giudice condanna la parte soccombente
a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. E
in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di
apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza
del 18 aprile 1985 nella causa __________, consid. 8; più recentemente:
I CCA, sentenza del 28 aprile 2003 in re A., consid. 9; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad
art. 148 CPC). In concreto, addebitando gli oneri della causa al convenuto per
il suo completo disinteresse nella procedura, il Pretore non ha ecceduto nel
proprio apprezzamento. Certo, la convenzione sugli effetti del divorzio firmata
dalle parti prevede un riparto paritario delle spese. Ciò non vincola però il
giudice chiamato a statuire sulla protezione dell'unione coniugale. E in tale
ambito il marito è rimasto passivo, rendendosi a lunghi tratti finanche
irreperibile e impedendo in tal modo di avviare la causa di divorzio su
richiesta comune (convenzione del 16 gennaio 2002, punto 1). Egli non può
quindi sottrarsi alle proprie responsabilità sostenendo di non aver voluto la
procedura a tutela dell'unione coniugale quando, con il suo stesso comportamento,
egli ha indotto la moglie a rivolgersi al giudice.
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili all'istante, cui
l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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