AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.84
Data decisione, Autorità:
08.07.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.84
Lugano,
8 luglio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
. /..__________ (protezione del figlio:
misure provvisionali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa dalla
Commissione
tutoria regionale __________, __________
nei confronti
di
__________ __________ e
__________ __________ __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
riguardo alla custodia parentale dei figli __________
(1995), __________ (1996) e __________ (2001) __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 giugno 2003 presentato da __________ __________ __________ e
__________ __________ __________ __________ __________ contro la decisione
emessa il 30 maggio 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
B. Contro
il decreto predetto __________ __________ __________ e __________ __________
__________ __________ __________ sono insorti l'8 maggio 2003 alla Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'annullamento
del decreto medesimo e il rientro dei figli a domicilio, eventualmente con “un'adeguata
rete di sostegno assistenziale da parte degli istituti a ciò preposti”. La
Commissione tutoria regionale ha dichiarato il 22 maggio 2003 di rinunciare a osservazioni
e di rimettersi alla decisione dell'autorità di vigilanza. Statuendo il 30
maggio 2003, la Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso e ha
confermato la decisione impugnata, definendo il ricovero coatto dei figli “una
misura adeguata alle circostanze”. Gli oneri processuali di complessivi fr.
100.– sono stati posti a carico dei ricorrenti.
C. Con
decisione dello stesso 30 maggio 2003 la Commissione tutoria regionale ha poi
ripristinato la custodia parentale di __________ __________ __________ e
__________ __________ __________ __________ __________ sul figlio cadetto
__________, in favore del quale è stata istituita una curatela educativa (art.
308 CC). L'11 giugno 2003 la Commissione ha deciso altresì di ripristinare le relazioni
dei genitori con __________ e __________ (recte: __________) in luogo sorvegliato,
secondo modi e tempi che sarebbero stati fissati dagli operatori del Centro di
Pronta Accoglienza e Osservazioni unitamente a quelli dell'Unità di intervento
regionale, invitati a redigere entro il 31 agosto 2003 un rapporto di
valutazione sull'andamento delle visite.
D. Il
18 giugno 2003 __________ __________ __________ e __________ __________
__________ __________ __________ sono insorti con un “ricorso” contro la citata
decisione dell'autorità di vigilanza. Essi chiedono che __________ e __________
siano dimessi a loro volta dall'istituto in cui si trovano e possano fare ritorno
immediato in famiglia, eventualmente istituendo in loro favore una curatela
educativa. Il “ricorso” non è stato intimato alla Commissione tutoria
regionale.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili
nel termine di venti giorni con appello (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, RL 4.1.2.2,
cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con
le particolarità enunciate dall'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo
profilo il “ricorso” in esame può dunque essere trattato nel merito.
-
Nel
loro memoriale i ricorrenti postulano “l'audizione di qualche teste che, a
differenza delle maestre e degli operatori sociali, ha avuto modo di conoscere
da vicino la [loro] famiglia”, in specie “i coniugi __________ da __________ ”.
La richiesta sarebbe di per sé proponibile (art. 424a cpv. 2 CPC). I
dati di fatto desumibili dagli atti sono nondimeno sufficienti ai fini di un
giudizio meramente provvisionale. Assumere altre informazioni non porterebbe
verosimili elementi di rilievo suscettivi di influire sulla decisione.
-
Il
decreto emesso il 29 aprile 2003 dalla Commissione tutoria regionale (act. 3)
non è una decisione finale. È una misura meramente provvisionale, adottata
nell'attesa di chiarire se il bene dei figli sia minacciato e, in caso
affermativo, quale intervento si imponga (cfr. FamPra.ch 2003 pag. 197). Ora,
l'art. 26 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele dispone che l'autorità emana d'ufficio o su istanza di parte
“le misure provvisionali richieste dalle circostanze” (cpv. 1). Se tali
provvedimenti sono ordinati senza contraddittorio, “le parti hanno diritto di
chiedere entro 10 giorni che le misure siano revocate o modificate, previo
esercizio del diritto di essere sentite” (cpv. 2).
a) In
concreto il dispositivo n. 9 del decreto impugnato avvertiva i genitori “della
possibilità di chiedere entro 10 giorni dall'intimazione della presente che le
misure siano revocate o modificate”. In totale contraddizione, il successivo
dispositivo n. 9.1 stabiliva invece che il decreto era impugnabile con ricorso
all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dall'intimazione. Preliminarmente
occorre chiarire perciò se l'autorità di vigilanza sia entrata a ragione nel
merito del gravame o se dovesse trasmettere il memoriale alla Commissione
tutoria regionale perché fosse trattato come istanza di revoca o di modifica
giusta l'art. 26 cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele (art. 4 LPAmm, applicabile per il rinvio contenuto
nell'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele).
b) L'autorità
di vigilanza ha sorvolato la questione. Nel risultato, in ogni modo, la decisione
di trattare il ricorso sfugge alla critica. Dall'incarto si desume in effetti
che quel 29 aprile 2003, giorno in cui il decreto è stato emesso, i genitori
erano presenti entrambi davanti alla Commissione tutoria regionale al completo
e hanno potuto esprimersi liberamente sull'annunciata privazione cautelare
della custodia parentale (act. 18). La misura provvisionale può quindi
ritenersi emessa previo contraddittorio e il dispositivo n. 9 ricondursi a
un'inavvertenza manifesta. E siccome dalle sviste dell'autorità i cittadini non
devono subire pregiudizio, a giusto titolo la Sezione degli enti locali di
vigilanza ha considerato il ricorso ammissibile.
- L'autorità
di vigilanza ha confermato il ricovero cautelare dei figli con l'argomento che,
se non ci sono prove certe, nella fattispecie “ci sono indizi che fanno
pensare, allo stadio attuale, a presunti maltrattamenti o comunque ad una
trascuratezza”. In particolare – ha continuato l'autorità – “proprio uno dei
figli dei ricorrenti ha indicato alla sua docente di classe di essere stato
malmenato dal padre. Maestre e rappresentanti dell'istituto scolastico sono inoltre
unanimi nel segnalare una situazione di disagio in cui i minori appaiono
trascurati e lasciati a loro stessi. Più volte hanno inoltre rinvenuto ematomi
o ferite la cui origine, malgrado le spiegazioni dei minori, sono rimaste
incerte. La situazione meritava quindi di essere approfondita” (decisione impugnata,
consid. 9).
a) Con
l'autorità di vigilanza si può convenire che una misura provvisionale poggia
per sua natura su un giudizio sommario. La decisione di verosimiglianza deve
fondarsi però su fatti debitamente accertati e su situazioni puntualmente valutate,
non su considerazioni generiche o apprezzamenti d'insieme. Né si può pretendere
che la Camera civile di appello ripercorra l'intero fascicolo processuale per
scoprire quali passaggi dei vari atti sorreggano l'opinione dell'autorità di
vigilanza. Da questo profilo la decisione impugnata si pone ai limiti inferiori
delle esigenze minime di motivazione. Dovessero ripresentarsi casi analoghi, il
carteggio potrà anche essere rinviato alla Sezione degli enti locali perché
provveda a integrare le constatazioni di fatto, precisando quali documenti
suffraghino l'una o l'altra conclusione.
b) Ciò
premesso, è vero che nel caso specifico il bene dei figli appariva sicuramente
a rischio. Il comportamento inadeguato di Jonathan in classe, le sue strane
scottature agli arti (act. 9, primo foglio, del 20 febbraio 2003), i lividi
alle gambe di __________, che aveva anche una narice otturata da sangue raggrumato
(loc. cit., secondo foglio, del 18 febbraio 2003: contusioni imputate al padre),
i suoi disturbi di comportamento (loc. cit., terzo foglio), gli ematomi al viso
di lui, l'aggressività di Jonathan verso i compagni, le sue ripetute percosse a
__________, l'abbandono in cui erano lasciati entrambi i ragazzi dopo la scuola,
la trascuratezza degli indumenti, i segni lasciati su __________ da calci addebitati
al padre, le difficoltà scolastiche di entrambi, il piccolo __________ di un
anno e mezzo ritrovato a vagare nello stabile alla ricerca della madre (act.
11, del 17 aprile 2003; act. 15, del 22 aprile 2003), erano indizi eloquenti
di violenze e di incuria. L'autorità tutoria doveva quindi intervenire senza
esitazioni per il bene dei minorenni, evitando che situazioni del genere
potessero degradare in fenomeni di disadattamento sociale. E l'unico modo per
appurare se i segni di maltrattamento fossero davvero imputabili al padre era
quello di isolare temporaneamente i figli, salvo lasciare il più piccolo con la
madre. L'autorità tutoria non aveva quindi altra scelta praticabile se non
quella di condurre i figli in un ambiente protetto.
c) Gli
appellanti reputano che in concreto sarebbe bastato istituire una curatela educativa
(art. 308 CC). Essi insistono nel disconoscere tuttavia che gli indizi testé
riassunti denotavano non solo insufficienze educative, ma finanche incapacità
genitoriali. La privazione cautelare della custodia parentale (art. 310 CC) era
quindi dolorosa, ma necessaria. Quanto agli elementi successivi all'emanazione
del decreto su cui si fonda tutto il resto dell'appello, ammesso e non concesso
che siano rilevanti, essi non potevano essere noti all'autorità tutoria, cui non
può seriamente rimproverarsi di non averne avuto conoscenza. Oggetto del
giudizio odierno è sapere se, sulla base di quanto la Commissione tutoria
sapeva il 29 aprile 2003, si giustificasse la misura provvisionale. Fatti
successivi avrebbero potuto confortare – se mai – un'istanza di modifica o di
revoca del provvedimento alla Commissione medesima, dato che le autorità
tutorie possono sempre rivedere le misure adottate alla luce di nuove
circostanze. Tale compito non incombe per contro alle autorità di ricorso, che
così facendo statuirebbero come ulteriori Commissioni di prima sede, sottraendo
alle parti uno o finanche due gradi di giurisdizione. Ciò non sarebbe
manifestamente sostenibile.
d) Ne
segue che, così com'è formulato, il “ricorso” in esame si rivela del tutto inidoneo
allo scopo. Anzi, nella misura in cui biasimano “gli operatori sociali”, la cui
azione sarebbe “solo frutto della presunzione di chi deve portare a casa lo stipendio,
giustificandolo con lo svolgimento del proprio compitino” (secondo foglio a
metà), gli appellanti persistono nel non capire che gli interessati hanno
soltanto assolto il loro dovere e che simili malevolenze indiziano una volta
di più la loro incapacità genitoriale a valutare il pericolo cui si trovava
esposto il bene dei figli. Manifestamente infondato, se non addirittura
irricevibile nella misura in cui tenta di introdurre ai fini del giudizio
fatti susseguenti all'emanazione della misura provvisionale, l'appello deve di
conseguenza essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC).
- A
prescindere dall'esito del giudizio, le peculiarità della fattispecie richiedono
una segnalazione all'autorità di vigilanza, oltre che alla Commissione tutoria.
La privazione dell'autorità parentale (art. 310 CC), anche solo in via
provvisionale, implica per vero il collocamento del figlio presso terzi: una
famiglia, un collegio, un pensionato o un'altra struttura idonea. Al proposito
questa Camera ha già avuto modo di ricordare, però, che trattandosi di uno
“stabilimento” (nel senso dell'art. 397a cpv. 1 CC), il ricovero deve
limitarsi a qualche giorno. Un internamento più lungo costituirebbe una
privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 314a CC), con la
necessità di assicurare al figlio le garanzie degli art. 397d, 397e
e 397f CC (I CCA, sentenza del 3 marzo 1999 in re B., inc. 11.1998.158,
consid. 9 in fine; sentenza del 21 giugno 2001 in re O., inc.
,.__________, consid. 2). Ove il figlio sia sotto tutela,
del resto, fa stato l'analogo art. 405a CC. Ai minorenni vanno riconosciuti,
in estrema sintesi, gli stessi diritti che competono ai maggiorenni privati
della libertà a scopo d'assistenza (Breitschmid
in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 12 e 13 ad art. 310 CC con riferimento ai
n. 8 e 9 ad art. 314/314a CC).
a) Nel
caso precipuo __________ e __________ sono stati ricoverati al Centro di Pronta
Accoglienza e Osservazioni di __________, mentre __________ è stato portato
alla __________ __________ __________ di __________o. Quest'ultimo è stato
dimesso un mese dopo, il
30
maggio 2003, mentre gli altri due parrebbero tuttora internati. La misura
provvisionale risultava senz'altro legittima, come si è spiegato. Dopo qualche
giorno si sarebbe dovuto verificare però se non andasse applicato l'art. 314a
CC. La nozione di “stabilimento” va intesa difatti in senso lato e comprende
tutti gli istituti che limitano in modo sensibile, con la cura e la
sorveglianza, la libertà di movimento degli interessati. Un istituto per
bambini nel quale gli ospiti sono soggetti a maggiori limitazioni personali
rispetto ai coetanei che crescono in una famiglia è uno “stabilimento” (DTF
121 III 306). Nella fattispecie i due istituti sociali non sembrerebbero, almeno
a prima vista, semplici collegi o pensionati. V'è da domandarsi perciò se non
si verificassero – appunto – le previsioni dell'art. 314a cpv. 1 CC.
b) Giovi
rammentare che nel Cantone Ticino la privazione della libertà a scopo
d'assistenza è disciplinata – anche per i minorenni (art. 36 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) – dalla
legge sull'assistenza sociopsichiatrica, del 2 febbraio 1999 (LASP, RL
6.3.2.1). Il collocamento coatto in un'Unità terapeutica riabilitativa (UTR) è
ordinato, alle condizioni dell'art. 397a CC, dall'autorità tutoria del
domicilio (art. 397b cpv. 1 CC) o, in caso di malattia psichica, dal
direttore del settore psichiatrico di domicilio (art. 397b cpv. 2 CC,
art. 20 lett. b LASP). In casi urgenti la competenza spetta anche all'autorità
tutoria del luogo di residenza (art. 397b cpv. 1 CC) oppure a un medico
abilitato all'esercizio della professione in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Il
collocamento urgente dev'essere ratificato inoltre dal responsabile dell'Unità
terapeutica riabilitativa o dal suo sostituto (art. 25 LASP) e dev'essere fatto
seguire al più presto da una procedura di collocamento ordinario (art. 22
pv.
3 LASP). Le decisioni di collocamento – ordinario o urgente – sono impugnabili
alla Commissione giuridica (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP). Contro la decisione di
quest'ultima è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 50 cpv.
3 LASP).
c) Ne
segue che in concreto la Commissione tutoria regionale era competente non solo
per avviare la procedura a protezione del figlio (art. 315 cpv. 1 CC), ma anche
per decidere una privazione della libertà a scopo d'assistenza. Non spetta alla
Camera civile di appello verificare se i due istituti sociali per minorenni
citati dianzi siano “stabilimenti” e se, in caso affermativo, la misura
provvisionale emanata nel quadro dell'art. 310 CC a protezione dei figli sia
stata seguita da una tempestiva e regolare privazione della libertà personale a
scopo d'assistenza giusta l'art. 314a CC. Nessuna delle due questioni è
suscettibile di incidere sul risultato della sentenza odierna. Ai fini del
presente giudizio basti ribadire che la misura provvisionale va esente da
critiche. La protezione del figlio e la privazione della libertà a scopo d'assistenza
rimangono per altro due procedure distinte, né l'una “assorbe” l'altra (Breitschmid, op. cit., n. 8 in fine ad
art. 314/314a CC), già per il fatto che perseguono obiettivi diversi: la prima
mira a sottrarre il figlio da una custodia parentale che mette a repentaglio il
suo bene, la seconda a garantire una restrizione della libertà personale che
non vada oltre l'indispensabile.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale __________,
__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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