AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2003.53
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.53
Lugano
6 giugno 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..
(separazione su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
20 novembre 2000 da
__________ __________, nata __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 24 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1943) e __________ __________ (1949), cittadini italiani,
si sono sposati a __________ () il __________ 1966. Dal matrimonio
sono nate __________ (1968), __________ - (1969), __________ (1971) e
__________ (1983). Il marito è manovale alle dipendenze della __________
__________ di __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa
durante la vita in comune, salvo assumere dal 1993 lavori di portineria del
palazzo di __________ in cui i coniugi vivevano.
B. Con
istanza del 20 novembre 2000 __________ e __________ __________ hanno postulato
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona il divorzio con accordo comune.
Su loro richiesta, il Pretore ha poi sospeso la causa. I coniugi si sono separati
di fatto nel febbraio del 2001, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale. Nell'agosto del 2001 __________ __________ ha cominciato a lavorare
a tempo parziale come ausiliaria per la “__________– __________ __________
__________ __________ ” di __________. In esito a un procedimento cautelare,
con decreto del 9 gennaio 2002 il Pretore ha fissato il contributo alimentare
per lei in fr. 826.90 mensili dall'agosto del 2001. Sempre in via
provvisionale, con decreto del 22 novembre 2002 il contributo è poi stato
ridotto a fr. 541.55 mensili.
C. Nel
frattempo, il 9 aprile 2002, il Pretore ha riattivato la causa di merito e ha
invitato le parti a esprimersi sui punti controversi. __________ __________ ha
ribadito la domanda di divorzio e ha postulato un contributo alimentare di fr.
1128.80 mensili, l'accredito della metà degli averi del “secondo
pilastro” maturati dal coniuge e lo scioglimento del regime dei beni.
__________ __________ ha chiesto anch'egli il divorzio, lo scioglimento del
regime dei beni e la divisione degli averi di cassa pensione, ma si è opposto
al versamento di qualsiasi contributo. All'udienza del 22 maggio 2002 i
coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare e di demandare al
giudice la decisione sulle conseguenze oggetto di disaccordo. Il 5 settembre
2002 essi hanno poi concordato di tramutare l'azione di divorzio in azione di
separazione. Esperita l'istruttoria, hanno rinunciato al dibattimento finale,
presentando memoriali conclusivi. La moglie ha rivendicato un contributo
alimentare di fr. 746.90 mensili, il marito si è nuovamente opposto alla
pretesa. Nel dicembre del 2002, in seguito alla disdetta del contratto,
__________ __________ ha cessato l'attività di portinaia.
D. Con
sentenza del 24 marzo 2003 il Pretore ha pronunciato la separazione, ha liquidato
il regime dei beni riconoscendo a ogni coniuge la proprietà dei beni in suo
possesso e la responsabilità dei debiti personalmente contratti, ha attribuito
l'abitazione coniugale alla moglie e ha posto a carico del marito un contributo
alimentare di fr. 746.90 mensili. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
1000.–, sono state poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a
carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili
ridotte. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro
la sentenza citata __________ __________ è insorto con un appello del 29 aprile
2003 per ottenere che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il giudizio
impugnato sia riformato nel senso di respingere il contributo alimentare in
favore della moglie. L'appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. In questa sede rimane litigioso il solo contributo alimentare per la
moglie. Ora, l'art. 118 cpv. 2 CC prevede che gli effetti della separazione
sono disciplinati per analogia dalle disposizioni sulle misure a tutela
dell'unione coniugale (art. 171 a 180 CC). Il contributo alimentare tra coniugi
durante la separazione si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di
regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art. 176). In caso
di ammanco il debitore del contributo ha il diritto di conservare, ad ogni
modo, almeno l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c
con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al
minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche, come pure gli oneri fiscali.
-
Il
Pretore ha escluso che alla moglie possa essere imposta un'estensione
dell'attività lucrativa, poiché a 53 anni l'interessata è già attiva a tempo
parziale come donna delle pulizie a ore, è inabile al 50% per problemi di
salute e ha scarse prospettive per attività che richiedano una formazione
specifica. Ciò posto, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 3283.20
mensili netti e il relativo fabbisogno minimo di fr. 2536.30 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie
fr. 920.–, premio della cassa malati fr. 324.80, tassa rifiuti fr. 13.35, assicurazione
dell'economia domestica fr. 38.75, imposte fr. 139.40). Alla moglie egli ha le
computato un reddito netto di fr. 1500.– mensili, per rapporto a un fabbisogno
minimo di fr. 2351.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, locazione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 340.60, tassa
rifiuti fr. 13.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 39.85, spese di
trasferta fr. 58.–). Constatato un ammanco, il primo giudice ha fissato il
contributo alimentare in fr. 746.90 mensili.
-
L'appellante
chiede, in sintesi, che la moglie continui a lavorare come ha fatto sino al 31
dicembre 2002, con un reddito aggiuntivo di almeno fr. 1150.– mensili. In caso
contrario egli sostiene che essa deve annunciarsi all'assicurazione contro la
disoccupazione o all'assicurazione invalidità. L'appellante rimprovera poi al
Pretore di non avere esperito alcun accertamento sulla situazione
dell'interessata. Ora, il primo giudice ha escluso un'estensione dell'attività
lucrativa da parte di lei in considerazione dell'età, dello stato di salute e
della mancanza di formazione specifica. L'appellante non si confronta con tali
motivazioni né spiega quali concrete opportunità avrebbe la moglie, nelle
condizioni descritte, di trovare un'attività con cui conseguire un reddito di
almeno fr. 2650.– netti. Al giudice della separazione non incombe di indagare
d'ufficio, in materia di pretese patrimoniali fra i coniugi vigendo la massima
dispositiva e il principio attitatorio (Rep. 1995 pag. 227; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b CPC). Tale precetto non è
stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 22 ad art. 137
CC).
-
A
prescindere da quanto si è appena rilevato, è vero che in una causa di separazione
o di divorzio il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente
conseguito da una parte ove quest'ultima abbia la concreta e ragionevole
possibilità di procurarsi maggiori entrate. La questione è pertanto di sapere
se, nel caso specifico, il guadagno dell'interessata sia adeguato oppure se,
tenuto conto dell'età, della formazione e dello stato di salute, oltre che
della situazione in cui versa il mercato del lavoro, l'interessata abbia
ragionevolmente modo di conseguire un maggior reddito estendendo la sua
attività o assumendo lavori meglio rimunerati (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii).
a) Dagli
atti risulta che nel giugno 1993 la moglie ha assunto le mansioni di custode
nel palazzo di __________ ove i coniugi vivevano, dietro compenso di fr. 1146.–
netti mensili (doc. Z). Dall'agosto del 2001, dopo la separazione di fatto,
essa lavora per la nota ditta di __________ come donna delle pulizie per circa
4.5 ore al giorno, con un guadagno di fr. 1394.– netti mensili (di cui fr.
200.– come rimborso spese: doc. EE). Per il 31 dicembre 2002 il proprietario
dell'immobile ha disdetto il contratto di portineria (doc. AA). L'interessata è
libera dalla cura e dall'educazione dei figli, tutti maggiorenni, di modo che
sotto questo profilo essa sarebbe di principio tenuta ad assumere un impiego
a tempo pieno (DTF 128 III 65 consid. 4). Se non che, essa ha quasi 54 anni,
un'età in cui molto difficilmente potrà reinserirsi nel mondo del lavoro (cfr.
anche DTF 127 III 140 consid. 2c), tanto più che non ha alcuna formazione
specifica. Essa inoltre lavora già 31.5 ore settimanali (in media 4.5 ore al
giorno sull'arco di tutta la settimana: interrogatorio formale del 26 novembre
2002, risposta n. 1.1) con un impegno quindi superiore al 50%. Certo, fino al 31
dicembre 2002 essa svolgeva contemporaneamente l'attività di custode. Tuttavia,
per tacere del fatto che essa non ha rinunciato unilateralmente a quel lavoro,
il contratto essendo stato disdetto per i problemi di salute che le impedivano
di assolvere tutte le mansioni (interrogatorio formale del 26 novembre 2002,
risposta n. 2), tale attività è notoriamente legata a una determinata
sistemazione logistica, sicché difficilmente l'interessata può ritrovare
un'occupazione simile.
b) Quanto allo stato di salute, l'appellante medesimo prospetta
l'inoltro di una domanda di invalidità (memoriale del 22 aprile 2002, pag. 3).
Il dott. __________ __________, specialista FMH in chirurgia della ,
ha riferito da parte sua il 7 novembre 2001 che la paziente è affetta da una fibrosite
con dolori all'apparato locomotorio (articolazioni e muscolatura). Dopo avere
elencato le patologie di cui essa ha sofferto (epicondiliti a entrambi gli arti
superiori, artralgie al polso sinistro e dolori alla base del pollice
sinistro), egli ha precisato che nel 1995 la paziente è stata operata per una
“sindrome del tunnel carpale a sinistra” e che la cicatrice è tuttora dolente.
Durante l'ultima visita dell'8 ottobre 2001 il medico ha avuto l'impressione
che la paziente denoti qualcosa di più complesso e che i dolori alla mano
sinistra siano la focalizzazione di un problema organico e psicosomatico. Per
lo specialista, attività manuali sono poco confacenti all'interessata, poiché
il carico provocherebbe ulteriore dolore agli arti (doc. R). Il dott.
__________ __________ -, specialista FMH in chirurgia, ha certificato
il 12 aprile 2002 che l'interessata è in sua cura dal 19 dicembre 2001 per
forte depressione nervosa, ipertensione arteriosa e allergia agli avambracci
(doc. CC). Il dott. __________ __________, specialista FMH in psichiatria ha
indicato a suo turno di avere in cura la paziente dal febbraio del 2002 per uno
scompenso ansioso depressivo legato alla sua situazione personale. Per quanto
riguarda la prognosi lavorativa, il medico ha indicato un'incapacità lucrativa
di lunga durata superiore al 50% (doc. DD).
c) Nelle
circostanze illustrate è assai poco probabile – se non irrealistico – che l'interessata
riesca ancora a estendere la sua attività lucrativa. Oltre a ciò, i lavori di
pulizia rientrano per comune esperienza nel novero delle attività medio-pesanti.
Né si vede, per altro verso, quali apprezzabili vantaggi d'impiego avrebbe
potuto trarre l'interessata annunciandosi all'assicurazione contro la
disoccupazione. Non soccorrono quindi i requisiti per imputare alla moglie una
potenzialità concreta di reddito superiore a quella effettiva, tanto meno se si
pensa che il Pretore le ha già imputato un guadagno di fr. 1500.– mensili
netti. Su questo punto l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
- Per
quel che è del suo fabbisogno, l'appellante chiede di riconoscergli una maggiorazione
del 20%, sostenendo che ciò consente di evitare abusi da parte dei coniugi
creditori alimentari che si oppongano al divorzio. E a suo avviso la moglie
abusa manifestamente dei suoi diritti, poiché in un primo tempo aveva aderito
al divorzio, salvo poi contraddirsi e non confermare tale volontà.
a) Il
supplemento fisso del 20% sul fabbisogno minimo tutelava il debitore, secondo
la giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio, nel caso in cui
tale coniuge fosse tenuto a erogare contributi di mantenimento per figli
maggiorenni in formazione (DTF 118 II 97, 297) oppure rendite di indigenza per
l'ex coniuge giusta l'art. 152 vCC (DTF 121 III 149; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
n. 02.58 pag. 86). Non si applicava invece nel caso di contributi alimentari
per figli minorenni (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb) o per l'ex coniuge giusta
l'art. 151 cpv. 1 vCC.
b) Nel
nuovo diritto del divorzio, secondo gli intendimenti del legislatore, tale giurisprudenza
non avrebbe dovuto essere rimessa in discussione (FF 1996 I pag. 127). Alcuni
autori hanno ritenuto nondimeno che, per il suo schematismo, tale prassi non
fosse più compatibile con il nuovo diritto fondato sul principio della
solidarietà postmatrimoniale (Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna
1999, pag. 128 seg. n. 3.13; Stettler,
Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in: Le nuoveau droit du
divorce, Losanna 2000, pag. 153 seg., Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 74 ad art. 125 CC; v. anche Schwenzer
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 33 ad art. 125 CC). Il Tribunale federale l'ha
invece confermata, pur precisando che il supplemento del 20% non doveva essere
sistematico e non sarebbe dovuto entrare in linea di conto nel caso di
situazioni economiche precarie (sentenza __________. __________/__________dell'8
dicembre 2000 in re O., consid. 3 con richiami di dottrina, pubblicata in: FamPra
2001 pag. 583). Questa Camera si è allineata a tale orientamento (da ultimo:
I CCA, sentenza inc. ..__________del 20 giugno 2002 in
re P., consid. 10).
c) Invero
il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire in una recente giurisprudenza
che il coniuge debitore di una rendita non dev'essere ridotto a vivere con il
minimo vitale allargato del diritto esecutivo calcolato in base all'art. 93 LEF
(sentenza ./__________del 20 dicembre 2002 in re X, consid.
5.2.2, pubblicato in: FamPra.ch 2003 pag. 428). Ha ripetuto però che il
riconoscimento schematico di una maggiorazione forfetaria non trova giustificazione,
tanto meno nel caso di ristrettezze economiche
(sentenza ./__________dell'8 dicembre 2000 in re O.,
consid. 3 non pubblicato in DTF 127 III 65;
Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 19 ad
art. 125 CC con riferimenti). In concreto è fuori dubbio che i coniugi si
trovano in ristrettezze finanziarie, il fabbisogno minimo della moglie non
essendo coperto. Il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo del marito non
può pertanto essere riconosciuto. Men che meno ove si pensi che il Pretore ha
già inserito in tale fabbisogno un onere fiscale di fr. 139.40 mensili, che
nelle condizioni descritte andava tralasciato (DTF 126 III 356 consid. aa e 127
III 70 in alto).
-
Contrariamente
a quanto assevera l'appellante, inoltre, in concreto il comportamento della
moglie non denota alcun abuso. Certo, in un primo tempo essa aveva
introdotto, con il marito, una domanda di divorzio su richiesta comune (act.
I). Se non che, il 5 settembre 2002 i coniugi hanno chiesto al Pretore, concordemente
e senza riserve, di tramutare l'azione pendente in una domanda di separazione
sulla base dell'art. 138 cpv. 2 CC. Del resto, il quadriennio di separazione di
fatto è stato espressamente voluto dal legislatore. Al punto che non commette
abuso “manifesto” nel senso dell'art. 2 cpv. 2 CC nemmeno il coniuge che,
durante i quattro anni, si opponga al divorzio per punire l'altro (SJZ 98/2002
pag. 179 n. 7; sentenza del Tribunale federale ./__________ dell'11 dicembre 2001, in:
FamPra.ch 2002 pag. 342 e SJ 124/2002 I pag. 222), né
quello che, pur non potendosi più opporre al divorzio dopo quattro anni di
sospensione della vita comune, postula la separazione ritardando con ciò lo
scioglimento del matrimonio (DTF 129 III 6 in fine).
-
Né
merita diversa sorte l'asserto secondo cui non sarebbe il caso, nella
fattispecie, di suddividere l'eccedenza mensile in parti disuguali. Il riparto
a metà è la regola (sopra, consid. 1) e a esso si può derogare solo ove sia
reso verosimile che i coniugi non destinassero, durante la vita in comune, la
totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317
consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il
Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti
nel modo ivi esposto: sentenza del 3 agosto 2001 in re D. menzionata in:
Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 22 pag. 9). Altri criteri soggettivi
non hanno rilievo giuridico. Per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza il
contributo spettante alla moglie dovrebbe comportare – in altri termini – una
sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far
beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore a
quello da essa avuto durante la comunione domestica. Incombeva all'appellante
allegare e rendere verosimili ipotesi simili, ciò che nel caso specifico fa
assoluto difetto.
-
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui
l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. Quanto alla
domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può
essere accolta. Per tacere del fatto che non può considerarsi indigente nel
senso dell'art. 3 Lag chi ha un libretto di risparmio con un saldo di 14
milioni di vecchie lire (interrogatorio formale del 26 novembre 2002, risposte
n. 1 e 2), l'appello appariva sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito
favorevole (art. 14 Lag). Ciò osta d'acchito al conferimento del beneficio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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