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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.52
Data decisione, Autorità:
12.01.2005, ICCA
Titolo:
ritiro dell'appello - Pattuizione delle parti circa la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili - Fine di un processo senza sentenza
Incarto n.
11.2003.52
Lugano
12 gennaio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.429 (misure
provvisionali in azione di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 giugno 2002 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. RA 1 )
contro
AP 1 ;
premesso
che con petizione del 24 giugno 2002 AO 1 ha introdotto dinanzi al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio su richiesta unilaterale
(inc. OA. 2002.397);
ricordato
che in esito a una istanza di misure provvisionali contestuale alla petizione con
decreto cautelare dell'8 aprile 2003 il Pretore ha disciplinato l'assetto
provvisionale tra i coniugi, obbligando il convenuto – fra l'altro – a versare un
contributo alimentare per ciascun figlio di fr. 1100.– mensili, oltre agli
assegni familiari percepiti dal 1° gennaio 2002;
preso
atto che AP 1 ha appellato personalmente tale decreto con un “ricorso cautelativo”
del 19 aprile 2003 nell'attesa di poter conferire con la sua patrocinatrice
avv. __________ (assente dal 13 al 29 aprile 2003), opponendosi al versamento
degli assegni familiari dal 1° gennaio 2002 e chiedendo, in via subordinata, la
concessione di un “termine di tempo ragionevole per far fronte al pagamento”;
ritenuto
che, nonostante l'opposizione della sua patrocinatrice, incontrata il 15 maggio
2003, AP 1 ha confermato il
20 maggio
2003 di mantenere il ricorso;
rammentato
che con osservazioni dell'11 giugno 2003 AO 1 ha proposto di dichiarare il
“ricorso cautelativo” inammissibile;
considerato
che con lettera del 23 dicembre 2004 l'appellante ha comunicato di avere sottoscritto
nel frattempo – il 16/18 giugno 2004 – una convenzione sulle conseguenze di
divorzio, in esito alla quale egli dichiara di ritirare il “ricorso
cautelativo” e di assumere gli oneri processuali, compensate le ripetibili;
constatato
che contemporaneamente all'accordo le parti hanno firmato anche un'istanza
comune di divorzio con accordo completo a norma degli art. 420 segg. CPC;
accertato
che in effetti, secondo il punto 8 della citata convenzione, AP 1 si è impegnato
a ritirare il suo ricorso “assumendosi la tassa di stralcio e con compensazione
delle ripetibili al momento della conferma congiunta dei coniugi __________ della
volontà di divorziare nonché del contenuto della convenzione regolante le conseguenze
accessorie al divorzio”;
appurato
che entro il termine di 10 giorni impartitole il 29 dicembre 2004 dal giudice
delegato, AO 1 ha comunicato il 10 gennaio 2005 di non avere osservazioni da formulare,
aderendo nel contempo allo stralcio della causa e al predetto riparto degli
oneri processuali con compensazione delle ripetibili;
stabilito
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352
cpv. 2 CPC);
rilevato
che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da
quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va
adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza
sentenza (art. 24 lett. b LTG);
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del “ricorso cautelativo”.
La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico di AP 1, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
–
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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