Withdrawal of appeal and agreed allocation of costs

11.2003.52Autre juridiction12 janv. 2005Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal against provisional divorce measures. After the parties concluded a divorce agreement, the appellant informed the court that he withdrew the appeal and accepted the agreed allocation of costs. The respondent did not object and consented to the striking out of the case. The court took note of the withdrawal, struck the proceedings off the roll for desistance, and ordered the procedural costs to be borne by the appellant, with party costs compensated.

Regeste Omnilex

Art. 352 cpv. 2 CPC; withdrawal of an appeal and striking out of the case; costs after termination without judgment. Withdrawal by a party terminates the proceedings and entails removal of the cause from the roll. As to costs and party costs, the court may adhere to the parties' agreement where no reason exists to depart from it; moreover, the justice fee is to be reduced when the proceedings end without judgment (consid. implicit).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.52

Data decisione, Autorità: 12.01.2005, ICCA

Titolo: ritiro dell'appello - Pattuizione delle parti circa la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili - Fine di un processo senza sentenza

Incarto n. 11.2003.52

Lugano 12 gennaio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2002.429 (misure provvisionali in azione di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 giugno 2002 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. RA 1 )

contro

AP 1 ;

premesso che con petizione del 24 giugno 2002 AO 1 ha introdotto dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio su richiesta unilaterale (inc. OA. 2002.397);

ricordato che in esito a una istanza di misure provvisionali contestuale alla petizione con decreto cautelare dell'8 aprile 2003 il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale tra i coniugi, obbligando il convenuto – fra l'altro – a versare un contributo alimentare per ciascun figlio di fr. 1100.– mensili, oltre agli assegni familiari percepiti dal 1° gennaio 2002;

preso atto che AP 1 ha appellato personalmente tale decreto con un “ricorso cautelativo” del 19 aprile 2003 nell'attesa di poter conferire con la sua patrocinatrice avv. __________ (assente dal 13 al 29 aprile 2003), opponendosi al versamento degli assegni familiari dal 1° gennaio 2002 e chiedendo, in via subordinata, la concessione di un “termine di tempo ragionevole per far fronte al pagamento”;

ritenuto che, nonostante l'opposizione della sua patrocinatrice, incontrata il 15 maggio 2003, AP 1 ha confermato il

20 maggio 2003 di mantenere il ricorso;

rammentato che con osservazioni dell'11 giugno 2003 AO 1 ha proposto di dichiarare il “ricorso cautelativo” inammissibile;

considerato che con lettera del 23 dicembre 2004 l'appellante ha comunicato di avere sottoscritto nel frattempo – il 16/18 giugno 2004 – una convenzione sulle conseguenze di divorzio, in esito alla quale egli dichiara di ritirare il “ricorso cautelativo” e di assumere gli oneri processuali, compensate le ripetibili;

constatato che contemporaneamente all'accordo le parti hanno firmato anche un'istanza comune di divorzio con accordo completo a norma degli art. 420 segg. CPC;

accertato che in effetti, secondo il punto 8 della citata convenzione, AP 1 si è impegnato a ritirare il suo ricorso “assumendosi la tassa di stralcio e con compensazione delle ripetibili al momento della conferma congiunta dei coniugi __________ della volontà di divorziare nonché del contenuto della convenzione regolante le conseguenze accessorie al divorzio”;

appurato che entro il termine di 10 giorni impartitole il 29 dicembre 2004 dal giudice delegato, AO 1 ha comunicato il 10 gennaio 2005 di non avere osservazioni da formulare, aderendo nel contempo allo stralcio della causa e al predetto riparto degli oneri processuali con compensazione delle ripetibili;

stabilito che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 24 lett. b LTG);

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del “ricorso cautelativo”. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico di AP 1, compensate le ripetibili.

  1. Intimazione:

– – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

withdrawal of appealstriking outdivorceprovisional measurescostsparty coststermination without judgment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be struck off after the appellant withdrew it

Solution extraite

The withdrawal ended the dispute and the court struck the case off the roll for desistance.

Motifs extraits

A party's withdrawal terminates the litigation; the judge must remove the case from the docket.

Question juridique clé

How procedural costs and party costs should be allocated after withdrawal

Solution extraite

The court followed the parties' agreement, charging the procedural costs to the appellant and ordering compensation of party costs.

Motifs extraits

There was no reason to depart from the parties' allocation agreement, and the court reduced the justice fee because the case ended without judgment.

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