AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.46
Data decisione, Autorità:
24.07.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2003.46
Lugano
24 luglio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__.
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 5 luglio 2002 dall'
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(già patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 3 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha stipulato il 2 febbraio 2001 con __________
__________ __________ un contratto d'appalto avente per oggetto la costruzione
di una casa bifamiliare al prezzo fisso di fr. 360 000.– sulla sua particella
n. __________RFD di __________. Il 5 luglio 2002 __________ __________ si è rivolto
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che sulla
particella n. __________, proprietà di __________ __________, fosse iscritta in
via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr.
126 510.– con interessi al 5% dal 1° giugno 2002. Il Pretore ha accolto la
domanda con decreto emesso l'8 luglio 2002 senza contraddittorio. All'udienza
del 23 settembre 2002, indetta per discutere l'iscrizione provvisoria,
l'istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposto __________
__________, contestando – in sintesi – il preteso credito, la sua connessione
con i lavori eseguiti sul fondo e la tempestività della richiesta d'iscrizione.
Il Pretore ha sospeso l'udienza per consentire alle parti di comporre la
vertenza. Fallite le trattative, la causa è stata riattivata il 31 ottobre
2002. Il 20 gennaio 2003 le parti hanno proseguito la discussione, confermandosi
nelle rispettive posizioni.
B. Statuendo
il 3 aprile 2003, il Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria e ha impartito
all'__________. __________ __________ un termine di 30 giorni per promuovere
l'azione intesa a ottenere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza
che lo scadere infruttuoso del termine avrebbe comportato l'estinzione del
provvedimento. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese dell'iscrizione
provvisoria sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'istante fr. 2000.– per ripetibili. Contro la sentenza appena citata è
insorto __________ __________ con un appello del 14 aprile 2003 in cui chiede
di respingere l'istanza e di ordinare all'ufficiale dei registri di cancellare
l'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio l'8 luglio 2002. L'appello non
è stato oggetto di notificazione.
C. Il
10 giugno 2003 la giudice delegata di questa Camera ha invitato il Pretore ad attestare,
dandosi il caso, che davanti alla sua giurisdizione non pendeva alcuna causa
volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca. Il Pretore ha confermato l'11
giugno 2003 che dinanzi alla Pretura non era stata intentata alcuna azione in
tal senso. La giudice delegata ha assegnato quindi alle parti, il 17 giugno
2003, un termine di cinque giorni per esprimersi sulla sorte dell'iscrizione
provvisoria e degli oneri processuali. __________ __________ ha comunicato il
23 giugno 2003 di non condividere il pronunciato sulle spese del Pretore e ha
proposto di suddividere gli oneri processuali a metà tra le parti. __________.
__________ __________ è rimasto silente, salvo comunicare il 25 giugno 2003 di
esigere la notifica dell'appello per introdurre appello adesivo contro la
fissazione del termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC).
Per salvaguardare il termine, perentorio, è sufficiente un'iscrizione
provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione, Zurigo 1982, pag. 214 n. 739),
sulla quale il giudice statuisce mediante procedura di camera di consiglio
(art. 4 n. 19 LAC art. 5 LAC), stabilendone la durata (art. 961 cpv. 3 CC). A
tal fine egli deve fissare – di regola – un termine all'artigiano o imprenditore
per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva dell'ipoteca (DTF 101 II 76
consid. 4). Se la scadenza decorre infruttuosa, l'ufficiale del registro
fondiario cancella l'iscrizione provvisoria di propria iniziativa (art. 76 cpv.
1 RRF). Ciò avviene indipendentemente dai motivi che possono avere indotto
l'artigiano o l'imprenditore a rimanere inattivo (Rep. 1996 pag. 176 consid. 1
in fine).
-
In
concreto il Pretore ha assegnato all'istante, con la sentenza impugnata, un
termine di 30 giorni per promuovere l'azione tendente all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che lo scadere infruttuoso del termine
avrebbe comportato l'estinzione di quella provvisoria. Ora, l'art. 290 lett. b
CPC prevede che le sentenze appellabili diventano esecutive il giorno seguente
quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro
di una procedura di camera di consiglio divengono perciò esecutivi il giorno
dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare appello (art. 370 cpv. 2
CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere
esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che all'appello sia
conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3; Bollettino dell'Ordine degli
avvocati, n. 14, pag. 12).
-
Nella fattispecie all'appello non è stato conferito effetto sospensivo,
nemmeno richiesto dall'appellante, sicché la sentenza impugnata, notificata al
convenuto il 4 aprile 2003 (act. VII, 4° foglio), è divenuta esecutiva il 15
aprile 2003. Ne discende che l'iscrizione provvisoria decretata senza
contraddittorio l'8 luglio 2002 è decaduta infruttuosa il 15 maggio 2003,
decorso il termine di 30 giorni per intentare la causa d'iscrizione definitiva.
L'11 giugno 2003, in effetti, il Pretore ha confermato che non vi era alcuna
azione di merito pendente. Né l'istante ha comunicato di avere – per ipotesi –
promosso causa davanti a un'altra giurisdizione. Le parti avevano del resto
pattuito quale foro giudiziario __________, domicilio del convenuto (doc. A:
“contratto d'appalto __________ del 2 febbraio 2001” art. 4). Non risulta nemmeno
essere intervenuta una richiesta di proroga del termine prima della scadenza.
L'iscrizione provvisoria è quindi decaduta, senza riguardo ai motivi che
possono avere indotto l'interessato a rimanere inattivo. Senza portata pratica
è d'altra parte la richiesta dell'istante di vedersi intimare l'appello per
valutare l'opportunità di proporre appello adesivo (lettera del 25 giugno
2003), già per il fatto che l'iscrizione provvisoria è ormai decaduta e non
potrà essere reiscritta. Ne segue che la procedura d'appello si rivela ormai
priva d'interesse giuridico, ovvero pratico e attuale. Deve così essere
stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
-
Gli
oneri processuali di un appello diventato senza interesse giuridico – o senza oggetto
– andrebbero attribuiti tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi
del motivo che termina la lite (art. 72 CPC per analogia; cfr. per il diritto
federale DTF 123 II 285 consid. 4 e 5; Rep. 1994 pag. 381). In altre parole occorrerebbe
valutare, a un sommario esame, quale esito avrebbe verosimilmente avuto la
causa se non fosse divenuta priva d'interesse. Tale principio trova nondimeno i
propri limiti ove la mancanza d'interesse sia dovuta al comportamento di una
parte. Chi rende una procedura senza interesse (o senza oggetto) è chiamato per
principio a rispondere dei costi. In concreto la decadenza dell'appello si
riconduce al fatto che l'istante ha lasciato trascorrere il termine assegnato
dal Pretore senza inoltrare alcuna azione, né postulare una proroga prima che
il termine scadesse, né postulare il conferimento dell'effetto sospensivo
all'appello, di cui era stato informato il 15 aprile 2003 (act. VIII). Ciò ha
provocato l'estinzione dell'iscrizione litigiosa. Diverso sarebbe stato il caso
qualora tale comportamento fosse stato imputabile in qualche modo al convenuto
(per avere, ad esempio, pagato senza riserve dopo l'iscrizione provvisoria o
per avere riconosciuto, solo dopo l'iscrizione provvisoria, il diritto
all'iscrizione definitiva). Una simile ipotesi non trova riscontro agli atti.
L'istante deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati e
rifondere alla controparte, che si è difesa personalmente in appello, un'equa
indennità per compensare il dispendio di tempo (Rep. 1990 pag. 218). La tassa
di giustizia va nondimeno ridotta adeguatamente, la procedura non terminando
con un giudizio di merito (art. 21 LTG).
-
Rimane
il problema legato agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede, che
il Pretore ha posto a carico del convenuto, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC).
Ove l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale non sia
promossa o sia respinta (in ordine o nel merito), tuttavia, le spese e le
ripetibili della procedura di iscrizione provvisoria vanno addebitate di regola
all'artigiano o all'imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se
egli abbia ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (Rep. 1996
pag. 177 consid. 7; Schumacher,
op. cit., pag. 221, n. 761 in fine). Se tali spese e ripetibili sono state da
lui sopportate (o perché l'iscrizione provvisoria non gli è stata concessa o
perché il proprietario del fondo ha aderito alla richiesta: DTF 110 Ia 96),
esse rimangono a suo carico. Se invece tali spese e ripetibili sono state
sopportate dal proprietario (per essersi opposto senza successo – come in
concreto – alla richiesta di iscrizione provvisoria), occorre modificarne
l'attribuzione. V'è da domandarsi come ciò debba avvenire.
-
In
un precedente del 1° febbraio 1996 in re A. (..,
consid. 7) questa Camera ha lasciato il quesito aperto, giacché in quel caso
il proprietario nemmeno aveva chiesto una modifica del dispositivo che poneva a
suo carico le spese e le ripetibili della procedura di iscrizione provvisoria
(Rep. 1996 pag. 178 in alto). Il quesito è stato lasciato nuovamente irrisolto
in una sentenza del 6 luglio 2001 in re F. (.., consid.
5). Successivamente, in una sentenza del 28 marzo 2002
(.., consid. 6), la Camera ha deciso di porre a
carico dell'istante i costi di primo grado, esplicitamente rivendicati in
appello dalla parte convenuta, poiché non avrebbe avuto senso costringere gli
appellanti a promuovere una causa separata per ottenere il rimborso della
tassa di giustizia e delle ripetibili eventualmente versate nel frattempo alla
controparte. Nel caso in esame il convenuto ha esplicitamente contestato di
dover versare un'indennità per ripetibili all'istante e in seguito ha proposto
il 23 giugno 2002 di dividere le spese al 50%, ribadendo la sua opposizione al
versamento di ripetibili. L'istante, dal canto suo, non si è espresso su questo
punto. In simili circostanze si giustifica pertanto che la Camera provveda essa
medesima alla modifica del dispositivo pretorile sulle spese e sulle
ripetibili. Ciò posto, non vi è motivo per accordare al convenuto più di quanto
egli abbia chiesto. Le spese processuali devono dunque essere divise al 50%,
ripartizione finanche favorevole all'istante. Il riparto a metà degli oneri processuali
comporta la compensazione delle indennità per ripetibili, ciò che corrisponde
del resto alla domanda dell'appellante di nulla versare per tale titolo
all'istante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
da
anticipare da __________ __________, sono posti a carico di __________
__________, che rifonderà all'appellante fr. 300.– per ripetibili di appello.
-
Gli oneri
della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, consistenti
nella tassa di giustizia di fr. 1200.– e nelle spese, sono posti a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster